IMPRESE DI PULIZIA

norme contrattuali - aggiornamento aprile 2005
inquadramento - scatti di anzianità - straordinari - ferie e permessi
passaggio a categoria superiore - malattia e infortunio - maternità - congedo matrimoniale
aspettative - preavviso - periodo di prova - apprendistato - contratto di formazione lavoro
contratto a tempo determinato - part time

Inquadramento

livello

parametro

qualifica

parole "chiave"

nuovo 220 quadro L. 190/85
VII 201 imp. direttivo Specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia/discrezionalità/poteri di iniziativa – responsabilizzazione dei risultati
VI 174 imp. di concetto Adeguate conoscenze – esperienza – potere di iniziativa nei limiti delle direttive generali
V 140 imp. di concetto Attività di concetto o prevalentemente tali
    operaio provetto Autonomia operativa nell’ambito di direttive, conoscenze di tecnologie del lavoro/funzionamento apparati anche coord. di gruppi in complessi diversi
IV 128 imp. d'ordine
operaio specializzato
Specifiche conoscenze e/o capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coord. squadre di altri lavoratori inferiori o uguali
III 118 imp. esecutivo
operaio qualificato
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite anche coord. di lavoratori inferiori. Lavoratore polivalente (esperienza, flessibilità, più aree di intervento, utilizzo di tecniche innovative).
II 109 imp. esecutivo Primo impiego. Semplici attività amm. o tecniche che non richiedono particolare preparazione. Passano al III liv. dopo 18 mesi di servizio effettivo
II 109 operaio comune Attività per l’espletamento delle quali sono necessarie semplici conoscenze professionali acquisibili anche con un breve periodo di pratica/addestramento anche con semplici attrezzature industriali.
I 100 manovale Attività semplici, a contenuto manuale, per le quali non occorrono conoscenze professionali, nonché lavoratori del II livello di prima assunzione (9 mesi)

Numero mensilità: 14
Coefficiente orario: 173 ore mese

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Indennità trasferta
Rimborso delle spese effettive di viaggio, vitto e alloggio e alloggio a piè di lista e delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione.

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Scatti anzianità
Operai: in sostituzione degli scatti, incremento automatico nella misura di:

livello 3S  41,08208 €
livello 3    39,66182 €
livello 4    36,53416 €
livello 5    34,38932 €
livello 6    32,67003 €

A partire dall’ultimo rinnovo, gli incrementi automatici biennali non saranno corrisposti per i primi tre anni di anzianità nel settore. A partire dal quarto anno, senza interruzione di lavoro nel settore, saranno corrisposti secondo gli importi di cui sopra.

Impiegati: 8 biennali dal 1.8.1993 nella misura del 6.25% della retribuzione tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e dell’indennità di contingenza in vigore all’1.8.1993 (279,60408 €).

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Straordinari
Ammessi nella misura di 150 ore massime annue.

Maggiorazioni:
straordinario 25%
notturno 30%
straordinario notturno 50%
ordinario festivo 50%
straordinario festivo e notturno 75%
lavoro notturno (turni avvicendati) 20%

Indennità
Lavoro su sei giorni settimanali         25% per le ore lavorate in sesta giornata
Impiego di bilancino o ponte aereo    15%
Rimozione scorie e altiforni               0,04906 €/ora
Reparti lavorazioni industriali            0,03615 €/ora

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Ferie e permessi

 Ferie:
22 giorni lavorativi, con prestazione settimanale su 5 giorni.
26 giorni lavorativi, con prestazione settimanale su 6 giorni.

Permessi retribuiti:
Nascita figlio    1 giorno
Decesso familiare    3 giorni (elevati a 5, di cui solo 3 retribuiti se l’evento luttuoso si è verificato fuori provincia)
Studenti   2 giorni per ciascun esame universitario
               5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare
               8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore
               10 giorni per il conseguimento di diploma di licenza media superiore

Diritto allo studio 150 ore pro capite per triennio usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l’esercizio del diritto di studio, non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata.

Riduzione orario (permessi): 40 ore annue

Festività: oltre a quelle di Legge, il Santo Patrono e la Pasqua. Con decorrenza dall’anno 2001 la festività del 2 giugno è stata ripristinata dalla Legge 336 del 20.11.2000

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Permanenza massima, passaggio categoria superiore
Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 2 mesi nel disimpegno di mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

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Malattia e infortunio
Malattia
Conservazione del posto fino a 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi
Trattamento economico
Impiegati: 100% della retribuzione per i primi 5 mesi e 50% per i successivi 7 mesi.
Operai: integrazione dell’indennità INPS al 100% dal 1° al 180° giorno e 50% dal 181% al 270° giorno.

Infortunio
Impiegati: conservazione del posto e retribuzione come previsto per la malattia.
Operai: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e corresponsione  del 100% della retribuzione dal 2° giorno fino al raggiungimento della guarigione clinica.

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Maternità

Operai:
Maternità anticipata             80% della retribuzione
Maternità obbligatoria          80% della retribuzione
Maternità facoltativa            30% della retribuzione
Impiegati:
Integrazione al 100% di quanto erogato dall’Inps per i primi 4 mesi e del 50% per i 2 mesi successivi.

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Congedo matrimoniale
15 giorni lavorativi  con decorrenza della retribuzione.
Per i neo assunti a partire dalla decorrenza del presente CCNL il congedo è pari a 15 giorni di calendario.

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Aspettative
4 mesi per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (concedibile una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa).
L’autista al quale sia ritirata la patente avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi; durante tale periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
12 mesi per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

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Preavviso
(decorre dal 15 o dalla fine del mese)

categoria fino a 5 anni di anzianità fino a 10 anni di anzianità oltre 10 anni di anzianità
I 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni 4 mesi e 15 giorni
II 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni
III e IV 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi

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Prova

1° livello        4 mesi
2° livello        3 mesi
3°-4° livello    2 mesi
5°-6° livello    30 giorni lavorativi

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Apprendistato
E’ ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 7°.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni compiuti e non superiore a 24, ovvero 26 per le aree di declino industriale.

Prova: 30 giorni di lavoro effettivo

Durata:
livello 2° e 3°         18 mesi
livello 4°                24 mesi
Livello 5° 6° e 7°    36 mesi

Trattamento economico: per la prima metà del periodo la retribuzione sarà composta dal 70% della retribuzione tabellare più il 100% dell’indennità di contingenza per gli apprendisti ed EDR.
Per la seconda metà del periodo di apprendistato dall’85% della retribuzione tabellare più il 100% dell’indennità di contingenza per gli apprendisti ed EDR.
Le aziende si impegnano  a mantenere in servizio  almeno il 60% dei lavoratori che abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Malattia: l’apprendista ha diritto per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno, a un indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ricovero ospedaliero: per tutta la durata dello stesso avrà diritto ad una indennità pari al 60% della retribuzione stessa.

Limiti numerici: i contratti di apprendistato, di formazione lavoro e a tempo determinato limitatamente alle ipotesi previste ex art. 23 legge 56/1987, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 35% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale.
Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti.
Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.

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Contratti formazione lavoro
Possono essere stipulati per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al liv. 1.
Periodo di prova: 4 settimane di effettiva prestazione per i contratti di durata pari a 12 mesi.
                          2 mesi di prestazione effettiva per i contratti fino a 24 mesi.

Qualora il C.F.L. non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto a tempo indeterminato, al lavoratore che sia stato per l’intera durata del contratto presso la medesima impresa, sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di Legge e di contratto:
alle aziende fino a 20 dipendenti una mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza (per i contratti di durata di 24 mesi). Aziende con oltre 20 dipendenti: 2 mensilità retributive, per i contratti di durata di 24 mesi.
Le imprese che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori, per i quali il C.F.L. sia venuto a scadere o sia stato risolto prima della scadenza  nel corso del precedente anno solare, non possono esercitare la facoltà di assumere con il medesimo tipo di contratto un numero di unità superiori a quelle che, durante il predetto periodo, siano mantenute in servizio.

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Contratto Tempo determinato
Oltre ai casi previsti dalla Legge è ammesso nelle seguenti ipotesi:

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Part Time
Può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
E’ consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale, con un massimo di 250 ore nell’anno solare.

Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con il riconoscimento del 28% a titolo di incidenza sugli istituti indiretti e differiti, compreso il TFR.

Con il superamento dell’orario a tempo pieno giornaliero (8 ore) e/o settimanale (40 ore) o delle 250 ore annue, verrà riconosciuta in aggiunta all’incidenza del lavoro supplementare (28%) una maggiorazione pari al 50%, per un totale pari al 78%.

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