P.S                IL CIM
 
            CASSA INTEGRATIVA DI MALATTIA
     PER LE PROV.DI MONZA BRIANZA E MILANO
INFORT

         frecc

CGIL.MB
FLAI
AGRICOLI
FLOROVIVAISTI
ORTICOLI
ALIMENTARISTI
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CONTRATTI
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SICUR.E.SALUTE

IL CIM E' UNA STRUTTURA FINANZIATA DAI LAVORATORI E DA IMPRENDITORI CHE ESERCITANO LA LORO ATTIVITA NEL SETTORE AGRICOLO,ORTICOLO  E FLOROVIVAISTICO.IN PRATICA EROGA  INDENNITA CHE SERVONO A INTEGRARE QUELLE DELL'INPS E INAIL IN CASO DI MALATTIA MATERNITA E INFORTUNIO.

Dal 1 gennaio 2010 per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato e dal 1 gennaio 2011 per quelli a tempo determinato verrà versato l' Anticipo CIM in busta paga ,infatti,con il  contratto prov per Milano e Monza  novkò su malattia, infortuni e maternità Con i l 1 ° ottobre 2007 è nato l`obbligo, per il datore di lavoro, di anticipare, all`operaio a tempo indeterminato, alcune indennità per conto dell`Inps. Conseguentemente, il Contratto Provinciale di Lavoro valido per i lavoratori dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Milano, che prevedeva che agli operai assunti a tempo indeterminato, in caso di assenza per malattia o infortunio sul lavoro, era dovuta una somma a titolo di prestito infruttifero pari al 90% della retribuzione piena, veniva opportunamente modificato. Infatti, con la sottoscrizione in data 17 luglio 2008 del contratto valido per il periodo 2008/2011, il nuovo testo prevedeva che agli operai assunti a tempo indeterminato e agli apprendisti, in caso di assenza per malattia, era dovuta una somma, a titolo di prestito infruttifero, pari al 40% della retribuzione piena, sino al terzo mese di assenza. Tale 40% si riferiva alla quota di copertura provvisoria di quanto successivamente veniva erogata dal CIM su richiesta dl lavoratore. Ora, con il nuovo accordo l`anticipazione in busta paga delle integrazioni alle indennità di malattia, infortunio e maternità verrà corrisposta anche per conto dei CIM (Cassa Integrazione Malattia).
LETTORE La decorrenza: a partire dal 1 ° gennaio 2010, per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato e dal 1 ° gennaio 2011 per quelli a tempo determinato. La novità, che vale per i datori di lavoro delle province di Milano e Monza-Brianza, prevede quindi che l`anticipo in busta paga operato dal datore di lavoro sarà rimborsato direttamente all`azienda dal CIM, in base alla procedura concordata che si illustra di seguito. Le integrazioni ai trattamenti economici di malattia, infortunio e maternità degli OTI e OTD decorrenti dal 1 0 gennaio 2010 verranno anticipati in busta paga sotto la voce trattamento integrativo CIM malattia (e/o infortunio e/o maternità) specificando il periodo complessivo dell`evento e le giornate diversamente indennizzate in detto periodo. Sulle integrazioni di cui sopra non verranno operate le trattenute relative ai contributi previdenziali, in quanto assolte dal versamento del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro sul contributo CIM, mentre verranno operate le trattenute fiscali sulla base delle disposizioni legislative vigenti. Il datore di lavoro dovrà chiedere il rimborso, di quanto anticipato in busta paga al lavoratore, direttamente al CIM presentando una specifica richiesta contenente le generalità del proprio dipendente oggetto dell`integrazione economica e il periodo dell`evento. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia della documentazione medica e della busta paga attestante il pagamento dell`anticipo. Per il recupero dell`indennità temporanea d`infortunio di competenza Inàil, anticipata completamente all`operaio, si dovrà adottare la particolare procedura che permette il rimborso diretto all`azienda anziché al lavoratore. Le giornate sia di carenza che di integrazione verranno liquidate in busta paga sulla base delle ore effettivamente perse, criterio applicato anche per l`anticipo delle indennità di malattia e/o materni- tà di competenza dell`INPS. La retribuzione di riferimento è quella ordinaria corrente, ovverc del mese in cui accade l`eventc ed è costituita dai suoi elementI base, cioè dal salario contrattuale di qualifica e dagli eventual scatti di anzianità; Ovviamente, l`anticipo delle quota INPS per malattia, delle quota INAIL per infortunio e delle relative quote CIM rende inefficace il "prestito infruttifero" previstc per tali indennità dal CPL valide per i lavoratori dipendenti dc aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Milano (e Monza-Brianza), che di conseguenza non trova più alcuna applicazione. L`accordo chiarisce che non verrà applicata alcuna riduzione d retribuzione sulle mensilità d 13ma e 14ma. Inoltre viene precisato che dal 1 ° gennaio 2010, le integrazioni per tutti gli OTD verranno equiparate a quelle in vigore per gli OTI. Si ricorda che per gli OTD in genere non è prevista l`anticipazione in busta paga della quote d competenza INPS (malattia e maternità). La quota CIM dovrà invece essere anticipata per gli event decorrenti dal 1° gennaio 2011 c condizione e fintanto il contrattc di lavoro a tempo determinato rimane in essere. Per gli infortuni, sia l`indennità d competenza INAIL che la conseguente quota di integrazione CIN dovranno essere anticipate finc all`esaurimento del contratto c termine. L`accordo non prevede l`anticipazione in busta paga per le prestazioni relative all`indennità unatantum in caso di morte per infortunio sul lavoro e al rimborso spese delle visite mediche, la cui erogazione rimane confermata c carico diretto dl CIM.            
                                                                                                                                                                 torna su
INFCIM Il 13 luglio 010 il Comitato di gestione C.I.M., visto il buon andamento dei conti dovuto anche ad un’accurata attività di recupero crediti verso le aziende agricole e florovivaistiche, ha sottoscritto un protocollo che allarga, sperimentalmente per un anno, le prestazioni erogate dal CIM di Milano e Monza Brianza. A partire dall’1/1/2011 gli operai agricoli, florovivaisti e orticoli della Provincia di Milano e Monza Brianza, potranno usufruire di prestazioni supplementari da parte del CIM dietro presentazione di documentazione idonea, delle seguenti prestazioni: 1. 300 euro procapite in ragione d’anno per cure dentistiche 2. 150 euro procapite in ragione d’anno per cure oculistiche e/o rimborso occhiali da vista 3. 250 euro procapite in ragione d’anno come borsa di studio per ogni figlio che accede alla scuola media superiore 4. 500 euro procapite in ragione d’anno come borsa di studio per ogni figlio che accede agli studi universitari Sono state inoltre destinate delle quote per migliorare la formazione e l’informazione all’interno del settore, e sono state estese le prestazioni cim anche agli impiegati agricoli. L’operazione complessivamente vale 56.500 euro derivanti dall’avanzo di bilancio del 2009. Ogni anno si valuteranno gli stanziamenti per le singole voci in base agli avanzi di bilancio. Le domande per accedere alle prestazioni saranno presentate tramite le Organizzazioni Sindacali sottoscrittori del contratto provinciale.          
INFCIM

                                                               LE PRESTAZIONI EROGATE

MALATTIA- IL CIM RICONOSCE PER I PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA (COSIDDETTI DI CARENZA E NON INDENNIZZABILI DALL'INPS) L'85% DELLE RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

DAL'4°AL 20° GIORNO LA PERCENTUALE è DEL 48%

 MENTRE DAL 21° GIORNO E FINO AL 180°,LA PERCENTUALE SCENDE AL 32%,SEMPRE RIFERITA ALLA RETRIBUZIONE  GIORNALIERA .

RICORDIAMO INOLTRE CHE DAL 4°GIORNO,L'INPS EROGA IL 50%,MENTRE DAL 21°GIORNO L'INDENNITA INPS è DEL 66% DEL SALARIO.

IN PRATICA A PARTE I PRIMI 3 GIORNI L'INDENNIZZO è DEL 80%,MENTE I SEGUENTI VERRANNO INDENNIZZATI CON UN TOTALE DEL 98% DEL SALARIO.

INFORTUNIO -IL GIORNO IN CUI SI VERIFICA L'INFORTUNIO è INTERAMENTE RICONOSCIUTO IN BUSTA PAGA. IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DELL'INABILITA TEMPORANEA AL LAVORO DA PARTE DELL'INAIL,IL CIM INTERVIENE CON LE SEGUENTI PERCENTUALI:

-IL 21,43% PER IL 2°,3°,4° GIORNO:

-25,71% DAL 5° AL 90°GIORNO:

-10,71% DAL 91°AL 365°.

LE SUDDETTE PRESTAZIONI INTEGRATIVE C.I.M. SPETTANO AGLI O.T.I.  NONCHE AGLI O.T.D. ,CHE ALL'INSORGERE DEL DIRITTO POSSONO VANTARE ALMENO 101 GIORNATE DI CONTRIBUZIONE,QUALE SOMMATORIA FRA LE GIORNATE DENUNCIATE NELL'ANNO IN CORSO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE E QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE . AGLI O.T.D. CHE NON RAGGIUNGONO LA SUDDETTA SOGLIA DELLE 101 GIORNATE CONTRIBUTIVE,SPETTANO LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

MALATTIA: 4° AL 20°GIORNO IL 21%

DAL 21° AL 180° GIORNO IL 16%

INFORTUNIO:2°,3°,4° GIORNO IL 10,715%

DAL 5° AL 90° GIORNO IL 12,855%,

DAL 91° AL 365°GIORNO IL 5,355%.

AGLI OPERAI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO,IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L'INPS NON RICONOSCE ALCUNA PRESTAZIONE ECONOMICA ,IL CIM EROGA I SEGUENTI IMPORTI:

MALATTIA-SINO A DUE MESI,L'80%;TERZO E QUARTO MESE DI MALATTIA,IL 50%,QUINTO E E SESTO MESE DI MALATTIA,IL 30%.TALI PERCENTUALI SI APPLICANO IN ALLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA STABILITA PER L'APPRENDISTA DAL CPL DI MILANO E LODI,IN VIGORE A GENNAIO DI CIASCUN ANNO;

INFORTUNIO:IL CIM RICONOSCE LE MEDESIME PERCENTUALI RELATIVE AGLI O.T.I.,IN QUANTO VI è L'INTERVENTO ECONOMICO DELL'INAIL.

                                                                                                                                                       torna su
LETTORE

INDENNITA IN CASO DI MORTE CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO-

AGLI EREDI,IL CIM RICONOSCE UN'INDENNITA IN MISURA FISSA, PARI AD EURO 2.500,00

MATERNITA -

 PER OGNI GIORNATA NON FESTIVA RICADENTE NEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA ,IL CIM RICONOSCE UNA INDENNITA PARI AL 10% DELLA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE MEDIA GIORNALIERA IN VIGORE NEL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO.

RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE ;

DIETRO PRESENTAZIONE DI NOTULA MEDICA ,IL CIM RIMBORSA IL RELATIVO IMPORTO AL DATORE DI LAVORO O COMUNQUE A CHI HA SOSTENUTO LA SPESA .TRATTASI DELLE VISITE ESEGUITE DAI LAVORATORI ADDETTI AGLI ALLEVAMENTI PER OTTENERE  IL RILASCIO O IL RINNOVO DEL LIBRETTO SANITARIO, OBBLIGATORIO PER LEGGE .

ALTRI INTERVENTI DEL CIM :

L'ASSOCIAZIONE PROMUOVE INOLTRE ATTIVITA DI INFORMAZIONE,DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI.

STAMPA CONTRATTI:AL FINE DI CONSENTIRE LA CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI SANCITI NEI CONTRATTI DI LAVORO SIA PER IL DIPENDENTE QUANTO PER IL DATORE DI LAVORO,IL CIM PROCEDE ALLA STAMPA DEL TESTO CONTRATTUALE ED ALLA SUA CAPILLARE DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI CONTRAENTI .L'ENTE SI ASSUME L'INTERO ONERE ECONOMICO DERIVANTE.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

IN RACCORDO CON IL COMITATO PARITETICO,SI ORGANIZZANO E VENGONO FINANZIATI SIA I CORSI PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA,CHE LE ASSEMBLEE INFORMATIVE GENERALI RIVOLTE A TUTTI I LAVORATORI,COME PREVISTO DALLE NORME LEGISLATIVE.

COLLFLAI
  FLAI




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