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COLLABORATRICI
DOMESTICHE
norme
contrattuali - aggiornamento aprile 2005 |
Tabella
A (conviventi)
divisore convenzionale 1/26
| Categoria | A tempo pieno | A tempo parziale (25 ore sett.li) |
| 1^ super categoria | € 766.686 | € 440.859 |
| 1^ categoria | € 683.629 | € 408.865 |
| 2^ categoria | € 555.839 | € 351.396 |
| 3^ categoria | € 428.100 | € 287.501 |
Passaggio
dalla 3^ alla 2^ categoria
Il passaggio è automatico con le seguenti modalità:
Dopo 3 anni di servizio se assunto prima dei 16 anni di età
Dopo 2 anni di servizio se assunto tra i 16 e entro i 18 anni di età
Dopo 14 mesi per tutti gli altri casi
Per
il raggiungimento dei periodi citati occorre aver compiuto 6 mesi presso lo
stesso datore di lavoro.
Il
possesso di apposito attestato di specializzazione riduce di un anno il
passaggio di categoria
Tabella B (non conviventi)
| Categoria | |
| 1^ super categoria | € 5.786 |
| 1^ categoria | € 5.296 |
| 2^ categoria | € 4.391 |
| 3^ categoria | € 3.203 |
Tabella
C (assistenza notturna)
Fascia
oraria interamente compresa dalle 20.00 alle 8.00
| Categoria | |
| 1^ super categoria | € 881.666 |
| 1^ categoria | € 798.608 |
| 2^ categoria | € 638.876 |
Tabella
D (prestazioni esclusivamente di attesa)
Fascia
oraria interamente compresa dalle 21.00 alle 8.00 Personale per garantire
esclusivamente presenza notturna
Categoria unica € 511.108
Tabella E (indennità di vitto e alloggio)
| pranzo e/o colazione | € 1.531 |
| cena | € 1.531 |
| alloggio | € 1.325 |
| totale indennità | € 4.387 |
________________________________________ sommario
Maggiorazioni
Dalle 22.00
alle 6.00 magg. del 20% (ordinario)
Straordinario dalle
6.00 alle 22.00 magg. del 25%
Straordinario
notturno (22.00-6.00) magg. del 50%
Domenica e
festività 60%
________________________________________ sommario
Contributi Inps dovuti dal 01/01/04 al 31/12/04 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
| retribuzione effettiva oraria | retribuzione convenzionale oraria | contributo quota CUAF |
contributo senza quota CUAF (*) |
| fino a €6,59 | €5,84 | €1,27 (€0,28) | €1,14 (€0,28) |
| da €6,59 a €8,04 | €6,59 | €1,43 (€0,31) | €1,29 (€0,31) |
| oltre €8,04 | €8,04 | €1,74 (€0,38) | €1,57 (€0,38) |
| orario sup. a 24 ore sett.li | €0,92 (€0,20) | €0,83 (€0,20) |
1. (*) Il contributo per la cassa unica assegni familiari
(CUAF) non è
dovuto nel caso che il lavoratore sia coniuge del datore di lavoro ovvero sia
legato a lui da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado e sia con
lui convivente.
2. La cifra in parentesi è la quota a carico del lavoratore.
I contributi si versano trimestralmente (13 settimane). Per maturare 52
contributi/anno sono necessarie almeno 24 ore settimanali
________________________________________ sommario
Periodo
di prova
1^
categoria super e 1^ categoria 30 giorni di lavoro effettivo
2^ categoria e 3^ categoria 8 giorni di lavoro effettivo
________________________________________ sommario
Scatti
di anzianità
Numero
massimo 7 scatti
Dal 22/05/72 4%
del minimo di categoria per biennio
Dal 01/08/92
non
più assorbibili
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| Inferiore a 25 ore sett.li | ||
| Fino a 5 anni di anzianità | 15 gg di calendario | 8 gg di calendario |
| Oltre i 5 anni di anzianità | 30 gg di calendario | 15 gg di calendario |
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Trattamento
economico di malattia
Il
datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, il certificato medico
deve essere spedito entro tre giorni dall’evento e farà fede il timbro
postale di partenza.
Retribuzione:
in
caso di infermità la cui durata non superi i 30 giorni il lavoratore (convivente o
non) ha diritti a tutte le competenze retributive compreso le indennità di vitto e
alloggio. Non ha diritto all’indennità sostitutiva di vitto e alloggio solo
se la degenza venga trascorsa dal lavoratore in ospedale o casa di cura in
regime assicurativo. (decreto Prefettizio n° 26704 del 22.11.65).
Pagamento:
100% 30 giorni di calendario - Convivente e non convivente conservazione del posto
di lavoro.
Conservazione del
posto (anche per infortunio) da calcolarsi nell'anno solare
| anzianità | conservazione del posto | orario inferiore a 25 ore settimanali |
| fino a 6 mesi | 30gg di calendario | - |
| 6 mesi - 2 anni | 45gg di calendario | 10gg di calendario |
| oltre 2 anni | 180gg di calendario | 15gg di calendario |
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Ferie
26 giorni lavorativi; chi usufruisce del vitto e dell’alloggio spetta
per il periodo delle ferie, in caso non le usufruisca, il compenso
sostitutivo convenzionale.
Licenza
matrimoniale
15gg di calendario. Compreso il pagamento per coloro che usufruiscono
della quota convenzionale di vitto e alloggio.
Permessi per
lutto
Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia familiare o conviventi o
parenti entro il 2° grado di parentela ha diritto ad un permesso
retribuito pari a 3 giorni di calendario.
Permessi
nascita figli
Al lavoratore uomo spettano
2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita
di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.
Permessi per
visite mediche
(documentate)
12 ore l’anno
retribuite per coloro che hanno un orario settimanale di almeno 30 ore
16 ore l’anno
retribuite per coloro che hanno un orario settimanale di almeno 30 ore se
conviventi.
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Orario
di lavoro
è quello concordato tra le parti
con un massimo di:
Lavoratori
conviventi
55 ore settimanali
dal
01/01/02 54.5 ore settimanali
dal
01/01/03 54 ore settimanali
diritto
a un riposo di almeno 8 ore consecutive nella stessa giornata e un riposo
pomeridiano.
Lavoratori
non conviventi
dal
01/04/01 47 ore settimanali
dal
01/01/02 46 ore settimanali
dal
01/01/03 45 ore settimanali
dal
01/01/04 44 ore settimanali
N.B.
la retribuzione oraria rimarrà inalterata.
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Festività
1°
gennaio, 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, santo patrono.
Tali
festività sono godibili per intero e normalmente retribuite.
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Maternità
80%
retribuzione per la maternità obbligatoria, maturano ferie, gratifica
natalizia ed anzianità di servizio Dalla presentazione del certificato
medico di gravidanza fino all’astensione obbligatoria la lavoratrice non
può essere licenziata.
Dall’inizio
della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e
fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la
lavoratrice non può essere licenziata salvo che per giusta causa
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Trattamento
di fine rapporto
A richiesta del lavoratore, per non più di una volta all’anno, verrà
anticipato in misura massima del 70% di quanto maturato.
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