COLLABORATRICI DOMESTICHE

norme contrattuali - aggiornamento aprile 2005
tabelle paga - maggiorazioni - contributi INPS - periodo di prova - scatti di anzianità - preavviso 
trattamento economico di malattia - ferie e
permessi - orario di lavoro - festività
maternità - trattamento di fine rapporto

Tabella A (conviventi)
divisore convenzionale 1/26

Categoria A tempo pieno A tempo parziale (25 ore sett.li)
1^ super categoria 766.686 440.859
1^ categoria 683.629 408.865
2^ categoria 555.839 351.396
3^ categoria 428.100 287.501

Passaggio dalla 3^ alla 2^ categoria
Il passaggio è automatico con le seguenti modalità:

Per il raggiungimento dei periodi citati occorre aver compiuto 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro.
Il possesso di apposito attestato di specializzazione riduce di un anno il passaggio di categoria

Tabella B (non conviventi)

Categoria  
1^ super categoria 5.786
1^ categoria 5.296
2^ categoria 4.391
3^ categoria 3.203

Tabella C (assistenza notturna)
Fascia oraria interamente compresa dalle 20.00 alle 8.00

Categoria  
1^ super categoria  881.666
1^ categoria  798.608
2^ categoria  638.876

Tabella D (prestazioni esclusivamente di attesa)
Fascia oraria interamente compresa dalle 21.00 alle 8.00 Personale per garantire esclusivamente presenza notturna

Categoria unica €  511.108

Tabella E (indennità di vitto e alloggio)

pranzo e/o colazione € 1.531
cena € 1.531
alloggio € 1.325
totale indennità € 4.387

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Maggiorazioni
Dalle 22.00 alle 6.00 magg. del 20% (ordinario)
Straordinario dalle 6.00 alle 22.00 magg. del 25%
Straordinario notturno (22.00-6.00) magg. del 50%
Domenica e festività 60%

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Contributi Inps dovuti dal 01/01/04 al 31/12/04 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

 
retribuzione effettiva oraria retribuzione convenzionale oraria contributo
quota CUAF
contributo
senza quota CUAF (*)
fino a  €6,59 €5,84 €1,27 (€0,28) €1,14 (€0,28)
da  €6,59 a  €8,04 €6,59 €1,43 (€0,31) €1,29 (€0,31)
oltre  €8,04 €8,04 €1,74 (€0,38) €1,57 (€0,38)
orario sup. a 24 ore sett.li   €0,92 (€0,20) €0,83 (€0,20)

1. (*) Il contributo per la cassa unica assegni familiari (CUAF) non è dovuto nel caso che il lavoratore sia coniuge del datore di lavoro ovvero sia legato a lui da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado e sia con lui convivente.
2. La cifra in parentesi è la quota a carico del lavoratore.
I contributi si versano trimestralmente (13 settimane). Per maturare 52 contributi/anno sono necessarie almeno 24 ore settimanali

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Periodo di prova
1^ categoria super e 1^ categoria 30 giorni di lavoro effettivo
2^ categoria e 3^ categoria 8 giorni di lavoro effettivo

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Scatti di anzianità
Numero massimo 7 scatti 
Dal 22/05/72 4% del minimo di categoria per  biennio
Dal 01/08/92 non più assorbibili

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Preavviso

 
    Inferiore a 25 ore sett.li
Fino a 5 anni di anzianità 15 gg di calendario 8 gg di calendario
Oltre i 5 anni di anzianità 30 gg di calendario 15 gg di calendario

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Trattamento economico di malattia
Il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, il certificato medico deve essere spedito entro tre giorni dall’evento e farà fede il timbro postale di partenza.
Retribuzione: in caso di infermità la cui durata non superi i 30 giorni il lavoratore (convivente o non) ha diritti a tutte le competenze retributive compreso le indennità di vitto e alloggio. Non ha diritto all’indennità sostitutiva di vitto e alloggio solo se la degenza venga trascorsa dal lavoratore in ospedale o casa di cura in regime assicurativo. (decreto Prefettizio n° 26704 del 22.11.65).
Pagamento: 100% 30 giorni di calendario - Convivente e non convivente conservazione del posto di lavoro.
Conservazione del posto (anche per infortunio) da calcolarsi nell'anno solare

anzianità conservazione del posto orario inferiore a 25 ore settimanali
fino a 6 mesi 30gg di calendario -
6 mesi - 2 anni 45gg di calendario 10gg di calendario
oltre 2 anni 180gg di calendario 15gg di calendario

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Ferie
26 giorni lavorativi; chi usufruisce del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, in caso non le usufruisca, il compenso sostitutivo convenzionale.

Licenza matrimoniale
15gg di calendario. Compreso il pagamento per coloro che usufruiscono della quota convenzionale di vitto e alloggio.

Permessi per lutto
Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia familiare o conviventi o parenti entro il 2° grado di parentela ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni di calendario.

Permessi nascita figli
Al lavoratore uomo spettano 2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

Permessi per visite mediche (documentate)
12 ore l’anno retribuite per coloro che hanno un orario settimanale di almeno 30 ore
16 ore l’anno retribuite per coloro che hanno un orario settimanale di almeno 30 ore se conviventi.

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Orario di lavoro
è quello concordato tra le parti con un massimo di:
Lavoratori conviventi 55 ore settimanali
dal 01/01/02 54.5 ore settimanali
dal 01/01/03 54 ore settimanali
diritto a un riposo di almeno 8 ore consecutive nella stessa giornata e un riposo pomeridiano.
Lavoratori non conviventi
dal 01/04/01 47 ore settimanali
dal 01/01/02 46 ore settimanali
dal 01/01/03 45 ore settimanali
dal 01/01/04 44 ore settimanali
N.B. la retribuzione oraria rimarrà inalterata.

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Festività
1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, santo patrono.
Tali festività sono godibili per intero e normalmente retribuite
.

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Maternità
80% retribuzione per la maternità obbligatoria, maturano ferie, gratifica natalizia ed anzianità di servizio Dalla presentazione del certificato medico di gravidanza fino all’astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata.
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata salvo che per giusta causa

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Trattamento di fine rapporto
A richiesta del lavoratore, per non più di una volta all’anno, verrà anticipato in misura massima del 70% di quanto maturato.

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