VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 settembre 2000,

si sono incontrati:

la FISE, l’AGENS, l’ANCP le OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SALPAS-FISAFS

Le parti hanno convenuto la seguente premessa politica che costituisce parte integrante del presente accordo:

"Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti ed in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore e di quelle che forniscono servizi collegati al medesimo, è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che svolgono tali prestazioni in termini globali ovvero frazionati.

Le parti, conseguentemente, hanno riconosciuto l'opportunità di pervenire alla definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che costituisca, per le attività produttive che ad esso potranno riferirsi, lo strumento di regolamentazione dei rapporti di lavoro per le imprese fornitrici di servizi accessori definiti dallo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione.Tale contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà costituire lo strumento per una qualificazione specifica delle imprese attraverso una valorizzazione delle loro capacità tecnico-organizzative ed una maggiore professionalizzazione degli addetti, finalizzate al perseguimento di una maggiore qualità ed economicità dei servizi attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione dei servizi stessi.

In tale contesto è ribadita la necessità che la qualità dei servizi offerti dalle aziende debba prevedere una nuova organizzazione, nuove tecnologie, investimenti e prestazioni adeguate sia alle nuove richieste della committenza che alle aspettative dell'utenza, con conseguenti garanzie in termini di controllo sul livello dei servizi resi.

Le parti confermano la centralità strategica di un sistema di relazioni industriali che, considerate le peculiari caratteristiche del settore totalmente aperto alla concorrenza e necessitato a rispondere con tempestività e flessibilità alle diverse e mutevoli esigenze della committenza, sia particolarmente rivolto a valorizzare le risorse umane con particolare riferimento alla qualificazione professionale ed alla tutela dell'occupazione, a ridurre le occasioni conflittuali, ad affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.

Di conseguenza, a fronte dell'obiettivo di conseguire un continuo miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della attività di servizio richieste dalle imprese committenti in funzione delle esigenze della clientela, nonché di diversificare e sviluppare nuovi servizi rispetto a quelli tradizionalmente forniti, le parti convengono sulla necessità di assumere a tutti i livelli un sistema di relazioni industriali che, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, risulti coerente con le suddette finalità di incremento della qualità, dell'efficienza e della flessibilità delle attività di servizio rese.

Le parti, quindi, considerano che il costante miglioramento degli indicatori di qualità, efficienza e flessibilità, costituiscano il presupposto fondamentale per realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la competitività delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato cui si connette una maggiore stabilità dei livelli occupazionali che va sorretta anche mediante il costante impegno delle imprese per l'attivazione di processi di formazione e di qualificazione del personale.

Con queste finalità le parti convengono di attivare sedi, nazionali e/o locali, di verifica e di monitoraggio dei processi di riorganizzazione e di dimensionamento della produzione, con lo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per il miglioramento qualitativo dei servizi e, soprattutto, in relazione agli eventuali effetti sull'occupazione.

Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, in atto nei confronti delle imprese indicate nel campo di applicazione e dei lavoratori dalle stesse dipendenti e la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti a decorrere dalla stipula della nuova disciplina, e sostituita tanto per la parte economica, quanto per quella normativa, e per quella obbligatoria, dalla nuova disciplina, salve le deroghe ed eccezioni espressamente indicate."

Conseguentemente le parti hanno definito un nuovo articolato contrattuale che, entro un periodo di 60 giorni, sarà completato con la stesura dei testi definitivi.

Dall'entrata in vigore delle soluzioni individuate dal presente verbale e sino al completamento dei relativi testi restano in vigore, per le parti non convenute, le attuali normative.

1. Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti comunque gestiti. In detto contratto confluiranno le contrattazioni nazionali e aziendali attualmente applicate nei seguenti settori: servizi in appalto da FS SpA, Servizi in appalto da Ferrovie Secondarie concesse, Accompagnamento Notte, Raccordi Ferroviari, Ristorazione a bordo treno.

2. Vengono confermate le intese sulla classificazione elaborate dalla Commissione tecnica paritetica (All. 1). Si conviene inoltre che con riferimento alla figura dell’addetto di bordo e assistente di bordo, rispettivamente inquadrati al 3° e al 4° livello del contratto di novazione, verranno tolte le parole "anche per tratte parziali", "una o più". Si conviene, altresì, che per la figura di "Assistente di bordo" (4° livello) verrà tolto l’ultimo comma della declaratoria. Verrà altresì inserita al 2°

livello la figura di Commis Ristorazione Treni Notturni, come da declaratoria di cui all’accordo 28/12/99 (CICLT e OO.SS. di settore), e successive integrazioni.

2 a) Le parti definiscono specifiche tabelle di traslazione dai vecchi impianti contrattuali al nuovo impianto contrattuale (All. 2); i lavoratori che dovessero risultare collocati in un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto dalla nuova classificazione, con riferimento al contenuto professionale delle mansioni cui siano stati precedentemente adibiti nell'azienda, saranno tenuti ad effettuare le mansioni medesime e non potranno in alcun modo rivendicare l’attribuzione delle mansioni proprie del nuovo livello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall’azienda.

2 b) in particolare le parti dichiarano che, in base al nuovo sistema classificatorio, il personale in forza e già inserito nei profili professionali "Capo Squadra Pulitori" e "Addetti al riassetto e al rifornimento di vetture letto", di cui al CCNL 12/3/92 per gli addetti ai servizi in appalto delle FS, verrà collocato rispettivamente nei livelli 4° e 3° della nuova classificazione, esclusivamente in virtù di un riconoscimento ad personam di tale superiore inquadramento, essendo le mansioni loro assegnate esplicitamente previste alle declaratorie di cui al 3° e 2° livello del contratto di novazione.

3. Scatti d’anzianità. Le parti confermano le intese raggiunte per quanto riguarda la determinazione e il valore degli scatti (All. 3); resta da definire una norma transitoria per quanto riguarda l’accompagnamento notte. A tal fine le parti si incontreranno il 19 settembre p.v..

4. Lavoro notturno e domenicale: si conferma che per gli appalti ferroviari resterà in vigore la vigente normativa contrattuale. Si definirà una normativa a tratto generale per gli altri settori senza oneri aggiuntivi.

5. Ticket. Per i dipendenti degli appalti ferroviari verrà corrisposto, dalla data di decorrenza dei nuovi minimi tabellari, un Ticket Restaurant da erogare per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro secondo la seguente parametrazione: per prestazioni giornaliere superiori a 4 ore e fino a 5 ore importo pari a lire 5.300; per prestazioni giornaliere superiori a 5 ore e fino a 6 ore, importo pari a lire 6.600; per orario giornaliero superiore a 6 ore, importo pari a lire 8.000. Resteranno in vigore le eventuali condizioni di miglior favore in atto negli altri i settori.

6. Per il settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione a bordo treno, dalla data di decorrenza dei nuovi minimi tabellari verrà istituita una indennità di presenza giornaliera pari a lire 1.000 per ogni giornata di effettiva presenza..

Per il personale viaggiante verrà riproporzionata ad ore ed erogata in ragione delle ore effettivamente lavorate.

L'indennità di presenza giornaliera non costituisce elemento utile al fine del calcolo di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

7. Paga oraria. Per la determinazione della paga oraria si farà riferimento al valore determinato dalla somma del minimo conglobato, del superminimo individuale derivante dal congelamento degli scatti di anzianità e dal superminimo collettivo di

categoria (All. 4). Per il settore dell’accompagnamento notte verrà riconosciuto anche l’attuale 4° elemento. Resteranno esclusi i valori dei futuri scatti biennali.

8. Valore dell’una tantum. Con riferimento all’accordo interconfederale del 23/7/93 ed all’accordo 7/5/96, ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL per il periodo 01/01/1997–31/12/1999, verrà riconosciuta ai lavoratori di cui al CCNL accompagnamento notte e al CCNL dei servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato, in forza alla data di stipula del presente CCNL, un’una-tantum pari a £. 1.250.000 parametrata al 3° livello della nuova classificazione così distribuita:

- £. 700.000 con la retribuzione del mese di aprile 2000;

- £. 550.000 con la retribuzione del mese di gennaio 2001.

L’importo di cui sopra verrà proporzionalmente ridotto in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati presso l’azienda di appartenenza, e sarà altresì riproporzionato per i lavoratori part-time.

Tale cifra assorbe gli eventuali acconti sui futuri miglioramenti e/o le indennità di vacanza contrattuale, eventualmente anticipate o erogate, fino a concorrenza, con tranches rapportate ai valori dell’una-tantum erogato.

A fronte di detto riconoscimento le OO.SS. nazionali di categoria dichiarano di ritirare tutte le vertenze a livello territoriale volte al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale.

9. Vengono confermati i valori dei minimi conglobati e della scala parametrale a suo tempo definiti in sede di Commissione tecnica paritetica (Cfr. All. 4). I nuovi minimi tabellari avranno decorrenza dal 01.10.2000.

10. Per effetto della sottoscrizione del CCNL di novazione, i minimi tabellari conglobati di cui al precedente punto saranno aumentati al 3° livello, riparametrati per gli altri livelli, nel seguente modo:

Nel caso in cui lo scostamento dell’inflazione reale rispetto a quella programmata dal DPEF 2000-2003, sulla cui base sono stati calcolati i predetti aumenti, risultasse superiore all’1% le parti si incontreranno, al termine dell’anno interessato, per adeguare i minimi contrattuali.

Le parti stabiliscono altresì di erogare, in un’unica soluzione entro il mese di ottobre, la somma onnicomprensiva di L. 370.000 a copertura del periodo 01.01.2000 – 30.09.2000, con le stesse modalità di cui al precedente punto otto.

11. Per la ristorazione a bordo treno, tenuto conto della congruità dei trattamenti in atto, le parti, a richiesta di una di esse, procederanno ad una applicazione graduale degli istituti contrattuali nell’arco della vigenza del CCNL anche attraverso, ove necessario, l’assorbimento degli effetti economici degli istituti contrattuali attualmente in essere, ma non previsti o diversamente disciplinati dal presente CCNL. Quanto sopra nel quadro condiviso del mantenimento delle condizioni di competitività delle aziende rispetto alle imprese concorrenti nel medesimo settore di mercato, cui è correlato l’ambito di applicazione del contratto. Pertanto, per quanto attiene la ristorazione a bordo treno, la presente intesa, relativamente ai punti di interesse del comparto, troverà applicazione secondo la procedura sopra stabilita.

12. Le parti confermano le intese già raggiunte in tema di orario di lavoro, di festività, di flessibilità e di gestione delle relazioni industriali (allegati 5, 6, 7 e 8).

Il presente accordo di rinnovo decorre dal 15.09.2000 e scadrà il 31.12.2003, ferme restando le diverse decorrenze previste nei singoli istituti.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

FISE FILT-CGIL

FIT-CISL

AGENS UILTRASPORTI

ANCP SALPAS-FISAFS

Allegato 1

1^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica,

- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

La permanenza in tale livello è stabilita in 9 mesi dalla data dell'assunzione.

2^ CATEGORIA

- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

1. Lavoratori che eseguono operazioni di contenuto prevalentemente manuale sulla base di precise istruzioni e attraverso l’applicazione di procedure definite e ricorrenti

Addetto portabagagli, bagaglio registrato e deposito bagaglio

Operatori del tunnel di lavaggio

Addetto alla manipolazione batterie

2. Lavoratori che eseguono controlli, smontaggi, montaggi e riparazioni di natura semplice e ricorrente o di natura più complessa secondo precise istruzioni o in collaborazione con lavoratori di categoria superiore

Addetto alla manutenzione

Addetto alle officine in genere e squadro rialzo, I.E.

Addetto lavaggio parti meccaniche

Addetto pulizia scambi

3. Lavoratori che, sulla base di precise istruzioni e in supporto alle categorie e servizi cui sono collegati

- provvedono ad eseguire, anche con l’ausilio di carrelli, trattori e mezzi di trasporto, diversi da quelli specificati nelle categorie superiori, curandone il funzionamento e l'ordinaria manutenzione, il trasferimento, la consegna e lo stivaggio di materiali e generi, controllandone la quantità, senza responsabilità di magazzino, ovvero

- provvedono, sulla base di precise istruzioni, avvalendosi anche di mezzi ed attrezzature meccaniche (quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette, macchina a getto di vapore, ecc.), alla pulizia, alla disinfezione ed all’approntamento delle carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno e alla ristorazione (raccolta della biancheria utilizzata con preparazione del sacco e cambio della stessa; pulizia della vettura; rimpiazzo dei generi di ristorazione utilizzati; preparazione dei letti secondo la carta diagramma); possono assistere i viaggiatori all’accesso e alla discesa dalle vetture, ovvero

- provvedono, sulla base di precise istruzioni, anche avvalendosi di mezzi e attrezzature meccaniche (quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette, macchina a getto di vapore, ecc.), alla pulizia e disinfezione del materiale rotabile, di piazzali e stazioni, locali, uffici, fosse di visita, servizi igienici, officine, squadre rialzo, depositi ecc, ovvero

- provvedono, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, alla pulizia radicale assegnata dalla squadra rialzo o alla pulizia dei sottocassa presso i depositi locomotive o rimesse; ovvero alla pulizia degli immobili svolgendo la loro prestazione su bilancino a ponte o scala aerea o cosiddetta romana

Addetto rifornimenti

Addetto pulizia e/o servizi accessori

Pulitore viaggiante

4. Lavoratori che eseguono, anche con l’ausilio di mezzi meccanici, il carico e scarico delle merci, anche da vagone a natante o viceversa, nonché lo stivaggio dei materiali, anche sui natanti; approntano i rifornimenti richiesti dai servizi indicando sull’apposito documento, anche con l’ausilio di strumenti informatici, le quantità realmente preparate; operano, in prevalenza, all’interno dei magazzini; collaborano inoltre ai rifornimenti e al trasbordo dei materiali d'uso alle vetture

Aiuto magazziniere

Addetti al carico e scarico del carbone, segagione legna ed altri servizi similari

5. Lavoratori che a bordo della carrozza ristorante e lungo le vetture del treno svolgono servizio di accoglienza e benvenuto ai viaggiatori per la preparazione dei pasti, lo sbarazzo in sala e lungo il treno, il riassetto dei locali e la pulizia delle attrezzature

Addetto ai servizi di accoglienza

6. Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e ricorrenti, registrano la corrispondenza in arrivo e/o in partenza, provvedono alla sistemazione e distribuzione di documenti amministrativi, eseguono il trasporto di carteggi od oggetti all’interno e/o presso altri impianti e/o presso enti esterni; ovvero addetti al trasporto con automezzi, di persone, generi e materiali vari, dei quali sovraintendono al carico ed allo scarico provvedendo direttamente in casi di eccezionalità e quantità limitate quando, in difetto, possa essere pregiudicata la regolarità di servizio; eseguono la manutenzione semplice dell’automezzo loro affidato

Commesso fattorino

Autista

7. Lavoratori che, addetti a compiti di sorveglianza e guardiania diurna e notturna dell’accesso all’impianto, effettuano le registrazioni delle entrate ed uscite e forniscono informazioni ai visitatori circa i vari uffici e loro competenze. Ove necessario, commutano il traffico telefonico eseguendo le registrazioni secondo le procedure in uso

Portiere

Guardiano notturno

8. Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:

dattilografia/stenodattilografia

compiti semplici di ufficio

centralinista telefonico

3^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti tecnico-professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

1. Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni meccanici e/o schemi elettrici, eseguono lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti, centrali termiche, caldaie, depuratori, ecc.

Manutentore meccanico

Manutentore elettrico

Manutentore edile

2. Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti

Montatore macchinario

Costruttore su banco

Costruttore su macchine

3. Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati

Guidamacchine attrezzate

4. Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono, curandone il funzionamento e la normale manutenzione, carrelli elevatori o traslocatori per il trasporto, lo smistamento e la sistemazione di materiali/merci/batterie ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinari

Conduttore mezzi di trasporto

5. Lavoratori che, addetti alle operazioni di pulizia e/o rifornimento, pur lavorando essi stessi verificano l’attività di un gruppo di addetti alla pulizia e/o rifornimento, distribuendo il lavoro fra gli stessi sulla base delle necessità operative comunicategli dal responsabile dell’ufficio; accertano la regolare esecuzione del lavoro assegnato e ne controllano la qualità; verificano la regolarità dei rifornimenti e lo stato delle carrozze provvedendo anche direttamente agli opportuni interventi

Assistente servizi pulizia e/o rifornimento

6. Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, effettuano non occasionalmente, anche con l'ausilio di appositi macchinari, operazioni di pulizia di parti meccaniche provvedendo anche allo smontaggio e al rimontaggio; ovvero conducono carrelli "con uomo a bordo" effettuando il lavaggio delle casse esterne del materiale rotabile

Pulitore specialista

7. Lavoratori che in base a disposizioni predeterminate e procedure prestabilite, con una adeguata conoscenza di lingua estera, svolgono lungo le vetture del treno il servizio di accoglienza, di assistenza a bordo e di ristorazione provvedendo alle necessarie attività di offerta, prenotazione, preparazione e vendita dei prodotti commercializzati, compilando i prescritti documenti fiscali.

Addetto ai servizi di accoglienza, di bar e mini-bar

8. Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, effettuano a bordo della vettura ristorante la preparazione dei pasti (cottura della pasta e riscaldamento delle pietanze precucinate) provvedendo alla pulizia del materiale, delle attrezzature di cucina.

Addetto alla cucina a bordo treno

9. Lavoratori che, con conoscenza delle nozioni di lingue estere, effettuano la scorta, anche per tratte parziali, di una o più carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno svolgendo mansioni esecutive tecnico-specializzate. Provvedono ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato (assegnazione posti, emissione bollettini, custodia titoli di viaggio, ecc.); approntano e rimettono in posizione normale le cabine ritirando la biancheria utilizzata; assistono i viaggiatori esplicando le operazioni di frontiera; provvedono alla vendita di generi di ristorazione curando il riordino della dispensa e delle relative attrezzature; incassano e versano gli importi per ogni servizio a pagamento fornito alla clientela con relativo rendiconto contabile.

Addetto di bordo

10. Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell’ambito degli impianti di appartenenza, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione per:

- il deposito bagagli

- le operazioni preliminari per l’imbarco e sbarco del materiale rotabile o autovetture nelle stazioni e negli scali

- il servizio dei cartelli indicatori e di aggancio e sgancio dei mantici delle carrozze nei grandi centri di servizio, ovvero il riordino carri e il ricondizionamento colli (mansioni svolte esclusivamente e con carattere di continuità)

- disinfestazione e derattizzazione quando è richiesto apposito patentino;

- la manipolazione, il rabbocco e l’ordinaria manutenzione degli accumulatori.

11. Lavoratori che svolgono compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale richiedenti responsabilità di registrazione e controllo della movimentazione di merci, autoveicoli e/o persone; ovvero svolgono la vigilanza e la sorveglianza dei parcheggi con compiti di riscossione dei servizi con obbligo di scritturazioni contabili; ovvero sono addetti all’apertura e chiusura dei passaggi a livello e/o al controllo ed alla eventuale segnalazione di guasti ai segnali acustico-luminosi dei passaggi a livello, all’interno delle stazioni con sistemi di controllo non centralizzati

Guardiano/Sorvegliante

12. Lavoratori che, in possesso di specifica abilitazione, provvedono al completamento della manovra nei raccordi, depositi e rimesse ferroviarie

Addetto alle piattaforme girevoli e/o carrello trasportatore e/o carro ponte

13. Lavoratori che, nell'ambito dei magazzini centrali e depositi periferici, in base alle direttive ricevute guidano, coordinano e partecipano, con l'apporto di competenza tecnico-pratica, all'attività di lavoratori di livello inferiore, svolgendo compiti amministrativi semplici anche con l'ausilio di strumenti informatici; effettuano, con l'apporto di mezzi meccanici, la movimentazione e lo stivaggio delle merci; verificano le giacenze di magazzino proponendone il reintegro; controllano la quantità e la qualità delle merci in entrata ed in uscita

Addetto al magazzino

14. Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie di ufficio, svolgono attività esecutive di natura amministrativa di normale complessità, secondo schemi usuali o per argomenti ricorrenti o, avvalendosi di appunti anche stenografici, redigono corrispondenza, archiviano e/o smistano documenti; ovvero lavoratori che riscontrano, ordinano, anche su moduli e/o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o rendiconti o svolgendo compiti semplici e, se del caso, effettuano imputazioni di conto; ovvero provvedono agli incassi ed al relativo rendiconto con le conseguenti operazioni amministrative e contabili

Segretario

Contabile

Cassiere

15. Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie di ufficio, provvedono alle richieste ricevute di prenotazione posti, a secondo della disponibilità predeterminata e previa verifica, provvedono alla compilazione, automatica o manuale, delle carte diagramma relative

Operatore ufficio prenotazioni

4^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche sopra indicate anche quando venga loro affidata la guida ed il controllo, con apporto di competenza tecnico-pratica di un gruppo di altri lavoratori;

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico-qualitativo o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

1. Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine, impianti, accumulatori ecc. o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici

Manutentore meccanico specialista

Manutentore elettrico specialista

Installatore impianti

Addetti alla manutenzione degli accumulatori

2. Lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie; ovvero procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte

Collaudatore

Riparatore

3. Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti

Montatore macchinario

Costruttore su banco

Costruttore su macchina

4. Lavoratori che, pur lavorando essi stessi, guidano e coordinano l'attività esecutiva di più lavoratori, anche se operanti in turni diversi, predispongono i turni e rilevano le presenze e le assenze, assicurano il servizio e sono incaricati della verifica della esecuzione dei servizi in contraddittorio con il rappresentante del committente

Caposquadra addetto ai servizi

5. Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o montaggio, in possesso di patente C, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l’installazione, di impianti, macchinari o loro parti;

ovvero conducono autocarri o locomotori (anche in collegamento con la rete ferroviaria) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.

Conduttore mezzi di trasporto

6. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, in possesso delle autorizzazioni necessarie effettuano interventi di natura complessa per la conduzione delle caldaie per il riscaldamento/ricondizionamento degli impianti o per la manovra dei carri negli impianti di appartenenza

Addetto conduzione caldaie/condizionatori

Addetto alla manovra carri e/o deviatori

7. Lavoratori che con una buona conoscenza di lingua estera e in condizioni di autonomia operativa svolgono nell'ambito della ristorazione a bordo treno, il servizio di sala a bordo delle carrozze ristorante secondo modalità di esecuzione predeterminate, ovvero guidano e coordinano l'attività di un gruppo di lavoratori che esplicano il servizio di ristorazione con la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, del corretto adempimento delle norme amministrative e fiscali

Cameriere

8. Lavoratori che con una sufficiente conoscenza della cucina internazionale e regionale italiana, seguendo procedure prestabilite, provvedono direttamente, a bordo delle vetture ristorante, alla preparazione e alla elaborazione dei pasti secondo le ricette, alla manipolazione e arricchimento delle pietanze, allestendone direttamente la presentazione e adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale, delle attrezzature di cucina

Cuoco

9. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano il servizio di accoglienza e di assistenza ai clienti, anche per tratte parziali, su una o più carrozze destinate al traffico notturno con responsabilità per il corretto adempimento delle norme tecniche ed amministrative stabilite, dell’utilizzo delle apparecchiature di bordo, della salvaguardia degli articoli della dotazione di bordo (biancheria, ristorazione, ecc.) nonché dei servizi resi ai viaggiatori.

Provvedono, con ogni iniziativa atta, dialogando in lingua straniera quando necessario, ad assicurare il miglior comfort alla clientela effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Esplicano le formalità di frontiera nonché tutte le attività connesse al servizio (emissione bollettini, custodia titoli di viaggio, ecc. ).

Provvedono al riordino della dispensa e delle relative apparecchiature, alle operazioni di riscossione e versamento e relativo rendiconto contabile.

Nel caso di assistenza congiunta coordinano la loro attività con quella di altri assistenti; inoltre partecipano all'attività di altri lavoratori di livello inferiore, assumono il controllo e la responsabilità del gruppo e di tutte le attività connesse al servizio con responsabilità del rendiconto generale

Assistente di bordo

10. Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure operative, svolgono compiti di natura amministrativa, commerciale, di gestione dei rapporti con enti esterni/fornitori/clienti, di supporto amministrativo ai processi aziendali, richiedenti l'applicazione e/o l'adattamento di procedure d'ufficio e metodologie di lavoro con capacità di adattamento ed elaborazione delle informazioni, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie di ufficio, nonché capacità di comunicazione efficace finalizzata alla massimizzazione del risultato in funzione delle specifiche esigenze commerciali e/o di servizio, in campi di attività quali, ad esempio:

- compiti di segreteria, redigendo secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esaminando, per l'archiviazione e per il loro smistamento, documenti e, ove richiesto, compilando su precise istruzioni prospetti e/o tabelle;

- ovvero, in contabilità, rilevando, riscontrando, ordinando dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o rendiconti e, se del caso, effettuando imputazioni di conto;

- ovvero, nei centri distribuzione, segnalando gli scostamenti quantitativi o di tipologia di prodotto per consentire le decisioni in merito, coordinando e controllando l'attività degli addetti ai magazzini distribuendo i carichi di lavoro derivanti dalle attività di versamento, prelievo, carico e scarico.

Segretario

Contabile/Contabile clienti

Capo centro distribuzione

5^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4^ categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, anche quando venga loro affidata la guida e il controllo, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, di un gruppo di altri lavoratori, con l'esercizio del potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.

1. Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie, intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati

Attrezzatore di macchine

2. Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno, individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto; coordinano e controllano l'attività degli altri addetti di officina

Responsabile della manutenzione

Responsabile di officina

3. Lavoratori che in possesso di un buona conoscenza di lingue estere, in condizioni di autonomia esecutiva e con specifica e adeguata capacità professionale svolgono lavori che comportano una particolare conoscenza tecnica; guidano e coordinano un gruppo di lavoratori che esplicano i servizi di ristorazione, di accoglienza e di assistenza a bordo treno; sono responsabili del buon andamento del servizio, del corretto adempimento delle norme tecniche, amministrative e fiscali

Cameriere responsabile dei servizi a bordo treno

4. Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative;

ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere

Segretario

5. Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati anche per gli adempimenti fiscali, sistemano, chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive;

ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull’estratto conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni consuntive sull’andamento economico del settore e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso elaborano situazioni preventive e/o consuntive

Contabile

Contabile clienti

6. Lavoratori che, con adeguata autonomia operativa nell'ambito delle disposizioni aziendali, coordinano il lavoro di più capi squadra e/o personale viaggiante su un impianto di significative dimensioni o su diversi impianti di ridotte dimensioni, ne dispongono il lavoro e curano e controllano per gli aspetti tecnico-qualitativi ed amministrativi le operazioni connesse alle prestazioni lavorative anche in contraddittorio con il rappresentante del committente

Capo piazzale/Responsabile di più impianti/Assistente operativo

6^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, ed in possesso delle caratteristiche di cui al secondo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, impianto, lavorazione o ufficio.

1. Lavoratori che, operando sulla base di direttive generali, coordinano importanti organismi provvedendo alla programmazione, controllo, gestione ed utilizzazione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate; provvedono ad adeguare e sviluppare norme, procedure, metodologie e tecnologie presenti nell’ambiente organizzativo di appartenenza, avendo la conoscenza completa dei principali processi aziendali nonché la capacità di integrazione e collaborazione con altre strutture produttive

Responsabile tecnico-amministrativo impianti

Responsabile regionale manutenzione impianti elettrici, termici ed idraulici

Supervisore

7^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

1. Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative;

ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo)

Assistente di Direzione

2. Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;

ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell'andamento economico e finanziario dei settori e/o area di competenza e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti; predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale

Capo contabile

Capo contabile clienti

8^ CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 7^ categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;

Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:

Progettista di complessi

Specialista di sistemi di elaborazione dati

Specialista di pianificazione aziendale

Specialista finanziario

Specialista amministrativo

Ricercatore

Specialista di approvvigionamenti

- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro" di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190.

Lavoratori che nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;

ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Allegato 2

NORMA TRANSITORIA SULLA CLASSIFICAZIONE

Il primo inquadramento del personale in forza alla data di stipula del presente contratto verrà effettuato mediante trasposizione dall'inquadramento previsto dallo schema classificatorio dei contratti collettivi di cui il presente costituisce novazione secondo le tabelle di equiparazione definite per ciascun comparto e qui di seguito riportate:

TAB. A

Nuova categoria

Ristorazione

1

7

2

6

3

5

4

4

5

3

6

2

7

1

8

Quadro A

Quadro B

TAB. B

Nuova categoria

WL

1

6

2

5

3

4

4

3 II

5

3 I

6

2

7

1

8

1 S

TAB. C

Nuova categoria

Appalti FF.SS.

1

7

2

6

3

5

4

4

5

3

6

2

7

1

8

1 Sup

Quadro

I lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL che in base al nuovo sistema classificatorio, quale definito agli articoli ………., dovessero risultare collocati in un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto dal medesimo CCNL, con riferimento al contenuto professionale delle mansioni cui sono stati precedentemente adibiti nell'azienda, saranno tenuti ad effettuare le mansioni medesime e non potranno in alcun modo rivendicare l’attribuzione delle mansioni proprie del nuovo livello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall’azienda.

In particolare le parti dichiarano che, in base al nuovo sistema classificatorio, il personale già inserito nei profili professionali "Capo Squadra Pulitori" e "Addetti al riassetto e al rifornimento di vetture letto" di cui al CCNL 12/3/92 per gli addetti ai servizi in appalto delle FS verrà collocato rispettivamente nei livelli 4° e 3° della nuova classificazione, esclusivamente in virtù di un riconoscimento ad personam di tale superiore inquadramento, essendo le mansioni loro assegnate riconducibili rispettivamente alle declaratorie di cui al 3° e 2° livello del presente contratto.

Allegato 3

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’

  1. A decorrere dall’1/10/2000 tutti i lavoratori avranno diritto, per ogni biennio, ad un aumento periodico mensile nella misura massima di 8 scatti in cifra fissa, il cui importo risulta dalla seguente tabella:
  2. 1^ categoria 39.100

    2^ categoria 42.619

    3^ categoria 45.000

    4^ categoria 47.702

    5^ categoria 50.439

    6^ categoria 53.567

    7^ categoria 58.259

    8^ categoria 62.951

  3. I nuovi aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
  4. Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati al livello di provenienza.
  5. Gli aumenti periodici di anzianità già percepiti alla data del 30/09/2000 vengono consolidati in un ad personam non riassorbibile valido ai fini di 13a, 14a e TFR.
  6. Considerata la disciplina novativa, come sopra individuata, i ratei di scatti di anzianità sino al 30/09/2000 saranno considerati utili per la maturazione del 1° scatto di cui al precedente comma 1 e non saranno conseguentemente liquidati.

Allegato 4

RETRIBUZIONE

1. Il trattamento economico base e’ costituito dalla retribuzione conglobata di cui alla tabella sottostante (che tiene conto convenzionalmente dei valori relativi ai decimali di punto):

Categoria

Professionale

Parametro

Minimo contrattuale

Conglobato

1^

2^

3^

4^

5^

6^

7^

8^

100

109

115

122

129

137

149

161

1.731.000

1.883.000

1.999.000

2.117.000

2.233.000

2.373.000

2.576.000

2.784.000

  1. Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, saranno riconosciuti come superminimi di categoria non riassorbibili gli importi di cui alla tabella sottostante derivanti dalle differenze tra i valori dei minimi tabellari e della contingenza in vigore al 31.12.97 ed i nuovi minimi conglobati di categoria di cui alla tabella B.

NUOVO CONTRATTO

CONTRATTO W.L.

CONTRATTO APPALTI

Categoria

Professiona-le

Parametro

Minimo

Parametro

Minimo contrattua-le di riferimento al 31.12.97

Livello

Superminimo di categoria

Livello

Superminimo di categoria

100

737

100

1.731

99

12

120

884

109

1.883

35

48

135

995

115

1.999

4

32

28

150

1.106

122

2.117

3°/II

52

29

165

1.216

129

2.233

3°/I

 

38

183

1.349

137

2.373

12

33

209

1.540

149

2.576

26

3

8° e Quadri

237

1.747

161

2.784

Quadri di:

1° S

61

1°S e Quadri

 

Valori espressi in migliaia di lire.

Allegato 5

ARTICOLO ...... - ORARIO DI LAVORO

1° co. La durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata di norma in 38 ore settimanali. La distribuzione sarà contrattata tra le parti al livello aziendale con l’applicazione della procedura di cui all’art. "Materie di competenza aziendale"

2° co. La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Per gli impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

3° co. La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro è stabilita dall’azienda anche in modo non uniforme. L’azienda potrà realizzare, sulla base di motivate esigenze di produzione e/o di servizio, forme di orario fessurizzato, contrattate a livello aziendale secondo lo schema di cui al comma uno. In tal caso, l’impegno giornaliero complessivo tra periodi di effettiva prestazione e periodi di inoperosità non potrà superare le 10 ore.

4° co. In relazione all’attuazione dell’orario di lavoro ordinario settimanale, le aziende, ferme restando le determinazioni rese necessarie da esigenze di servizio improvvise ed eccezionali, possono ricorrere per periodi continuativi alla anticipazione o posticipazione delle prestazioni giornaliere sulla base dei turni programmati, entro il limite massimo di un'ora.

5° co. L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge. Le prestazioni orarie oltre i limiti contrattuali vanno compensate come previsto al successivo art. ...

6° co. Le ore di lavoro sono calcolate secondo le procedure di controllo della presenza aziendalmente in atto. I lavoratori non possono rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e/o attività.

7° co. Durante le giornate, il lavoratore ha diritto nelle ore di minor lavoro, ad almeno 1 ora di pausa non retribuita per la consumazione del pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendalmente in atto.

8° co. Le aziende nel fissare i turni di lavoro e di riposo per il personale avente le medesime qualifiche, provvederanno affinché tali turni siano, nell’ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo tale che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.

9° co. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva conoscenza, in ogni caso, almeno 72 ore prima.

10° co. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di due ore. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio per il servizio o per l’attività di altri lavoratori, il termine precedente potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.

11° co. I turni di lavoro del personale viaggiante devono essere "personalizzati" al fine di renderli sempre più coincidenti con l’orario contrattuale retribuito, tenuto conto dei periodi di riposo previsti dalla legge e delle soste turno ad integrazione dei periodi di prestazione continuativa che la tipologia del servizio comporta. Le singole fattispecie applicative formeranno oggetto di verifica fra le aziende e le competenti RSU nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi plurisettimanali la cui durata sarà fissata in misura proporzionale all’orario contrattuale.

12° co. Per i lavoratori che svolgono mansioni di pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando il rispetto dell’orario massimo settimanale risultante da una media plurisettimanale.

13° co. L’azienda, ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale, può comandare il pulitore viaggiante per lo svolgimento di prestazioni anche in altri servizi gestiti dalla stessa. Per il computo dell’orario di lavoro effettuato dai pulitori viaggianti, si considera l’ora preventivamente fissata dall’impresa e quella reale di arrivo del treno assegnato nonché il tempo per le operazioni accessorie in quanto espletate.

14° co. Resta altresì confermato, sempre per il comparto degli appalti, ferroviari che l’eventuale distribuzione dell’orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma su sei giorni lavorativi consecutivi, ove introdotta, comporterà, per la prestazione nella sesta giornata, il riconoscimento di una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione conglobata di cui all'allegato 4 primo capoverso.

NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

A) All’atto dell’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale restano fermi gli schemi di orario (su cinque o sei giorni e, comunque, ogni altro regime di orario) cui è assoggettato il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuali modifiche relative alla distribuzione dell’orario di cui sopra saranno contrattate a livello aziendale con l’applicazione dello schema di "Procedura per il confronto a livello aziendale".

B) Le parti si danno atto che restano salve le disposizioni aziendalmente in vigore che prevedano di considerare completamente effettuata la prestazione dei pulitori viaggianti anche se la durata effettiva nel turno predisposto raggiunga soltanto le 36 ore settimanali. Resta, altresì, confermata la disposizione contrattuale in base alla quale, nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore, il lavoratore è tenuto a completare l’orario settimanale di lavoro in servizio a terra.

Allegato 6

Art. ......... Orario di lavoro normale in regime di flessibilità

  1. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni di intensità dell'attività lavorativa per il personale di impianti fissi, l'orario normale di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
  2. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario normale di lavoro settimanale e fino a limite delle 48 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane a prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di lavoro. La diversa modulazione dell'orario contrattuale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
  3. La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 100 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
  4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
  5. Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 20 per cento calcolata sulla retribuzione di cui al punto 7 del verbale di accordo.
  6. Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, almeno 15 giorni prima del loro inizio, i turni di lavoro in regime di flessibilità. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.
  7. Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono, formeranno oggetto di esame su iniziativa delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
  8. I riposi compensativi dovranno essere fruiti entro i 6 mesi successivi a quello in cui sono stati maturati.
  9. L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità oltre il limite sopra stabilito, formerà oggetto di definizione fra imprese e RSU.
  10. Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all'art. .................. né, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, nel secondo giorno di riposo.
  11. Le parti si danno atto che l'attuazione delle prestazioni in regime di flessibilità ai sensi del presente articolo, non costituisce modifica della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro.

Allegato 7

Art. 13– Festività

Sono considerati giorni festivi:

a) agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, tutte le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo come indicati all'art. 12 (Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo);

b) ed agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del DPR 28 dicembre 1985, n. 792, le festività del 25 aprile (anniversario della liberazione) e del 1° maggio (festa del lavoro);

c) le seguenti festività:

1. Capodanno (1° gennaio);

2. Epifania del Signore (6 gennaio);

3. Lunedì dopo Pasqua (mobile)

4. SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno)

5. Assunzione di M.V. (15 agosto);

6. Ognissanti (1° novembre);

7. Immacolata Concezione (8 dicembre)

8. Natale (25 dicembre);

9. S. Stefano (26 dicembre);

d) il giorno del Santo patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera o un'altra festività da concordarsi tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione della festa del Patrono quando questa coincida con altre festività di cui alle lettere b) e c), fatto salvo il punto 4 della stessa lettera b).

Il trattamento economico delle festività di cui alle lettere b), c) e d) che cadano dal lunedì al sabato, è compreso nella retribuzione mensile fissa.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) saranno compensate, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, con la retribuzione per le ore prestate aumentata della maggiorazione per lavoro festivo di cui all'art. 12.

Qualora una festività coincida con la domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari ad 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 12 per tali prestazioni.

In alternativa al trattamento economico previsto al comma precedente, l'azienda può stabilire, compatibilmente con le esigenze del servizio, la fruizione di ore retribuite di permesso sostitutivo, determinate in base all'orario di lavoro contrattuale giornaliero svolto dal dipendente interessato.

Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.

Nota a verbale

Per i soli lavoratori del settore appalti ferroviari di cui al CCNL 27.07.95, in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, restano in vigore le seguenti disposizioni:

Allegato 8

RELAZIONI INDUSTRIALI PER IL CCNL

DI NOVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO

AI SERVIZI DI TRASPORTO

Premessa

I processi di riorganizzazione del settore, la riforma contrattuale, il riposizionamento strategico delle imprese rispetto al mercato, soprattutto con riferimento ai nuovi meccanismi di competizione, richiamano la definizione di relazioni industriali che, partendo dalla valorizzazione del lavoro, siano orientate alla partecipazione ed al coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze sugli indirizzi strategici delle imprese, con il comune obiettivo di realizzare le condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività, quale premessa per favorire l’occupazione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.

In questo ambito, le parti, in adesione al punto 10 del "Patto Sociale" del 22.12.98 ed al "Patto sulle Regole" del 23.12.98, confermano la volontà di operare per un governo consensuale dei problemi del settore, di incidere sui fattori di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti.

Alla realizzazione di quanto sopra concordato, le parti intendono contribuire con la definizione di un complesso di norme e procedure riguardanti:

- codice di comportamento e prestazioni indispensabili;

- procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione delle controversie collettive individuali;

- strumenti e procedure, ai diversi livelli, per l’informazione, la consultazione, il monitoraggio attivo, la contrattazione.

CODICE DI COMPORTAMENTO E PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione.

Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:

a. costituisce condizione comunque necessaria per l’instaurazione ed il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente CCNL e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex Legge 146 del 1990. Le imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dagli accordi ex legge n. 146/90.

b. a livello nazionale le associazioni, oltre quanto previsto dal presente contratto, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal "Patto sulle regole nel settore dei Trasporti" del 23/12/1998 e dagli accordi ex legge n. 146/90 e che abbiano una rappresentatività significativa nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, la rappresentatività prevista a regime 5% dall’articolo 7, del decreto legislativo n. 396, del 1997, per l’ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

c. alle altre organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lettera b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella misura minima fissata nel presente CCNL

d. a livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU.

Nei casi di vertenze collettive attinenti l’applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione.Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali dalle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio.

Le parti si impegnano a rivedere, alla luce del "Patto sulle regole", l’attuale intesa sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.

Entro la stessa data, a livello di Associazioni Datoriali e Segreterie Nazionali delle OO.SS. saranno definite fattispecie, modalità e misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e proporzionalità, in caso di inadempienze relative al presente Protocollo di Relazioni Industriali.

Le suddette intese saranno sottoposte, congiuntamente dalle parti, alla Commissione di Garanzia ex legge 146/90 per la validazione.

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

Le parti, relativamente all’esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l’obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più’ vicino possibile a quella interessata alla controversia.

Riguardo alle controversie individuali, nelle more dell’Accordo Interconfederale applicativo della legge ………………., valgono le norme seguenti:

LIVELLO AZIENDALE

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la componente Direzione e la RSA interessata.

Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA o dalla struttura sindacale unitaria.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.

La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA o strutture sindacali unitarie interessate per l’esame della controversia, con l’eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.

Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.

LIVELLO CONSORTILE

Le questioni non risolte a livello aziendale saranno esaminate in un incontro tra i rappresentanti della struttura consortile ed aziendale interessate e le organizzazioni sindacali regionali interessate.

Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell’esame in sede di unità produttiva.

Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

LIVELLO NAZIONALE

Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione datoriale, rappresentanza consortile e di Impresa interessate, con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l’Autorità’ Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, ne’ si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo ne’ da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

Dichiarazione a verbale

Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall’ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Procedura per l'interpretazione a livello nazionale e per l'attuazione a livello aziendale delle norme contrattuali

Salvo quanto esplicitamente definito nel CCNL, le controversie plurime relative all'interpretazione del CCNL saranno definite esclusivamente a livello nazionale, previo ricorso di una parte.

Il livello nazionale si deve pronunciare entro 30 giorni. In tale periodo non si attuano decisioni unilaterali.

In merito all'attuazione e sulle materie oggetto di contrattazione di cui al presente articolo a livello di impianto di azienda e/o di gruppo, di consorzio, la parte interessata alla discussione comunicherà formalmente all'altra una richiesta di incontro per avviare la discussione sull'argomento. Detta procedura si intenderà conclusa decorsi 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

In caso di disaccordo a livello di confronto tra i soggetti di cui al precedente comma e la RSU, lo stesso si sposterà per un ulteriore periodo di 15 giorni, decorrenti dal precedente termine, al competente livello territoriale o regionale, coinvolgendo le rispettive strutture sindacali e associazioni datoriali o di impresa (consorzi).

durante tutta la fase della procedura sono sospese le azioni unilaterali da entrambe le parti.

Trascorso il suddetto periodo le parti non sono più vincolate da procedure di raffreddamento e acquisiscono libertà di azione rispetto alle tematiche oggetto del confronto.

MATERIE DI COMPETENZA NAZIONALE

Nel rispetto dell’accordo del 23.7.93, confermato dal Patto Sociale del 22.12.98 e da eventuali altre normative interconfederali e di legge sullo stesso argomento, sono confermati i due livelli di contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.

In particolare, e’ di competenza nazionale il rinnovo del CCNL con la definizione dei seguenti articoli:

- relazioni industriali e disciplina generale della contrattazione nazionale e di 2^ livello

- procedura di conciliazione e di raffreddamento

- assunzione del personale

- contratti atipici (CFL, Tempo determinato, Apprendistato) – trattamento economici

- contratti a part-time

- lavoro interinale

- apprendistato

- inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte)

- quadri

- periodo di prova

- tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro

- orario di lavoro

- straordinario

- festività

- ferie

- permessi ed assenze

- lavoratori studenti

- aspettativa

- trattamento di malattia ed infortunio

- tutela della maternità

- TFR

- Trattamento economico base (retribuzione tabellare e relativi parametri)

- Scatti

- 13^ e 14^ mensilità

- indennità varie legate alla natura della prestazione lavorativa

- disciplina, diritti e doveri

- diritti sindacali

- salute, sicurezza e prevenzione, integrità’ psico-fisica dei lavoratori

- mensa

- anzianità’ di servizio ed aumenti periodici di anzianità’

- diritti sindacali

- previdenza complementare

- vestiario (minimo garantito)

- congedo matrimoniale

- disciplina generale della regolazione del diritto di sciopero (ex L. 146/90)

- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modificazioni, ecc.)

MATERIE DI COMPETENZA AZIENDALE

A livello aziendale sono competenza delle RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale.

Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSA:

Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattati a livello aziendale le seguenti materie:

In adesione a quanto previsto dal punto 4.4. del "Patto sulle regole" del 23/12/98, fatte salve le norme contrattuali vigenti relative alla tutela dell’occupazione nel settore, le crisi occupazionali conseguenti ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, riassetto societario e ammodernamento del settore, formeranno oggetto di contrattazione fra le parti; a livello regionale e nazionale, prevedendo, eventualmente, procedure di mobilità professionale e/o interaziendale, accompagnate da programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

In questo ambito le parti si impegnano a contribuire alla individuazione di soluzioni positive, relativamente alle problematiche proposte dal punto 4.3 del citato patto del 23/12/98 (Ammortizzatori sociali).

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