TURISMO - PUBBLICI ESERCIZI

norme contrattuali - aggiornamento aprile 2005
orario - premio di risultato - indennità di trasferta - tredicesima e quattordicesima - scatti di anzianità
straordinari - indennità - mansioni discontinue - TFR - ferie e permessi - vitto e alloggio - riduzione orario
festività - permanenza massima passaggio categoria superiore - malattia e infortunio - maternità
congedo matrimoniale - permessi sindacali - aspettative - prova - preavviso - apprendistato
contratto formazione lavoro - contratto a tempo determinato - part time - lavoro interinale
assistenza sanitaria integrativa

ORARIO

Numero mensilità: 14

Coefficiente giornaliero: 26 

Coefficiente orario:
172, orario 40 ore settimanali
190, orario 44 ore settimanali
192, orario 45 ore settimanali

Orario normale di lavoro settimanale:
Generalità: 40 ore distribuite su 5 giorni ½
Agenzie viaggio e turismo: 40 ore distribuite su 5 giorni
Stabilimenti balneari: 40 ore personale impiegatizio;
44 ore personale non impiegatizio, distribuite su 6 giorni.

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PREMI DI RISULTATO
La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
A livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti.
A livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse  non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare è il livello regionale.

A livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto specificato al primo capoverso in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.

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Indennità trasferta
Imprese di viaggio e turismo:  oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, spetta un’indennità di trasferta pari al 15% di 1/26 della retribuzione per ogni giornata di assenza. Per le assenze inferiori a 24 ore ma superiori a sei, tale indennità è pari al 10%. In caso di trasferta fuori dal territorio nazionale, l’indennità è pari al 20%.

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TREDICESIMA
Una mensilità da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia.

QUATTORDICESIMA
Una mensilità da corrispondere con la retribuzione di luglio.
Pubblici esercizi, campeggi e villaggi turistici: al personale retribuito con la percentuale di servizio verrà corrisposta la 13^ mensilità nella misura del 70% della retribuzione.

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SCATTI DI ANZIANITà
Maturazione di 6 scatti triennali

liv. QA 40,80010 €
liv. QB 39,25072 €
liv. 1 37,70135 €
liv. 2 36,15198 €
liv. 3 34,86084 €
liv. 4 33,05324 €
liv. 5 32,53678 €
liv. 6S 31,24564 €
liv.6 30,98741 €
liv.7 30,47096 €

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 STRAORDINARI
Ammessi nel limite massimo di 260 ore annue e di due ore giornaliere.
Maggiorazioni:
a.     20% lavoro festivo (per le imprese di viaggio e turismo 40%);
b.    25% straordinario notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00);
c.     30% straordinario diurno;
d.    40% straordinario festivo (imprese di viaggio e turismo);
e.    60% straordinario notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00 (per le imprese di viaggio e turismo 50%).

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INDENNITà
a.   
ai lavoratori che godano del  riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
b.    trasferimento: (per le imprese di viaggio e turismo) al lavoratore capofamiglia spettano il rimborso delle spese di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico. Il rimborso della spesa effettiva del mobilio e del bagaglio, il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione e indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta al 50% per il lavoratore che non sia capofamiglia o non abbia congiunti a carico).

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MANSIONI DISCONTINUE
Imprese di viaggio e turismo: per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali. Sono considerati lavoratori discontinui: custodi, guardiani diurni e notturni, uscieri e inservienti, telefonisti e portieri.

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EROGAZIONE TFR
La liquidazione del TFR dovrà avvenire all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre 30 giorni dalla data stessa.

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FERIE E PERMESSI

Ferie: 26 giorni lavorativi. La settimana lavorativa, comunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni.

Permessi retribuiti:

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 VITTO E ALLOGGIO
A decorrere dal 1° agosto 2003 gli importi da corrispondere a titolo di indennità di vitto e alloggio vengono determinati come segue: 
un pranzo                         0,50 €
una prima colazione           0,10 €
un pernottamento              0,60 €

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RIDUZIONE ORARIO
104 ore annue per alberghi, pubblici esercizi, campeggi alberghi diurni e agenzie di viaggio;
108 ore annue per gli stabilimenti balneari.

Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività religiose abolite. Tali permessi non potranno essere inferiori a 1 ora né, comunque utilizzati per frazioni di ora. I permessi non goduti entro l’anno di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.

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FESTIVITà
Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono;
2 giugno e 4 novembre. Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle predette festività spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione, ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo.
Con decorrenza dall’anno 2001 la festività del 2 giugno è stata ripristinata dalla Legge 336 del 20.11.2000.

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PERMANENZA MASSIMA PASSAGGIO CATEGORIA SUPERIORE
Si ha il passaggio alla categoria superiore trascorsi tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

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MALATTIA

Conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare.
Trattamento economico:
Pubblici esercizi: primi tre giorni retribuzione pari al 100% qualora la durata della malattia superi i 5 giorni. Dal 4° al 180 giorno, 80% della normale retribuzione.
Aziende alberghiere, campeggi e villaggi turistici: dal 4° al 20° giorno 75% della retribuzione complessiva. Dal 21° giorno in poi 100% della retribuzione complessiva
Stabilimenti balneari, alberghi diurni: primi tre giorni pari al 100% della normale retribuzione. Dal 4° al 20° giorno 75% della normale retribuzione e 100% dal 21° giorno in poi.
Imprese di viaggio e turismo: primi tre giorni retribuzione pari al 100%. Dal 4° al 20° giorno ad un trattamento pari al 75% della normale retribuzione e al 100% dal 21° giorno in poi.

INFORTUNIO

Conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare.
Intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e 60% della stessa per i tre giorni successivi. Per i pubblici servizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, 100% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’indennità per inabilità temporanea assoluta.

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MATERNITà
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
In caso di maternità facoltativa (sei mesi) la lavoratrice ha diritto al trattamento INPS nella misura del 30%.

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CONGEDO MATRIMONIALE
Quindici giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente la data del matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata con almeno dieci giorni di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione.

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PERMESSI SINDACALI
Per i componenti di consigli o comitati direttivi nazionali: 24 ore annue per aziende da 6 a 15 dipendenti; 70 ore annue nelle aziende con oltre 15 dipendenti.
Per le imprese di viaggio e turismo i permessi vanno concessi indipendentemente dal numero di dipendenti occupati nell’azienda, nella misura di 70ore annue.
8 ore mensili, ai componenti delle rappresentanti sindacali.

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ASPETTATIVE
Per un massimo di 120 giorni in caso di malattia o infortunio, al termine del periodo di comporto.

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PROVA

liv. QA e QB 180 giorni lavorativi
liv. 1 150 giorni lavorativi
liv. 2 75 giorni lavorativi
liv. 3 45 giorni lavorativi
liv. 4 e V 30 giorni lavorativi
liv. 6S 20 giorni lavorativi
liv. 6 e 7 15 giorni lavorativi

Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dell’effettuare il nuovo periodo di prova. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi.

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PREAVVISO

livello anzianità di servizio
fino a 5 anni da 5 a 10 anni oltre 10 anni
QA e QB 4 mesi 5 mesi 6 mesi
1 2 mesi 3 mesi 4 mesi
2 e 3 1 mese 45 giorni 2 mesi
4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6S, 6 e 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

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APPRENDISTATO
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24.
Formazione

titolo di studio ore formazione
Scuola dell’obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media e superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80

Preavviso: come per i tempi indeterminati.
Malattia: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi per anno, indennità pari al 60% della retribuzione. Tale disposizione si applica a decorrere dal termine del terzo mese dall’inizio del rapporto di lavoro.

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CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Durata pari a 24 mesi prevede 130 ore di formazione per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al liv. 3 e ai livelli superiori.
Durata pari a 24 mesi prevede 80 ore di formazione per il conseguimento di professionalità intermedie corrispondenti a liv. 4 e 5.

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti  di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

base di computo numero lavoratori
0 – 4 4
5 – 9 6
10 – 25 7
26 – 35 9
36 – 50 12
Oltre 50 20%

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PART-TIME
La prestazione individuale sarà fissata entro le seguenti fasce:
a.    nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
b.    nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
c.    nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1352 ore.

La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragioni di un anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

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LAVORO INTERINALE 
E’ consentito il ricorso al lavoro interinale per le qualifiche inquadrate ai liv. 6S e superiori della classificazione del personale del CCNL Turismo, nonché  le seguenti ulteriori qualifiche inquadrate nel liv. 6:
a.    cameriere ai piani, villaggi turistici, camping;
b.    commis di cucina, sala e piani, tavola calda, bar, ristorante, self-service;
c.     bagnino;
d.    guardiano notturno;
e.    sorvegliante d’ingresso;
f.     ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione collettiva.

La somma dei contratti attivabili per le stesse ipotesi a., b., d., ed e. previste dal contratto a tempo determinato non potrà oltrepassare i seguenti limiti:

dipendenti assunzioni
Da 0 a 4 4 unità
Da 5 a 9 5 unità
Da 10 a 25 6 unità
Da 26 a 35 7 unità
Da 36 a 50 10 unità

Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo non potrà superare complessivamente il 22% di cui non più del 17% per ciascuna fattispecie.

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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri.
All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a diciotto euro per ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri,. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a dieci euro per ciascun iscritto, di cui otto euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:

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