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DIPENDENTI IPAB-POSSIBILE L'OPZIONE PER LA SOLA BUONUSCITA!

la Nota operativa INPDAP n.1 del 30/1/2004 chiarisce alcuni aspetti in ordine alle conseguenze previdenziali del riordino degli IPAB; seppure indirettamente la Nota, contraddicendo le prime interpretazioni fornite ufficiosamente dall'istituto, ammette la possibilità in favore del personale in servizio di disgiungere l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ex-CPDEL , da quella per il mantenimento dell'iscrizione alla gestione ex-INADEL. I lavoratori potranno pertanto esercitare il diritto di opzione per mantenere l'iscrizione all'INPDAP ai soli fini pensionistici, proponendo al contempo per il tramite dell'Ente datore di lavoro la domanda di liquidazione e pagamento della Indennità Premio di fine servizio.

16/02/2004

 

NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO PER L'ANF 2003/2004


Con effetto dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare previsti per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ai nuclei con e senza figli.
L’aumento, pari al 2,4%, è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, calcolato dall’ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2001 e l’anno 2002. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS. Come di consueto, per il diritto all’ANF del periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004, dipendenti e pensionati dovranno fare riferimento ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2002.

 

 

23/07/2003

 

 

I DIRIGENTI PASSANO ALL’ INPS


La legge finanziaria 2003 ha soppresso l’Inpdai ed ha disposto il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. Il passaggio all’assicurazione generale obbligatoria consente la liquidazione di un unico trattamento che tiene conto di tutta la contribuzione versata, con la determinazione della retribuzione media settimanale sugli ultimi anni di contribuzione.
Con la circolare 107/2003, l’Inps fornisce i criteri per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni.
Le pensioni dirette e ai superstiti già liquidate dall’Inpdai sono a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dal 1° gennaio 2003, e dal 1° giugno l’Inps provvede direttamente al pagamento, con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati. 
Per le pensioni ancora da liquidare, con decorrenza fino al 1° gennaio 2003, si applica ancora la disciplina Inpdai, mentre per quelle con decorrenza successiva il trattamento è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in relazione ai periodi contributivi successivi al 1° gennaio 2003, ma rimane quello previdente (INPDAI) per i periodi precedenti.
I periodi già trasferiti presso l’INPDAI dall’INPS, sia ai sensi dell’art.5 L.44/73 che dell’art.2 della L.29/79, vengono considerati ai fini del calcolo, secondo i criteri INPDAI.
Per quanto riguarda l’accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi, si prende in considerazione l’intera posizione assicurativa, sia per i periodi anteriori al 2003, di competenza Inpdai, sia per quelli successivi, a carico dell’Inps.

 

8/07/2003

 

 

DIRITTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CHE RIMPATRIANO

L'articolo 18 della L.189/2002, sostituendo l'art.22 del TU in materia di immigrazione ed asilo fissa a 65 anni il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori extracomunitari che rimpatriano, sia maschi che femmine, introducendo di fatto una ingiustificata sperequazione di diritti (le lavoratrici comunitarie conseguono in regime retributivo la pensione a 60 anni). Nel caso in cui il diritto a pensione sia fatto valere nel regime contributivo (inizio attività assicurata dopo il 31/12/1995), è possibile conseguire la pensione anche in deroga al requisito assicurativo minimo di 5 anni; in regime retributivo invece i requisiti da far valere sono quelli ordinari fissati dal Dlgs. 503/92 (20 anni di contributi).
Altra sperequazione è data dal fatto che, in caso di decesso prima dell'età pensionabile anzidetta, il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge non insorge neanche de il lavoratore in vita aveva perfezionato il diritto contributivo alla pensione.
Per i lavoratori stagionali invece, è fatto salvo il diritto al trasferimento della posizione contributiva presso l'istituto assicuratore estero.

28/04/2003

 


Il Decreto Interministeriale (Welfare e Economia) n.57 del 7/2/2003, regolamenta la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dall'art.71 della L.388/2000 (finanziaria del 2001). Si tratta della possibilità di utilizzare periodi di contribuzione non coincidenti, versati in diverse gestioni previdenziali. I lavoratori, che vantano periodi assicurativi in diverse forme di previdenza obbligatoria, ma non hanno perfezionato il diritto a pensione in nessuna di esse, possono conseguire una pensione di vecchiaia o di inabilità, a condizione che almeno una quota di pensione sia liquidabile in regime retributivo (a condizione cioè che in almeno una delle gestioni presso le quali si vantano contributi, sia stata accreditata contribuzione prima del 31/12/1995). Il diritto alla totalizzazione può essere fatto valere anche dai superstiti di assicurato deceduto.
La pensione che ne consegue è liquidata secondo il criterio del pro-quota, ciascuna delle gestioni previdenziali interessate liquida cioè la quota di propria competenza secondo le regole e i principi del proprio ordinamento; la gestione cui risulta in carico la quota di pensione prevalente assume anche l'onere del pagamento nonché dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.
Com'è ovvio, il ricorso all'istituto della "totalizzazione" ex art.71 L.388/2000 esclude la "ricongiunzione" dei medesimi periodi, in qualsiasi forma; va inoltre ad aggiungersi alla possibilità di totalizzazione ex art.1 Dlgs 184/97 e alla possibilità di "computo" ex art.3 DM 282/96, destinati rispettivamente agli assicurati in regime contributivo e agli iscritti alla Gestione Separata dei Lavoratori Parasubordinati dell'INPS (10-13%).

23/04/2003

 
 
 

La disciplina del cumulo tra lavoro e pensione dà la possibilità di continuare a lavorare dopo il pensionamento, senza dover rinunciare all’intera o a una grossa fetta della pensione.
La finanziaria 2003 concede ai pensionati di anzianità (in data anteriore al 1°gennaio 2003) la possibilità di “acquistare” il diritto al cumulo, versando un importo una tantum.
Innanzitutto, bisogna distinguere tra pensione di vecchiaia e di anzianità, in quanto la pensione di vecchiaia è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dalla sua decorrenza ( per i pubblici dipendenti i cui i trattamenti pensionistici prevedono l’attribuzione dell’integrità integrativa speciale, è ancora aperta la problematica dell’incumulabilità di tale indennità, con i redditi da lavoro dipendente).
Invece, per quanto riguarda la pensione di anzianità bisogna fare delle distinzioni in base agli anni con i quali è stata liquidata la prestazione (supplementi compresi).
Al compimento dell’età pensionabile la pensione di anzianità è equiparata a quella di vecchiaia.
La pensione di anzianità liquidata con almeno 40 anni di contributi è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente indipendentemente dalla sua decorrenza.
Invece, la pensione di anzianità liquidata con meno di 40 contributi richiede un’ulteriore distinzione in base ai requisiti contributivi e d’età in possesso al pensionamento (tenendo in considerazione la più favorevole tra quella utile al fine del diritto alla prestazione e quella utile per la misura).
Se in possesso di almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età (ovviamente sempre al pensionamento) la pensione di anzianità è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dalla sua decorrenza.
(La totale incumulabilità non si applica: ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art.1, commi 185 e 186 della L..23/12/1996, n.662; ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. L’incumulabilità agisce, invece su trattamenti definitivi di anzianità; ai titolari di pensione di anzianità a carico del fondo di previdenza per il personale di volo in tutti i casi di rioccupazione presso società di navigazione aerea con relativo obbligo di iscrizione al fondo stesso). 
Se in possesso di meno di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età (all’atto del pensionamento) con una decorrenza di pensione entro il 2002, la pensione di anzianità è incumulabile con reddito da lavoro autonomo nella misura del l 30% della quota eccedente il trattamento minimo del FPLD, ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro autonomo prodotto ed è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente; coloro i quali sono già titolari di pensione al 1° dicembre del 2002, possono ottenere la totale e permanente cumulabilità, versando un importo che varia da caso a caso. 
Se in possesso di meno di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età con una decorrenza di pensione dopo il 2002, la pensione di anzianità è incumulabile con reddito da lavoro autonomo per il 30% della quota eccedente il trattamento minimo del FPLD, entro il limite del 30% del reddito da lavoro autonomo e solo in particolari casi è possibile acquisire la totale o permanente cumulabilità ed è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente, e solo in particolari casi è possibile acquisire la totale o permanente cumulabilità (se si tratta dei titolari di pensione di anzianità con decorrenza successiva al 2002 che entro il 30 novembre 2002 hanno: maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto di lavoro, presentato domanda di pensionamento).

I nostri uffici INCA sono a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

05/02/2003

 
 
 
 
 

 

 
Lo fa sapere l'INPS dalle pagine del suo sito web: la scadenza per il pagamento dei contributi (relativi al 4° trimestre 2002) dei lavoratori domestici già regolarmente assunti, è prevista per il 10 gennaio. Visto però il lungo intervallo delle feste natalizie e di fine anno, l’INPS non farà scattare alcuna sanzione per coloro che pagheranno entro la fine di questo mese.
L'Istituto chiarisce inoltre che quei datori di lavoro, che non avessero ricevuto a casa i nuovi bollettini, possono far richiesta di carnet prestampati tramite Internet (collegandosi al sito www.inps.it) o chiamando Inpsinforma al numero 16464. In alternativa ci si potrà recare negli uffici INPS per ricevere bollettini in bianco che dovranno essere poi debitamente compilati (gli iscritti possono rivolgersi per la compilazione, presso gli uffici della Camera del Lavoro).
Non è fissata invece alcuna scadenza per l’iscrizione all’Inps dei lavoratori domestici (colf e badanti) extracomunitari per i quali non è stato ancora firmato il contratto di soggiorno. I datori di lavoro potranno decidere se iscriverli prima oppure contestualmente alla firma del contratto, al momento della convocazione in Prefettura.
   
 
 
preleva il modello LD09 per la denuncia di assunzione all'INPS.

 

09/01/2003

 

 

 

INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA ANCHE PER I BAMBINI DEL NIDO



L’art. 1 della legge 289/90 prevede la concessione di un’indennità mensile di frequenza in favore dei minori di 18 anni invalidi che abbiano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Questa indennità ha lo scopo di consentire la frequenza di centri specializzati, e di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, non considerando di fatto i bambini portatori di handicap frequentanti asili nido.
Importante è quindi la sentenza 467 del 20 Novembre 2002 della Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità della suddetta legge, in quanto esclude dal godimento dell’indennità i portatori di handicap frequentanti asilo nido, tenendo in riferimento i principi di solidarietà, uguaglianza, ragionevolezza e di effettiva assistenza sociale sanciti dagli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Quindi, la Corte ha sostenuto il forte valore formativo ed educativo degli asili nido e ha ritenuto che la norma oggetto di discussione rappresenta un forte ostacolo alla realizzazione degli obbiettivi posti dalla legge 104/92, che garantisce ai bambini handicappati da 0 a 3 anni l’inserimento negli asili nido.
La suddetta indennità decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della frequenza e terminerà il mese successivo a quello in cui cessa la frequenza, invece, nei casi in cui il riconoscimento sanitario è successivo all’inizio della frequenza, l’indennità slitterà al primo giorno del mese successivo al riconoscimento stesso.

09/01/2003

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI




Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, dei lavoratori per i quali è stata presentata domanda di legalizzazione di lavoro irregolare a norma del D.L. 195/2002, in attesa della conclusione della procedura, essa è dovuta secondo le regole ordinarie.
E’ giusto precisare che l’adempimento di tali obblighi previdenziali, così come il versamento del contributo forfettario, deve essere effettuato a prescindere dall’esito positivo della procedura di regolarizzazione e che quindi in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali di appartenenza i versamenti effettuati, sia derivanti dal contributo forfettario, sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data di presentazione della dichiarazione e quella della comunicazione di non concessione del permesso di soggiorno.
I datori di lavoro che hanno presentato la domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono inoltrare all’INPS la denuncia del rapporto di lavoro domestico utilizzando il previsto modello LD09, reperibile anche nei nostri uffici.
Il termine di presentazione di tale denuncia, di norma, scade il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione, quindi potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003.
Al modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione; le persone che intendano recarsi presso i nostri uffici per la compilazione del modello, avranno cura di portare tutta la documentazione in loro possesso.

09/01/2003

Indennità prevista dall’art.39, c.1, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e depranocitosi.
 
 
 
La legge finanziaria 2002 ha previsto l’erogazione di un’indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e depranocitosi.
L’indennità è posta a carico dello Stato e viene concessa ed erogata dall’INPS anche nei casi in cui vi sia contribuzione versata ad enti previdenziali pubblici.
L’indennità suddetta è erogata in presenza del requisito contributivo di dieci anni di anzianità (contribuiscono al raggiungimento di questi i contributi di lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da lavoro parasubordinato, la contribuzione figurativa ed i versamenti volontari), del requisito sanitario attestato da strutture sanitarie pubbliche e di un’età anagrafica pari o superiore a 35 anni.
L’indennità è di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Questo tipo di trattamento è considerato di tipo assistenziale ed è pertanto esente da IRPEF.
Non vi è alcun controllo della situazione reddituale o relativamente alla titolarità di altre prestazioni.
Le modalità di pagamento sono quelle previste per la generalità delle pensioni.
Le domande, non possono essere acquisite con data anteriore al 31.12.2001 e vanno presentate alle sedi INCA territorialmente competente con riferimento alla residenza del richiedente.

09/01/2003

 

 

Via libera definitivo della Camera al decreto l. 195/2000 per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati extracomunitari.

Il decreto legge 9 settembre 2002 n.195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” è stato definitivamente approvato alla Camera il 9 ottobre 2002.
“Chiunque nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare entro il l’11 novembre 2002, la sussistenza di rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione e il pagamento forfettario complessivo di 800 euro di cui 700 da destinare all’Inps e 100 per spese postali per ogni lavoratore emerso.
La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: i dati identificativi dell’imprenditore o della società o del suo legale rappresentante, l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione, l’indicazione della tipologia e delle modalità dell’impiego, l’indicazione della retribuzione convenuta (in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro di riferimento).
Il contratto di lavoro, con il contestuale rilascio del permesso di soggiorno per l’extracomunitario potrà essere a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato per almeno un anno, con decorrenza dal 10 settembre scorso, data di entrata in vigore del Dl 195/2002. 
Nel primo caso, il lavoratore avrà un permesso di soggiorno biennale, rinnovabile; mentre nel secondo caso, otterrà un permesso equivalente al periodo di lavoro previsto dal contratto.
I datori di lavoro che forniranno l’alloggio al dipendente regolarizzato potranno, a titolo di rivalsa , e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari a un terzo dell’importo complessivo mensile.
Con la conversione in legge del Decreto legislativo 195/2002, si sono rese definitive le disposizioni sulla revoca del decreto di espulsione: la revoca del foglio di via, non potrà essere disposta per chi è stato colto in flagranza di reato, per chi è stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo e per chi è rientrato illegalmente nel nostro Paese dopo aver ricevuto il foglio di via, oltre ovviamente a chi per esempio è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e per avere favorito l’immigrazione clandestina e la prostituzione.
I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione non sono ovviamente punibili per violazioni delle regole su soggiorno, lavoro, trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale.

 

14/10/2002

Sanatoria COLF e BADANTI – da martedì 10 settembre via alle domande

 

Entra in vigore il 10 settembre la legge in materia di immigrazione nota come DDL Bossi-Fini. L’art. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare) della legge (che ha preso il numero 189 del 2002) concede 60 giorni di tempo per provvedere alla regolarizzazione (sia in relazione al soggiorno che al lavoro) dei cittadini non comunitari occupati in attività domestiche o di assistenza a disabili. La domanda va presentata compilando i moduli contenuti nel KIT in distribuzione presso gli uffici postali e deve obbligatoriamente contenere :

1.le generalità del datore di lavoro (dev’essere italiano)

2.generalità e nazionalità del lavoratore (la sanatoria riguarda soltanto gli extracomunitari presenti irregolarmente in Italia)

3.la dichiarazione d’intento a stipulare un contratto di soggiorno di cui all’art.6 della nuova legge (regolare contratto di lavoro retribuito per almeno 439 Euro – disponibilità di un alloggio – impegno del datore a pagare il viaggio di rientro al paese di origine)

4.versamento della sanzione forfetaria di 290 Euro e di ulteriori 40 Euro per spese di presentazione (se il rapporto di lavoro irregolare è cominciato prima, l’ulteriore tariffa - sempre al netto delle sanzioni ma comprensiva di interessi - verrà comunicata in seguito dal Ministero del Welfare con apposito decreto).

5.per i badanti certificazione medica attestante le condizioni di gravità dell’assistito

Il minimo di 439 Euro può essere conseguito grazie a più di un rapporto di lavoro, in questo caso ciascun datore è tenuto al pagamento della sanzione forfetaria intera (330 Euro) presentando una propria domanda.

Nei 20 giorni successivi alla domanda la Questura verifica se la posizione del lavoratore è ammissibile (se è incensurato) mentre la Prefettura controlla l’ammissibilità della domanda.

Nei successivi 10 giorni le parti vengono convocate in Prefettura per la stipula del contratto.

La procedura condona le violazioni finanziarie (contributive e fiscali) e quelle delle norme in materia di immigrazione e soggiorno, compiute dai datori di lavoro e dai datori di lavoro.

A chi necessiti di assistenza per la compilazione della domanda, la Camera del Lavoro della Brianza mette a disposizione le sue strutture di servizio.

Uffici del Patronato INCA (orari e sedi in questo sito)

Ufficio Stranieri (solo Monza) 

MAR / MER / GIO  9.00-12.30 e 14.00-18.00

Telefono 039 / 2731275

LEGGE 30 luglio 2002, n.189
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita' della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

28/08/2002

 

PUBBLICATE LE TABELLE PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE DAL 1° LUGLIO 2002

 



L’INPS ha pubblicato le tabelle per l’Assegno al Nucleo Familiare con validità dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003. Le tabelle recano le fasce di reddito rivalutate e i relativi importi dell’ANF per ciascuna fattispecie di nucleo familiare. I redditi da considerare sono quelli del nucleo famigliare, assoggettabili all’IRPEF e conseguiti nel corso del periodo d’imposta 2001. La composizione del nucleo cui fare riferimento è quella riferita al momento della domanda I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che percepiscono l’ANF o ne hanno diritto, devono consegnare come di consueto al datore di lavoro, il relativo modello ANF-dip debitamente compilato. Il modulo contiene peraltro l’impegno formale del lavoratore a comunicare tempestivamente all’INPS tramite il datore di lavoro eventuali variazioni della situazione famigliare. I pensionati debbono invece come di consueto, verificare sul modello O bis M 2002 la correttezza dell’importo in pagamento e segnalare all’INPS (sempre tramite l’INCA eventuali variazioni). Il modulo è in distribuzione presso tutti i nostri uffici, presso i quali l’operatore INCA è a disposizione anche per la compilazione del modello.

Scarica le tabelle in formato pdf:

ASSEGNI FAMILIARI 2002-2003 CONIUGI CON FIGLI

ASSEGNI FAMILIARI 2002-2003 CONIUGI SENZA FIGLI

ASSEGNI FAMILIARI 2002-2003 FASCE DI REDDITO

 

18/06/2002

 

ACCREDITO FIGURATIVO E RISCATTO PERIODI DI MATERNITA' FUORI  DAL RAPPORTO DI LAVORO

 

Gli effetti incrociati della L. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) e di una importante ordinanza della Corte Costituzionale (la n.193 del giugno 2001), hanno indotto l’INPS ad accogliere le domande di accredito figurativo dei periodi di maternità anche se verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. L’unico requisito richiesto è di carattere assicurativo e prevede che il richiedente possa far valere almeno 5 anni di contributi. Può essere richiesto l’accredito figurativo (gratuito) dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria (secondo le modalità previste dalla legge vigente all’epoca dell’evento) e il riscatto (oneroso) dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa. Gli effetti sul calcolo dei trattamenti di pensione decorrono dal 1°maggio 2001 (data di entrata in vigore del TU).

10/06/2002

 

Maggiorazione contributiva per gli invalidi – interpretata la norma della Finanziaria 2001 (legge 388/2000)

 

Con la circolare n. 29 di quest’anno, l’INPS interviene finalmente su una norma introdotta con la Legge Finanziaria del 2001. L’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388 infatti,  dispone che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie in materia di pensioni di guerra, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Per effetto di tali disposizioni, ai lavoratori è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta, un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di lavoro effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. I lavoratori destinatari della norma sono:
 – i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
- gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento.
-         gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A.
Nella medesima circolare l’INPS precisa che le disposizioni si applicano “ai lavoratori che possono far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità..”
“Il riconoscimento - aggiunge l’INPS - non si configura come un accredito di contribuzione sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione della pensione”.
La domanda, da parte degli interessati o dei loro superstiti, deve quindi essere contestuale alla domanda di pensione.
Documentazione necessaria:
verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni Mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione medica di verifica del Tesoro
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima (40 anni).
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello della pensione.
L’INPS sottolinea infine, che tenuto conto che l’art.80, riconosce il beneficio a decorrere dall’anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione dell’anzianità contributiva sia determinante ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni indirette e dirette, supplementari e supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° Febbraio 2002.
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
La maggiorazione non assume invece rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.
 

30/04/2002

 

 


INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – ENTRO IL 31 MARZO


Scade il 31 marzo il termine per la presentazione all’Inps della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria a “requisiti ridotti”; l’indennità riguarda i periodi di disoccupazione nell’anno solare 2001. Occorre aver versato il primo contributo utile almeno due anni prima della domanda e avere lavorato nel corso dell’anno 2001 per almeno 78 giornate (sono utili i sabati, le festività e i giorni di assenza indennizzata). Spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate; l’importo è pari al 30% della retribuzione.

25/01/2002


FINANZIARIA 2002 – INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI – PENSIONI A 1 MILIONE


L’art. 38 della Legge Finanziaria 2002 prevede l’aumento delle maggiorazioni sociali sulla base di nuovi limiti di reddito sia personale che coniugale. L’incremento spetta ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni (limite che può essere ridotto fino a 65 anni in relazione ai contributi fatti valere dal pensionato). Per il diritto all’aumento il reddito non deve esere superiore 6713.98 € (13 milioni di lire) e, se coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere superiore 11271.39 € (21.824.454 lire). Per effetto di tale incremento le pensioni verranno poste in pagamento, con decorrenza dal gennaio 2002, al nuovo importo di 516.46 € (1 milione). I pensionati interessati non devono presentare alcuna domanda; entro marzo infatti riceveranno dall’Inps il modello REDMilione con il quale comunicheranno all’Istituto il loro reddito presunto per il 2002. Per la compilazione e l’inoltro telematico della dichiarazione occorre rivolgersi agli sportelli del Centro Servizi Fiscali della CGIL Brianza. 

25/01/2002


FINANZIARIA 2002 – INDENNIZZO ALLE IMPRESE COMMERCIALI


La finanziaria 2002 riapre i termini per la concessione dell’indennizzo fino al 31/12/2004. I commercianti che cessano definitivamente l’attività, possono ottenere dall’Inps un assegno mensile pari all’importo del trattamento minimo di pensione (516.46 €) fino al compimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo, 60 se donna). I requisiti richiesti sono i seguenti: almeno 62 anni di età se uomo o 57 se donna, almeno 5 anni di iscrizione nella gestione Commercianti dell’Inps. Condizione per ottenere l’assegno è la cessazione definitiva dell’attività, la cancellazione presso la Camera di Commercio e la riconsegna della licenza.

25/01/2002


FINANZIARIA 2002 – SANATORIA INDEBITI INPS


L’art.38 della Legge Finanziaria 2002 disciplina anche la sanatoria degli indebiti che circa 800.000 pensionati si trovano a dover restituire all’Inps, a seguito della campagna di accertamento reddituale 1996/1998. Le nuove disposizioni fanno riferimento al reddito imponibile IRPEF personale del pensionato relativo all’anno 2000. In presenza di un reddito pari o inferiore 8263.31 € (16 milioni di lire) il debito viene completamente sanato e il pensionato non dovrà restitutire alcuna somma all’Istituto; se il reddito è superiore, viene sanato per un quarto, il pensionato dovrà cioè restitutire il 75% dell’intero ammontare. Il recupero verrà effettuato senza interessi mediante trattenuta sulla pensione per un importo non superiore a 1/5 del trattamento in un periodi di 24 mesi. Sono esclusi dalla sanatoria i pensionati INPDAP, la sanatoria non si applica inoltre nei casi in cui sia dimostrabile un comportamento doloso da parte del pensionato. I pensionati tenuti alla restituzione anche parziale delle somme, possono rivolgersi ai nostri uffici per verificare le possibilità di contenzioso (ricorso).

25/01/2002



PARASUBORDINATI – RISCATTO DEI PERIODI “SCOPERTI”


A seguito dell’emanazione del D.M. del 2 ottobre 2001 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, è concretamente possibile per gli iscritti alla Gestione Separata INPS dei Lavoratori Parasubordinati, procedere al riscatto dei periodi di attività precedenti l’entrata in vigore della gestione. Infatti l’art.1 del decreto stabilisce che questi lavoratori, se hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della gestione (1.4.1996) attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare tali periodi fino ad un massimo di cinque anni.
L’art.1 comma 2 del decreto, stabilisce inoltre che il riscatto può essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura contributiva.
La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento direttamente dall’interessato o dai suoi superstiti. Poiché l'onere di riscatto è determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente presso la Gestione Separata alla data della presentazione della domanda di riscatto, è consigliabile presentare la stessa al più presto in considerazione dell’ipotesi avanzata dal Governo di prevedere un rapido incremento delle aliquote contributive di tali soggetti per adeguarle a quelle vigenti nella Gestione Commercianti. L'onere di riscatto verrà calcolato con riferimento al compenso percepito nel periodo oggetto del riscatto.L’importo pagato a titolo di riscatto sarà inserito nel montante individuale dell’assicurato e, ai fini del calcolo della pensione, rivalutato con effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto. Per la presentazione della domanda e la relativa consulenza, gli interessati possono rivolgersi al nostro ufficio di Monza.

25/01/2002


INDENNITA’ DI MATERNITA’ – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA


L'articolo 2, lettera a) della L. 1204/71 escludeva dal diritto a percepire dall’Inps l’indennità di maternità, le lavoratrici madri licenziate dal datore di lavoro per “giusta causa”. 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 405 del 14.12.2001, ha dichiarato l'illegittimità del l'articolo 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, Tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui tale diritto veniva escluso.
“Il licenziamento per giusta causa”, ha stabilito la Suprema Corte, “trova nell'interruzione stessa del rapporto di lavoro la sua efficacia sanzionatoria: è inutilmente punitiva la negazione di qualsiasi trattamento di maternità che esplica la sua efficacia anche nei confronti del neonato”. Eventuali posizioni “pendenti” nei confronti dell’Istituto posso pertanto essere oggetto di riesame o contenzioso, nei limiti della prescrizione di legge (un anno).


25/01/2002


OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO – ESCLUSI GLI ASSICURATI “ANZIANI”


A seguito dell’emanazione della Legge 27 novembre 2001 n. 417, cambiano le regole per esercitare il cosiddetto diritto di opzione in materia di calcolo della pensione. Secondo la nuova normativa infatti, dal 2 ottobre 2001 possono optare per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo soltanto coloro che al 31.12.95 avevano meno di 18 anni di contribuzione.

E’ valida, tuttavia, l’opzione esercitata formalmente nei confronti degli Istituti previdenziali entro il 1° ottobre 2001 da coloro che al 31.12.1995 potevano vantare almeno 18 anni di contribuzione. Al proposito è opportuno specificare che ciò che conta è la data di presentazione della domanda di opzione e non la data di perfezionamento del diritto a pensione, che può avvenire anche successivamente
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25/01/2002



AMIANTO – SOSPESI I PENSIONAMENTI

Con Atto di Indirizzo del 2/2001, il Ministero del Lavoro aveva aperto l’accesso ai benefici della Legge 257/92 (maggiorazioni contributive per i lavoratori esposti all’amianto) anche a quei lavoratori per i quali, pur essendo stati esposti ad amianto, le aziende non versavano il premio assicurativo per amianto all’Inail. Alcune aziende hanno successivamente proposto ricorso avverso tale provvedimento ai rispettivi T.A.R. L’Inps ha quindi deciso (msg. 243/2001) di sospendere la liquidazione delle pensioni che discendano dall’Atto di Indirizzo impugnato, con riferimento ai dipendenti delle aziende ricorrenti. Le pensioni con "maggiorazione amianto" già liquidate a seguito dell’Atto d'indirizzo non vengono per il momento sospese, ma le conseguenze di un eventuale accoglimento dei ricorsi sarebbero inimmaginabili. Tutti i lavoratori dipendenti di una delle aziende che hanno proposto ricorso, anche se già in possesso dell’attestazione Inail non devono pertanto licenziarsi, ma attendere la risoluzione della questione.

25/01/2002


REVERSIBILITA’ INPS / RENDITA INAIL, SI PUO’ CUMULARE.


Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato che è contrario al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione, consentire il cumulo tra pensione diretta di vecchiaia e rendita INAIL e vietarlo invece tra trattamento di reversibilità della stessa pensione di vecchiaia e rendita INAIL ai superstiti. Con circolare 187 del 2001, l’Inps ha deciso di adeguarsi a tale principio ammettendo che dal 01.09.1995 l’incumulabilità della rendita INAIL è operante solo con la pensione di reversibilità derivante da pensione di inabilità. Per le pensioni già in essere è necessario che gli interessati presentino domanda per ottenere il ripristino della pensione e il pagamento degli arretrati. Va ricordato che tali criteri erano già stati modificati con la Legge Finanziaria del 2001 e il Dlgs 346/2000, con decorrenza 30/6/2000, data dalla quale il divieto di cumulo era stato abrogato. Quest’ultima modifica si riferisce quindi solamente al periodo dal 1.9.95 al 30.06.2000

25/01/2002