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IMPRESE
DI PULIZIA norme
contrattuali - aggiornamento aprile 2005 |
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livello |
parametro |
qualifica |
parole "chiave" |
| nuovo | 220 | quadro | L. 190/85 |
| VII | 201 | imp. direttivo | Specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia/discrezionalità/poteri di iniziativa – responsabilizzazione dei risultati |
| VI | 174 | imp. di concetto | Adeguate conoscenze – esperienza – potere di iniziativa nei limiti delle direttive generali |
| V | 140 | imp. di concetto | Attività di concetto o prevalentemente tali |
| operaio provetto | Autonomia operativa nell’ambito di direttive, conoscenze di tecnologie del lavoro/funzionamento apparati anche coord. di gruppi in complessi diversi | ||
| IV | 128 | imp. d'ordine operaio specializzato |
Specifiche conoscenze e/o capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coord. squadre di altri lavoratori inferiori o uguali |
| III | 118 | imp. esecutivo operaio qualificato |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite anche coord. di lavoratori inferiori. Lavoratore polivalente (esperienza, flessibilità, più aree di intervento, utilizzo di tecniche innovative). |
| II | 109 | imp. esecutivo | Primo impiego. Semplici attività amm. o tecniche che non richiedono particolare preparazione. Passano al III liv. dopo 18 mesi di servizio effettivo |
| II | 109 | operaio comune | Attività per l’espletamento delle quali sono necessarie semplici conoscenze professionali acquisibili anche con un breve periodo di pratica/addestramento anche con semplici attrezzature industriali. |
| I | 100 | manovale | Attività semplici, a contenuto manuale, per le quali non occorrono conoscenze professionali, nonché lavoratori del II livello di prima assunzione (9 mesi) |
Numero
mensilità: 14
Coefficiente orario: 173 ore mese
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Indennità
trasferta
Rimborso delle spese effettive di viaggio, vitto e alloggio e alloggio a piè di
lista e delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione.
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Scatti
anzianità
Operai:
in sostituzione degli scatti, incremento automatico nella misura di:
livello
3S 41,08208 €
livello 3 39,66182 €
livello 4 36,53416 €
livello 5 34,38932 €
livello 6 32,67003 €
A partire dall’ultimo rinnovo, gli incrementi automatici biennali non saranno corrisposti per i primi tre anni di anzianità nel settore. A partire dal quarto anno, senza interruzione di lavoro nel settore, saranno corrisposti secondo gli importi di cui sopra.
Impiegati: 8 biennali dal 1.8.1993 nella misura del 6.25% della retribuzione tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e dell’indennità di contingenza in vigore all’1.8.1993 (279,60408 €).
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Straordinari
Ammessi nella misura di 150 ore massime annue.
Maggiorazioni:
straordinario 25%
notturno
30%
straordinario notturno 50%
ordinario festivo 50%
straordinario festivo e notturno 75%
lavoro notturno (turni avvicendati) 20%
Indennità
Lavoro
su sei giorni settimanali
25% per le ore lavorate in sesta giornata
Impiego di bilancino o ponte aereo
15%
Rimozione scorie e altiforni
0,04906 €/ora
Reparti lavorazioni industriali
0,03615 €/ora
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Ferie:
22 giorni lavorativi, con prestazione settimanale su 5 giorni.
26 giorni lavorativi, con prestazione settimanale su 6 giorni.
Permessi
retribuiti:
Nascita figlio 1 giorno
Decesso familiare 3
giorni (elevati a 5, di cui solo 3 retribuiti se l’evento luttuoso si è
verificato fuori provincia)
Studenti
2 giorni per ciascun esame universitario
5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare
8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore
10 giorni per il conseguimento di diploma di licenza media superiore
Diritto
allo studio
150 ore pro capite per triennio usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l’esercizio del
diritto di studio, non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata.
Riduzione orario (permessi): 40 ore annue
Festività: oltre a quelle di Legge, il Santo Patrono e la Pasqua. Con decorrenza dall’anno 2001 la festività del 2 giugno è stata ripristinata dalla Legge 336 del 20.11.2000
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Permanenza
massima, passaggio categoria superiore
Passaggio
alla qualifica superiore trascorso un periodo di 2 mesi nel disimpegno di
mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
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Malattia
e infortunio
Malattia
Conservazione del posto fino a 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi
Trattamento economico
Impiegati: 100% della retribuzione per i primi 5 mesi e 50% per i successivi 7
mesi.
Operai: integrazione dell’indennità INPS al 100% dal 1° al 180° giorno e
50% dal 181% al 270° giorno.
Infortunio
Impiegati: conservazione del posto e retribuzione come previsto per la
malattia.
Operai: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e corresponsione
del 100% della retribuzione dal 2° giorno fino al raggiungimento della
guarigione clinica.
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Operai:
Maternità anticipata
80% della retribuzione
Maternità obbligatoria
80% della retribuzione
Maternità facoltativa
30% della retribuzione
Impiegati:
Integrazione al 100% di quanto erogato dall’Inps per i primi 4 mesi e del 50%
per i 2 mesi successivi.
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Congedo
matrimoniale
15
giorni lavorativi con decorrenza
della retribuzione.
Per i neo assunti a partire dalla decorrenza del presente CCNL il congedo è
pari a 15 giorni di calendario.
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Aspettative
4 mesi per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto
(concedibile una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa).
L’autista
al quale sia ritirata la patente avrà diritto alla conservazione del posto per
un periodo di 6 mesi; durante tale periodo potrà essere adibito ad altri lavori
e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a
prestare servizio.
12
mesi per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.
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Preavviso
(decorre dal 15 o dalla fine del mese)
| categoria | fino a 5 anni di anzianità | fino a 10 anni di anzianità | oltre 10 anni di anzianità |
| I | 2 mesi e 15 giorni | 3 mesi e 15 giorni | 4 mesi e 15 giorni |
| II | 1 mese e 15 giorni | 2 mesi | 2 mesi e 15 giorni |
| III e IV | 1 mese | 1 mese e 15 giorni | 2 mesi |
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1°
livello 4 mesi
2° livello 3 mesi
3°-4° livello 2 mesi
5°-6° livello 30 giorni lavorativi
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Apprendistato
E’
ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 7°.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15
anni compiuti e non superiore a 24, ovvero 26 per le aree di declino
industriale.
Prova: 30 giorni di lavoro effettivo
Durata:
livello 2° e 3°
18 mesi
livello 4°
24 mesi
Livello 5° 6° e 7° 36
mesi
Trattamento
economico: per la prima metà del periodo la retribuzione sarà composta dal
70% della retribuzione tabellare più il 100% dell’indennità di contingenza
per gli apprendisti ed EDR.
Per la seconda metà del periodo di apprendistato dall’85% della retribuzione
tabellare più il 100% dell’indennità di contingenza per gli apprendisti ed
EDR.
Le
aziende si impegnano a mantenere in
servizio almeno il 60% dei
lavoratori che abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell’arco
dei 24 mesi precedenti.
Malattia: l’apprendista ha diritto per i primi 3 giorni di malattia,
limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno, a un indennità pari al
60% della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto di lavoro.
Ricovero
ospedaliero: per tutta la durata dello stesso avrà diritto ad una indennità
pari al 60% della retribuzione stessa.
Limiti numerici: i contratti di apprendistato, di formazione lavoro e a
tempo determinato limitatamente alle ipotesi previste ex art. 23 legge 56/1987,
possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 35% in
media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato,
con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale.
Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti.
Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
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Contratti
formazione lavoro
Possono essere stipulati per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle
destinate a permanere al liv. 1.
Periodo di prova: 4 settimane di effettiva prestazione per i contratti di
durata pari a 12 mesi.
2 mesi di prestazione effettiva per i contratti fino a 24 mesi.
Qualora il C.F.L. non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto a tempo
indeterminato, al lavoratore che sia stato per l’intera durata del contratto
presso la medesima impresa, sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di
Legge e di contratto: alle
aziende fino a 20 dipendenti una mensilità retributiva composta da minimo
tabellare e contingenza (per i contratti di durata di 24 mesi). Aziende
con oltre 20 dipendenti: 2 mensilità retributive, per i contratti di durata di
24 mesi.
Le imprese che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori,
per i quali il C.F.L. sia venuto a scadere o sia stato risolto prima della
scadenza nel corso del precedente anno solare, non possono esercitare
la facoltà di assumere con il medesimo tipo di contratto un numero di unità
superiori a quelle che, durante il predetto periodo, siano mantenute in
servizio.
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Contratto
Tempo determinato
Oltre ai casi previsti dalla Legge è ammesso nelle seguenti ipotesi:
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazione a quelle normalmente impiegate;
esecuzione di un opera o di un servizio non predeterminato nel tempo, avente carattere straordinario od occasionale;
sostituzione di lavoratori in aspettativa o congedo con diritto alla conservazione del posto;
sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere mansioni assegnate;
sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
imprevista intensificazione di attività anche derivante dall’acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall’attività di altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse;
esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
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Part
Time
Può
essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
E’ consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento
dell’orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale, con un massimo di 250
ore nell’anno solare.
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con il riconoscimento del 28%
a titolo di incidenza sugli istituti indiretti e differiti, compreso il TFR.
Con il superamento dell’orario a tempo pieno giornaliero (8 ore) e/o
settimanale (40 ore) o delle 250 ore annue, verrà riconosciuta in aggiunta
all’incidenza del lavoro supplementare (28%) una maggiorazione pari al 50%,
per un totale pari al 78%.
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