![]() |
TURISMO
- PUBBLICI ESERCIZI norme
contrattuali - aggiornamento aprile 2005 |
Numero mensilità: 14
Coefficiente giornaliero: 26
Coefficiente
orario:
172, orario 40 ore settimanali
190, orario 44 ore settimanali
192, orario 45 ore settimanali
Orario
normale di lavoro settimanale:
Generalità:
40 ore distribuite su 5 giorni ½
Agenzie viaggio e turismo: 40 ore distribuite su 5 giorni
Stabilimenti balneari: 40 ore personale impiegatizio; 44
ore personale non impiegatizio, distribuite su 6 giorni.
________________________________________ sommario
PREMI
DI RISULTATO
La
contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
A livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti.
A livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e
comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle
stesse non si svolga la
contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui
operare è il livello regionale.
A livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto
specificato al primo capoverso in materia di contrattazione a livello di unità
produttiva.
________________________________________ sommario
Indennità
trasferta
Imprese di viaggio e turismo: oltre
al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, spetta un’indennità di
trasferta pari al 15% di 1/26 della retribuzione per ogni giornata di assenza.
Per le assenze inferiori a 24 ore ma superiori a sei, tale indennità è pari al
10%. In caso di trasferta fuori dal territorio nazionale, l’indennità è pari
al 20%.
________________________________________ sommario
TREDICESIMA
Una mensilità da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia.
QUATTORDICESIMA
Una
mensilità da corrispondere con la retribuzione di luglio.
Pubblici esercizi, campeggi e villaggi turistici: al personale retribuito con la
percentuale di servizio verrà corrisposta la 13^ mensilità nella misura del
70% della retribuzione.
________________________________________ sommario
SCATTI
DI ANZIANITà
Maturazione
di 6 scatti triennali
| liv. QA | 40,80010 € |
| liv. QB | 39,25072 € |
| liv. 1 | 37,70135 € |
| liv. 2 | 36,15198 € |
| liv. 3 | 34,86084 € |
| liv. 4 | 33,05324 € |
| liv. 5 | 32,53678 € |
| liv. 6S | 31,24564 € |
| liv.6 | 30,98741 € |
| liv.7 | 30,47096 € |
________________________________________ sommario
STRAORDINARI
Ammessi
nel limite massimo di 260 ore annue e di due ore giornaliere.
Maggiorazioni:
a. 20% lavoro
festivo (per le imprese di viaggio e turismo 40%);
b. 25% straordinario
notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00);
c. 30%
straordinario diurno;
d. 40% straordinario
festivo (imprese di viaggio e turismo);
e. 60% straordinario
notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00 (per le imprese di viaggio e turismo
50%).
________________________________________ sommario
INDENNITà
a. ai
lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà
corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della
paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario
effettivamente prestato di domenica.
b.
trasferimento:
(per le imprese di viaggio e turismo) al lavoratore capofamiglia spettano il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico.
Il rimborso della spesa effettiva del mobilio e del bagaglio, il rimborso
dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la
locazione e indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta
al 50% per il lavoratore che non sia capofamiglia o non abbia congiunti a
carico).
________________________________________ sommario
MANSIONI
DISCONTINUE
Imprese
di viaggio e turismo: per il personale addetto al lavoro discontinuo o di
semplice attesa l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali. Sono
considerati lavoratori discontinui: custodi, guardiani diurni e notturni,
uscieri e inservienti, telefonisti e portieri.
________________________________________ sommario
EROGAZIONE
TFR
La liquidazione del TFR dovrà avvenire all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre 30 giorni dalla
data stessa.
________________________________________ sommario
Ferie: 26 giorni lavorativi. La settimana lavorativa, comunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni.
Permessi retribuiti:
ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
per elezioni i lavoratori hanno diritto di astenersi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni;
5 giorni di calendario per lutto familiare o in caso di gravi calamità. Tale congedo potrà essere prolungato di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza da raggiungere;
studenti: massimo 150 ore annue retribuite in un triennio. I lavoratori che potranno contemporaneamente astenersi dall’azienda per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata.
________________________________________ sommario
VITTO
E ALLOGGIO
A
decorrere dal 1° agosto 2003 gli importi da corrispondere a titolo di indennità
di vitto e alloggio vengono determinati come segue:
un pranzo
0,50 €
una prima colazione
0,10 €
un pernottamento
0,60 €
________________________________________ sommario
RIDUZIONE
ORARIO
104 ore annue per alberghi, pubblici esercizi, campeggi alberghi diurni e
agenzie di viaggio;
108 ore annue per gli stabilimenti balneari.
Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività
religiose abolite. Tali permessi non potranno essere inferiori a 1 ora né,
comunque utilizzati per frazioni di ora. I permessi non goduti entro l’anno di
maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della
scadenza oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 giugno
dell’anno seguente.
________________________________________ sommario
FESTIVITà
Oltre
a quelle di legge, il Santo Patrono;
2 giugno e 4 novembre. Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle
predette festività spetta, oltre al trattamento economico mensile, la
retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna
maggiorazione, ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo
compensativo.
Con decorrenza dall’anno 2001 la festività del 2 giugno è stata ripristinata
dalla Legge 336 del 20.11.2000.
________________________________________ sommario
PERMANENZA
MASSIMA PASSAGGIO CATEGORIA SUPERIORE
Si
ha il passaggio alla categoria superiore trascorsi tre mesi nel disimpegno di
mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto.
________________________________________ sommario
Conservazione
del posto per 180 giorni nell’anno solare.
Trattamento economico:
Pubblici esercizi: primi tre giorni retribuzione pari al 100% qualora la
durata della malattia superi i 5 giorni. Dal 4° al 180 giorno, 80% della
normale retribuzione.
Aziende
alberghiere, campeggi e villaggi turistici: dal 4° al 20° giorno 75% della
retribuzione complessiva. Dal 21° giorno in poi 100% della retribuzione
complessiva
Stabilimenti
balneari, alberghi diurni: primi tre giorni pari al 100% della normale
retribuzione. Dal 4° al 20° giorno 75% della normale retribuzione e 100% dal
21° giorno in poi.
Imprese
di viaggio e turismo: primi tre giorni retribuzione pari al 100%. Dal 4° al
20° giorno ad un trattamento pari al 75% della normale retribuzione e al 100%
dal 21° giorno in poi.
Conservazione
del posto per 180 giorni nell’anno solare.
Intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e 60% della stessa per i tre
giorni successivi. Per i pubblici servizi, stabilimenti balneari, alberghi
diurni, 100% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica
l’infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, alle normali scadenze
dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a
tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’indennità per inabilità
temporanea assoluta.
________________________________________ sommario
MATERNITà
Durante
il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di
cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da
corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere
complessivamente la misura del 100% della retribuzione giornaliera netta cui
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
In caso di maternità facoltativa (sei mesi) la lavoratrice ha diritto al
trattamento INPS nella misura del 30%.
________________________________________ sommario
CONGEDO
MATRIMONIALE
Quindici
giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente la data del
matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata con almeno dieci giorni
di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5
giorni senza retribuzione.
________________________________________ sommario
PERMESSI
SINDACALI
Per
i componenti di consigli o comitati direttivi nazionali: 24
ore annue per aziende da 6 a 15 dipendenti; 70
ore annue nelle aziende con oltre 15 dipendenti.
Per le imprese di viaggio e turismo i permessi vanno concessi indipendentemente
dal numero di dipendenti occupati nell’azienda, nella misura di 70ore annue.
8 ore mensili, ai componenti delle rappresentanti sindacali.
________________________________________ sommario
ASPETTATIVE
Per
un massimo di 120 giorni in caso di malattia o infortunio, al termine del
periodo di comporto.
________________________________________ sommario
| liv. QA e QB | 180 giorni lavorativi |
| liv. 1 | 150 giorni lavorativi |
| liv. 2 | 75 giorni lavorativi |
| liv. 3 | 45 giorni lavorativi |
| liv. 4 e V | 30 giorni lavorativi |
| liv. 6S | 20 giorni lavorativi |
| liv. 6 e 7 | 15 giorni lavorativi |
Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dell’effettuare il nuovo periodo di prova. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi.
________________________________________ sommario
| livello | anzianità di servizio | ||
| fino a 5 anni | da 5 a 10 anni | oltre 10 anni | |
| QA e QB | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| 1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 2 e 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6S, 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
________________________________________ sommario
APPRENDISTATO
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16
anni e non superiore ai 24.
Formazione
| titolo di studio | ore formazione |
| Scuola dell’obbligo | 120 |
| Attestato di qualifica e diploma di scuola media e superiore | 100 |
| Diploma universitario e diploma di laurea | 80 |
Preavviso:
come per i tempi indeterminati.
Malattia: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi
morbosi per anno, indennità pari al 60% della retribuzione. Tale disposizione
si applica a decorrere dal termine del terzo mese dall’inizio del rapporto di
lavoro.
________________________________________ sommario
CONTRATTO
DI FORMAZIONE LAVORO
Durata pari a 24 mesi prevede 130
ore di formazione per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al
liv. 3 e ai livelli superiori.
Durata pari a 24 mesi prevede 80 ore di formazione per il conseguimento di
professionalità intermedie corrispondenti a liv. 4 e 5.
________________________________________ sommario
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
Il
numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà
contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla
contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
| base di computo | numero lavoratori |
| 0 – 4 | 4 |
| 5 – 9 | 6 |
| 10 – 25 | 7 |
| 26 – 35 | 9 |
| 36 – 50 | 12 |
| Oltre 50 | 20% |
________________________________________ sommario
PART-TIME
La
prestazione individuale sarà fissata entro le seguenti fasce:
a. nel caso di orario
ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
b. nel caso di orario
ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
c. nel caso di orario
ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1352 ore.
La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili in ragioni di un anno. In assenza di determinazione
effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze
organizzative è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad
un limite di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
________________________________________ sommario
LAVORO
INTERINALE
E’
consentito il ricorso al lavoro interinale per le qualifiche inquadrate ai liv.
6S e superiori della classificazione del personale del CCNL Turismo, nonché
le seguenti ulteriori qualifiche inquadrate nel liv. 6:
a. cameriere ai piani,
villaggi turistici, camping;
b. commis di cucina,
sala e piani, tavola calda, bar, ristorante, self-service;
c. bagnino;
d. guardiano notturno;
e. sorvegliante
d’ingresso;
f. ulteriori
qualifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
La somma dei contratti attivabili per le stesse ipotesi a., b., d., ed e.
previste dal contratto a tempo determinato non potrà oltrepassare i seguenti
limiti:
| dipendenti | assunzioni |
| Da 0 a 4 | 4 unità |
| Da 5 a 9 | 5 unità |
| Da 10 a 25 | 6 unità |
| Da 26 a 35 | 7 unità |
| Da 36 a 50 | 10 unità |
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo non potrà superare complessivamente il 22% di cui non più del 17% per ciascuna fattispecie.
________________________________________ sommario
ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal 1° luglio 2004, sono
iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti
a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri.
All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a
diciotto euro per ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del datore di
lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
A
decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da
aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo
parziale, ad esclusione dei quadri,. All’atto dell’iscrizione è dovuta al
fondo una quota di iscrizione pari a dieci euro per ciascun iscritto, di cui
otto euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:
per il personale assunto a tempo pieno, dieci euro mensili per ciascun iscritto, di cui sette euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
per il personale assunto a tempo parziale, sette euro mensili per ciascun iscritto, di cui cinque euro a carico del datore di lavoro e due euro a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2006;
________________________________________ sommario