PRE ACCORDO SUL RINNOVO DEL C.C.N.L. 2000-2003

PARTE  ECONOMICA

Erogazione di una somma una-tantum di lire 1.000.000 ( 5° livello) entro il mese di aprile 2000 e di un'altra analoga da erogare in data successiva ancora da stabilire.

Un aumento contrattuale in due tranches la prima delle quali avrà decorrenza con le paghe di giugno 2000 - la seconda nel 2001 - da definire anche sulla base del lavoro sulla classificazione.

Fiscalmente l'importo della prima rata di una tantum riferita al periodo che va dall'1.1.98 al 30.6.2000 dovrà essere assoggettato a tassazione separata mentre il restante a tassazione corrente.                  Esempio: 24/ 30 a tassazione separata 6/30  a tassazione corrente.  Quindi su lire 1.000.000, 800.000 saranno a tassazione separata e 200.000 a tassazione corrente.

LIVELLO

PARAMETRO

IMPORTO

   

Prima Tranche

225 1.415.100
206 1.295..600
188 1.182.400
173 1.088.100
5° bis 166 1.044.000
159 1.000.000
114 905.700
126 792.500
112 704.400
100 629.000

 

PRE ACCORDO SUL RINNOVO DEL C.C.N.L. 2000-2003

PARTE  ECONOMICA

Erogazione di una somma una-tantum di lire 1.000.000 ( 5° livello) entro il mese di aprile 2000 e di un'altra analoga da erogare in data successiva ancora da stabilire.

Un aumento contrattuale in due tranches la prima delle quali avrà decorrenza con le paghe di giugno 2000 - la seconda nel 2001 - da definire anche sulla base del lavoro sulla classificazione.

Fiscalmente l'importo della prima rata di una tantum riferita al periodo che va dall'1.1.98 al 30.6.2000 dovrà essere assoggettato a tassazione separata mentre il restante a tassazione corrente.                  Esempio: 24/ 30 a tassazione separata 6/30  a tassazione corrente.  Quindi su lire 1.000.000, 800.000 saranno a tassazione separata e 200.000 a tassazione corrente.

 

 

Firmato il contratto per i lavoratori autoferrotranvieri

 

Considerazioni generali

CGIL CISL UIL danno un giudizio positivo sull'Accordo del 27.11.2000 per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del Trasporto Pubblico Locale, sottoscritto da Governo, Regioni, Enti Locali, Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali Confederali.

CGIL CISL UIL prendono atto che anche altre organizzazioni come Faisa e Ugl, dopo aver a lungo polemizzato, hanno scelto la strada della firma dell'Accordo.

E' auspicabile che altre organizzazioni a carattere professionale, dopo il fallimento dell'ultimo sciopero, decidano di firmare.

L'accordo conferma l'assetto contrattuale vigente e nei suoi 12 articoli (con un allegato relativo ai servizi ausiliari della mobilita') introduce regole nuove e positive sui seguenti argomenti:

  1. A - La definizione di sedi di confronto e concertazione su tutte le tematiche di tutela del lavoro (occupazione, reddito ecc.) e di attuazione della riforma del TPL (gare, assetto dei servizi ecc.);
  2. B - l'impegno all'attivazione di una politica per la formazione e la riqualificazione

    professionale;

  3. Una nuova classificazione del personale, basata su aree professionali e aree produttive, piu' adeguate alle esigenze di una moderna impresa di servizi di trasporto legata al territorio;
  4. Una serie di regole sulla riforma del salario aziendale che pongono un freno alla volonta' delle imprese, di realizzare un sistema inaccettabile di doppio regime salariale tra giovani e anziani;
  5. L'individuazione di normative per l'area delle attivita' ausiliarie e dei parcheggi si ispira al CCNL del commercio, evitando una assurda deregolazione contrattuale e costituendo una vera area produttiva autonoma, anziche' un ghetto in cui relegare i lavoratori che per ragioni di salute, non sono piu' utilizzabili nelle professionalita' possedute, garantendo ai lavoratori in servizio corretta salvaguardia dei diritti economici e dello stato giuridico posseduto;
  6. Una normativa sull'orario di lavoro che e' notevolmente migliorativa rispetto a quella attuale;
  7. Una normativa completa e integrata su tutta la materia dei rapporti di lavoro che, partendo dal rafforzamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assume lo sviluppo dell'occupazione come obiettivo condiviso dalle parti. In questo ambito tutti gli strumenti previsti, integrano e migliorano le normative di legge, vengono attivati dopo adeguata informazione nei confronti del sindacato, con una prassi sconosciuta nei precedenti CCNL. Infine viene definitivamente superata la norma di attestazione di 15 mesi per i CFL;
  8. Viene portata al 100% l'indennita' economica per astensione obbligatoria per maternita';
  9. La reperibilita' viene istituita sulla base del consenso del sindacato aziendale e dopo una contrattazione riguardante modalita', retribuzione, numero e tipo di lavoratori da impegnare;
  10. Gli aumenti retributivi sono determinati sulla base dei criteri e parametri stabiliti dall'Accordo del 23 luglio;
  11. Viene confermata la volonta' di dare corretta e completa applicazione alle norme del CCNL, senza sotterfugi, dilazioni o alibi, responsabilizzando sia le imprese, sia le organizzazioni sindacali;
  12. Viene scritta una norma che conferma tutte le intese gia' stipulate, se non sostituite o abrogate da nuovi accordi.

CONSIDERAZIONI E COMMENTI SUI DIVERSI ARTICOLI

Per meglio comprendere il valore dei risultati e' opportuno ragionare sulla situazione di contesto in cui si e' sviluppata la vertenza e commentare i singoli articoli.

Il contesto

Le controparti, fin dal documento elaborato a Bologna nel luglio 1999, hanno aperto uno scontro pesante con il sindacato, basato, da un lato, sulla considerazione che efficienza e produttivita’ andavano conseguiti intervenendo principalmente sul costo del lavoro, dall’altro, sulla rivendicazione di una liberta’ di impresa troppo a lungo repressa.

Con cio’ respingendo l’idea di concepire un rinnovo contrattuale inserito in un contesto di nuovo sviluppo, di opportunita’ di espansione per il TPL, attivato dai processi di riforma e da una ripresa della politica di investimenti e di destinazione di risorse pubbliche al settore.

Questa strategia e’ stata portata avanti principalmente da Federtrasporti, ma il documento di Bologna è frutto di elaborazione unitaria delle controparti.

In sostanza, a fronte di una piattaforma sindacale che ha puntato, a consolidare le politiche di riforma del settore e delle imprese, con una positiva innovazione sulla tutela del lavoro, le controparti hanno proposto una ricetta inadeguata, senza rinunciare al tentativo di ottenere ulteriori risorse pubbliche.

Questo atteggiamento ha sostanzialmente impedito che il confronto contrattuale si sviluppasse nel merito dei singoli punti; tant’e’ vero che, nel periodo da marzo a settembre ci sono stati pochissimi incontri tra le parti, mentre il Ministero del Lavoro ha faticosamente operato per definire una trama, sulla quale cucire una possibile intesa.

Da parte delle imprese, sono state poste, in realta’, questioni che, in un contesto di confronto e di concertazione delle politiche complessive di settore, trovano anche nel Sindacato un positivo interesse, a partire dal problema del costo dei carburanti.

Appariva, e appare, invece, inaccettabile, la riproposizione di quel patto corporativo che ha sempre caratterizzato le politiche del settore, con le risorse pubbliche sempre pronte a coprire i costi delle intese fra le parti.

Niente di illecito e scandaloso, ma certamente legato al sistema che ha preceduto la riforma e che, sul piano dei risultati, ci ha consegnato il fallimento tecnico, economico e finanziario del settore del TPL.

Il sindacato e i lavoratori, pertanto, si sono trovati a dover fronteggiare sia le posizioni preconcette sul contratto, sia il peso di aver rifiutato il patto corporativo proposto dalle controparti.

Inoltre, l’attivazione dei processi di riforma ha ridimensionato il ruolo del Governo ed ha reso protagonisti Regioni ed Enti Locali, molto spesso in passato alleati del sindacato nel rivendicare dal Governo nuove politiche del settore, nuove risorse e impegni concreti per la soluzione dei contratti nazionali.

Peraltro, le differenze e pregiudiziali di alcuni grandi comuni, nella fase della pre-intesa, si sono allargate alle regioni, che hanno assunto un atteggiamento molto defilato fino al punto di voler mettere in discussione la parte economica dell'intesa, giudicata troppo onerosa.

Il CCNL ha sancito la sconfitta dell’offensiva ideologica e neocorporativa delle controparti, facendo Regioni ed Enti Locali, ha sancito un ruolo del Governo sia nella continuita’ diuna prevalere le ragioni della piattaforma sindacale, ha avviato il coinvolgimento di politica nazionale del settore, sia nella garanzia rispetto al rinnovo contrattuale.

Ma, soprattutto, ha confermato il ruolo ed il peso del contratto nazionale in un settore caratterizzato da un forte decentramento politico-amministrativo, nonche’ oggetto di rottura degli assetti monopolistici a favore della competizione e della concorrenza per il mercato, anche fra nuovi soggetti imprenditoriali.

Il rapporto tra piattaforma e risultati

Nella parte politica e di premessa della piattaforma le OO.SS. proponevano i seguenti argomenti:

ALIQUOTE E INVESTIMENTI

Impegno del Governo per l’allineamento delle aliquote contributive e previdenziali e per un ulteriore sviluppo degli investimenti per materiale rotabile e infrastrutture su ferro.

Nel mese di dicembre con la legge n. 472 e con la finanziaria entrambe le questioni hanno trovato risposta positiva: questo è un importante risultato della mobilitazione e dell’iniziativa del sindacato, subito applicato perché già dal mese di gennaio 2000 i lavoratori hanno trovato in busta paga £ 60.000 lorde medie in più. Mentre e' in arrivo il Decreto relativo al 1999.

Accordo per una corretta attuazione della riforma e per un riconoscimento del ruolo del sindacato attraverso un serio e concreto impegno del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali.

 

Nella premessa del Protocollo del 14 dicembre fra Governo, Regioni, imprese e OO.SS., soprattutto ai commi 5 e 8 viene confermato l’impegno con un ruolo attivo del Governo ed un ruolo ben delineato delle Regioni.

 

Nel capitolo "Si conviene che" del medesimo protocollo 14 dicembre c’e’ un rafforzamento di questi concetti ai commi 1, 4 e 9; nell’accordo sul sistema concertativo questa problematica trova risposta nei compiti della sede nazionale e della sede regionale di concertazione. In questo ambito deve essere valorizzato il ruolo riconosciuto al sindacato per l’attuazione delle politiche di riforma.

Tutti questi contenuti sono stati confermati da Regioni ed Enti locali con l'accordo per il rinnovo del CCNL.

 

INTESA PER RELAZIONI SINDACALI POSITIVE

Necessita’ di un sistema concertativo a tutti i livelli e di relazioni industriali piu’ equilibrate.

Su questo argomento sono stati sottoscritti due protocolli/intese che sono inseriti, a pieno titolo, nell’accordo per il CCNL "per farne parte integrante e sostanziale" , non soltanto come impegni di natura politica. Particolarmente significativi, a questo proposito, i seguenti punti:

 

 

Strumenti per esigere il rispetto del CCNL

Vengono confermati e rafforzati i due livelli di contrattazione, con obbligo di confronto a livello aziendale su riorganizzazione e ristrutturazione, mentre viene individuata una importante e nuova funzione di verifica - a livello territoriale – sul rispetto del CCNL da parte delle imprese.

 

Aumentare il numero dei passeggeri

Operare perche’ la riforma del settore e la riorganizzazione del sistema e delle imprese punti ad aumentare il numero dei passeggeri.

Su questo aspetto viene fatto un particolare richiamo nei seguenti punti:

 

Accordo preciso sulla garanzia dell’unicita’ contrattuale nel quadro dei processi di riforma e di riorganizzazione.

Su questo argomento sono stati acquisiti impegni concreti sui seguenti punti:

questi impegni sono rafforzati da un disegno contrattuale che, da una parte, prevede una nuova struttura del CCNL articolata in una parte generale ed in parti specifiche per ogni area produttiva, dall’altra parte, prevede una nuova classificazione.

 

TUTELA DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE

Vengono individuate procedure certe riguardanti le politiche di tutela dell'occupazione e della professionalita’.

Questo argomento e’ uscito dal limbo degli impegni politici generici, per diventare accordo contrattuale. Particolarmente significativi risultano i seguenti punti:

 

Peraltro, partendo dalla condivisione dell’obiettivo dell’efficienza, della competitivita’ e della riduzione strutturale dei costi, le imprese avvieranno il confronto con il sindacato sulle tematiche della riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale senza ricorrere ad atti unilaterali.

 

Individuazione dei criteri equilibrati per la selezione delle imprese.

Su questo argomento ci sono, tra gli altri, due richiami specifici:

- comma 6 del capitolo "si conviene che" del Protocollo del 14 dicembre

- comma 2 del sistema concertativo che invidua i compiti della sede regionale di concertazione.

 

Il capitolo sulle politiche formative e' molto positivo e qualificante rispetto alle novita' ed ai cambiamenti che interesseranno il settore nel futuro e perche' propone di costituire strumenti concreti di intervento.

 

Gli aumenti retributivi (Art. 10)

Dentro la voce miglioramenti del trattamento economico devono essere considerati:

 

La quota una-tantum di L. 1.500.000 si aggiunge al milione gia' erogato ad aprile, viene erogata a dicembre per 1.000.000 e gennaio per 500.000.

Dal punto di vista della busta paga piu' pesante occorre considerare la riduzione della aliquota contributiva, ormai strutturale, per circa 60-70 mila lire medie.

La classificazione (art. 2)

E' la quarta riforma della classificazione che riguarda la categoria, ma e' la prima che non ha dovuto attendere una legge per essere applicata, grazie alla legge 270 del 1988 che ha delegificato tutta la normativa sulla materia.

In passato le tabelle delle qualifiche sono state approvate con la legge 858 e con la legge 30.

Abbiamo tenuto fede al principio scritto e approvato in piattaforma di realizzare una classificazione che per le aree produttive riguardanti l'esercizio non comportasse differenze fra vecchie e nuove retribuzioni, mentre per le aree degli uffici e della manutenzione occorreva tener conto dei CCNL di riferimento (commercio e metalmeccanici). In questo modo abbiamo pagato il prezzo dell'unicita' contrattuale, pur salvaguardando (con gli ad personam), il trattamento dei lavoratori in forza.

Le novita' piu' significative rispetto al passato riguardano:

 

 

La normativa generale, invece, rispecchia quelle che hanno caratterizzato il passato perche' legate ad aspetti giuridici di tutela del lavoratore e di salvaguardia delle prerogative dell'azienda.

 

Riassetto del Salario (Art. 3)

Come nel passato, la nuova classificazione impone un lavoro di rimodulazione di tutte le voci del salario nazionale.

Sul piano sindacale ci sembra di poter valorizzare due aspetti:

 

Questo favorisce non solo la possibilita' di riformare il salario aziendale conservando voci diverse da prestazioni effettive e premio di risultato, ma anche di stabilire nel CCNL (sostenuto dalla legge) quali voci compongono il salario aziendale.

Per quanto riguarda l'assorbimento degli ad personam, valga il seguente esempio:

 

Il meccanismo di assorbimento e' divenuto obbligatorio per evitare che, soprattutto nel caso di avanzamento automatico, si realizzi tra lavoratori oggi in servizio una differenza dovuta al valore di "ad personam" che non viene assorbito.

 

Esempio:

op. qualif. 1 op. qualif. 2

 

tabellare 1.022.000 1.168.000

contingenza 1.033.152 1.039.009

T D R 80.000 91.429

SCATTI 249.270 286.368

AD PERS. 184.824 ====

TOTALE 2.569.246 2.584.806

 

Prendendo come base teorica due lavoratori al massimo degli scatti (per comodità di confronto), quello che avanza raggiunge il collega con un aumento reale di £. 15.560, a causa dell’assorbimento del valore "ad personam".

 

Senza tale assorbimento, il lavoratore che avanza prende la stessa retribuzione del collega, ma aggiunge a questa il valore della quota "ad personam" di £. 184.284.

 

Non ci e' sembrata una situazione facilmente gestibile.

 

 

Area della mobilita' (Art. 4)

Questa area produttiva e' regolata dalle norme dell'art. 4 e da quelle particolari contenute nell'Allegato A).

 

Ci sembra opportuno valorizzare i seguenti aspetti:

 

Le norme contrattuali e le retribuzioni per questa area riguardano le analoghe norme del CCNL Commercio, attualmente applicato nella generalita' delle aziende che svolgono attivita' ausiliarie e di parcheggio.

 

Orario di lavoro (Art. 6)

Alle lettere a), b), c), d) e f) vengono confermate le intese sottoscritte il 2 marzo scorso.

In generale possiamo dire che:

  1. evita ogni tentativo di centralizzare il confronto e favorisce il ruolo delle strutture aziendali;
  2. convalida e rafforza il confronto preventivo con il sindacato su orario di lavoro e organizzazione dei turni, impedendo per il futuro atti unilaterali delle imprese su questa materia;
  3. conferma l'obiettivo di realizzare nel 2° biennio la riduzione dell'orario a partire dai turnisti;
  4. impone una corretta alternanza degli orari minimi e massimi e di rispetto dei riposi settimanali con un ruolo del sindacato in fase preventiva ed in fase di verifica e controllo.

 

In particolare, alla lettera e) vengono precisati i poteri sindacali di esame preventivo e di verifica successiva dell'equilibrio fra minimi e massimi nel turno nonche' nella cadenza corretta di riposi periodici con possibilita' di aprire un contenzioso sull'argomento.

Sugli stessi problemi e' prevista una possibilita' di intervento del livello regionale.

Mercato del lavoro (Art. 7)

La normativa su questa materia e' ampia e complessa, pertanto sui singoli aspetti e' preferibile andare alla lettura dei testi.

 

Ma, ci sembra opportuno sottolineare il valore della premessa che introduce le diverse norme, perche' propone una visione coordinata ed integrata della problematica, individua uno strumento nazionale di confronto, impone alle imprese di operare dopo aver informato preventivamente il sindacato aziendale (su questioni che le leggi istitutive e la maggior parte dei CCNL non prevedono).

 

Nel merito dei singoli punti possiamo dire di aver operato per:

 

 

Da questo punto di vista e' significativa la norma sul part-time, l'obbligo di formazione per i CFL, la preventiva informazione/formazione del lavoratore temporaneo sull'assetto della rete aziendale, sulla struttura e su tutto cio' che gli consente di lavorare bene e in sicurezza per se' e per gli altri.

 

Sull'apprendistato abbiamo ridotto il periodo a 30 mesi, previsto un periodo di formazione che va da 80 a 120 ore/anno, stabilito una retribuzione che riduce la sola paga tabellare nazionale, lasciando invariata contingenza, TDR ed altre eventuali voci nazionali.

 

 

Reperibilita' (Art. 9)

In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle competenti OO.SS. l’istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive.

Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello aziendale.

 

Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere pregiudicato il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro.

Dichiarazione di esigibilita' (Art. 11)

Le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3, punto 4) e nell'Accordo preliminare, punto 4, terza e quarta alinea, considerata l'attuale fase di profondo mutamento del settore, che richiede efficienti revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani di impresa volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell'offerta di trasporto e al conseguente sviluppo delle attività gestite, convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora oggetto di confronto aziendale per l'applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello.

 

In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si pervenisse a livello aziendale alle intese previste dal presente accordo, verrà attivata la procedura di cui all’art. 2 dell’accordo nazionale 7.2.91.

Inscindibilita' delle norme contrattuali (Art. 12)

Le disposizioni del presente Accordo, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.

 

Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo.

Commento agli artt. 11 e 12

 

Queste norme sono significative e importanti perche' nel caso dell'art. 11 ultimo comma viene evitato il tentativo di centralizzare il confronto (le imprese volevano portarlo fino al Ministero del Lavoro per il lodo) mantenendo tutto nell'ambito delle attuali procedure di raffreddamento del conflitto.

 

L'ultimo comma dell'art. 12 e' utile perche' rafforza la normativa esistente evitando strane interpretazioni sul superamento di regole contrattuali.

 

Nota sulle tabelle 1 e 2

 

In linea di principio il lavoro tecnico sulle tabelle ha consentito di mantenere invariato il valore dell'aumento anche considerando le varie voci che compongono la retribuzione nazionale (vedi sopra).

 

  1. gli aumenti retributivi sono calcolati sui vecchi parametri e questo favorisce in generale un miglioramento degli aumenti retributivi concordati;
  2. le nuove retribuzioni, collegate alla classificazione, sono basate su parametri interi e senza decimali, pertanto ci sono piccole differenze che vengono recuperate con il valore degli scatti che viene leggermente variato;
  3. i valori di contingenza non possono essere toccati perche' derivanti da accordo interconfederale pertanto l'operazione realizzata e' la seguente:
  1. Nella tabella 2, potete osservare valori diversi di "ad personam" basati sulla anzianita' posseduta.

 

La ragione sta nel fatto che con la definizione dei nuovi valori di stipendio, emergono differenze su tre voci:

Per evitare di avere tre differenti voci ad personam, in capo allo stesso lavoratore, questi tre valori sono stati sommati e, di conseguenza, per ogni situazione di anzianita' individuale e' stato costruito un valore, evidenziato nella tabella 2. Questo meccanismo poteva essere evitato operando sul congelamento degli scatti già maturati, con un risultato identico sul piano sostanziale.

 

  1. Abbiamo concordato alcuni parametri ad esaurimento - non piu' qualifiche ad esaurimento perche' la collocazione di queste ultime e' regolata dal punto D)-4 dell'art. 2 del CCNL .

TABELLE RELATIVE AI VALORI PREESISTENTI DI:

 

LIV. RETR. TAB. CONTINGENZA TDR SCATTI(A.P.A.)

1 1.610.398 1.055.667 141.509 73.444

2 1.474.410 1.047.567 129.560 67.242

3 1.345.577 1.039.391 118.239 61.367

4 1.238.218 1.031.632 108.805 56.470

5BIS 1.188.117 1.027.995 104.571 54.186

5 1.138.015 1.026.277 100.000 51.900

6 1.030.656 1.020.438 90.566 47.004

7 901.823 1.014.580 79.245 41.129

8 801.620 1.008.027 70.445 36.559

9 715.733 1.002.922 62.893 32.642

 

 

NUOVA CLASSIFICAZIONE PARAMETRALE

 

NUOVE FIGURE  PROFESSIONALI

A

B

C

D

P

RETRIBUZIONE

INDENNITA'

A.P.A.

T.D.R.

A

TABELLARE

DI CONTINGENZA

1

R.

+ E.D.R.

RESPONSABILE UNITA' AMM.VA /TECNICA COMPLESSA

250

1.825.000

1.074.240

74.188

142.857

PROFESSIONAL

230

1.679.000

1.065.738

68.253

131.429

CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA / TECNICA

230

1.679.000

1.065.738

68.253

131.429

COORDINATORE DI ESERCIZIO Ex Coordinatore Movimento e Traffico 3°L.

210

1.533.000

1.057.963

62.318

120.000

COORDINATORE

210

1.533.000

1.057.963

62.318

120.000

COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2)

210

1.533.000

1.057.963

62.318

120.000

CAPO UNITA' TECNICA

205

1.496.500

1.057.963

60.834

117.143

COORDINATORE DI UFFICIO

205

1.496.500

1.057.963

60.834

117.143

COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1)

202

1.474.600

1.057.963

59.944

115.429

SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO

193

1.408.900

1.050.204

57.273

110.286

ADDETTO ALL'ESERCIZIO Ex Addetto Movimento e Traffico (AMT) 4° L.

193

1.408.900

1.050.204

57.273

110.286

CAPO STAZIONE

193

1.408.900

1.050.204

57.273

110.286

ASSISTENTE COORDINATORE

193

1.408.900

1.050.204

57.273

110.286

TECNICO DI BORDO

190

1.387.000

1.050.204

56.383

108.571

MACCHINISTA (Pos.4)

190

1.387.000

1.050.204

56.383

108.571

CAPO OPERATORI

188

1.372.400

1.046.568

55.789

107.429

MACCHINISTA (Pos.3)

183

1.335.900

1.046.568

53.888

104.571

OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) Nuovo livello - dopo 21 anni guida

183

1.335.900

1.046.568

53.888

104.571

OPERATORE CERTIFICATORE

180

1.314.000

1.044.849

53.415

102.857

COORDINATORE DELLA MOBILITA'

178

1.299.400

1.044.849

52.822

101.714

COLLABORATORE DI UFFICIO

175

1.277.500

1.044.849

51.986

100.000

OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) Ex 5° Livello - Dopo 16 anni di guida

175

1.277.500

1.044.849

51.986

100.000

OPERATORE TECNICO

170

1.241.000

1.044.849

50.448

97.143

ADDETTO ALLA MOBILITA'

170

1.241.000

1.044.849

50.448

97.143

MACCHINISTA (Pos.2)

165

1.204.500

1.039.009

48.964

94.286

CAPO TRENO (Pos.3)

165

1.204.500

1.039.009

48.964

94.286

OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2)

160

1.168.000

1.039.009

47.726

91.429

OPERATORE DI GESTIONE

158

1.153.400

1.039.009

47.726

90.286

OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) Ex 6° Livello - Dopo 9 anni di guida

158

1.153.400

1.039.009

47.726

90.286

OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE

158

1.153.400

1.039.009

47.726

90.286

CAPO TRENO (Pos.2)

158

1.153.400

1.039.009

47.726

90.286

OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2)

155

1.131.500

1.033.152

45.996

88.571

ASSISTENTE ALLA CLIENTELA

154

1.124.200

1.033.152

45.700

88.000

MACCHINISTA (Pos.1)

153

1.116.900

1.033.152

45.403

87.429

OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'

151

1.102.300

1.033.152

44.809

86.286

OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2)

143

1.043.900

1.033.152

42.435

81.714

OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1)

140

1.022.000

1.033.152

41.545

80.000

OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) Ex 7° Livello - Livello di ingresso

140

1.022.000

1.033.152

41.545

80.000

OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1)

140

1.022.000

1.033.152

41.545

80.000

CAPO TRENO (Pos.1)

140

1.022.000

1.033.152

41.545

80.000

OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1)

139

1.014.700

1.033.152

40.776

79.429

OPERATORE DELLA MOBILITA'

138

1.007.400

1.033.152

40.776

78.857

CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA

135

985.500

1.026.599

40.061

77.143

OPERATORE DI SCAMBI CABINA

135

985.500

1.026.599

40.061

77.143

OPERATORE DI UFFICIO

130

949.000

1.026.599

38.578

74.286

OPERATORE DI MANUTENZIONE

130

949.000

1.026.599

38.578

74.286

COLLABORATORE DI ESERCIZIO

129

941.700

1.026.599

38.281

73.714

OPERATORE DI MANOVRA

123

897.900

1.026.599

36.974

70.286

CAPO SQUADRA AUSILIARI

121

883.300

1.021.495

35.907

69.143

OPERATORE GENERICO

116

846.800

1.021.495

34.423

66.286

AUSILIARIO

110

803.000

1.021.495

32.779

62.857

100

730.000

1.015.000

29.675

57.143

 

P

P

A

PRECEDENTI FIGURE PROFESSIONALI

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

A

PERSONAM

PERSONAM

PERSONAM

PERSONAM

PERSONAM

PERSONAM

PERSONAM

R.

R.

A.P.A. 0

A.P.A. 1

A.P.A. 2

A.P.A. 3

A.P.A. 4

A.P.A. 5

A.P.A. 6

225

ANALISTA DI SISTEMI

PROFESSIONAL

230

148.094

153.286

158.477

163.669

168.860

174.052

179.243

206

ANALISTA PROGRAMMATORE

COORDINATORE DI UFFICIO con parametro ad esaurimento

207

163.742

169.623

175.503

181.384

187.265

193.146

199.026

188

CAPO TECNICO

CAPO UNITA' TECNICA

205

15.708

16.241

16.775

17.308

17.841

18.374

18.908

188

CAPO UFFICIO

COORDINATORE DI UFFICIO

205

15.708

16.241

16.775

17.308

17.841

18.374

18.908

188

PROGRAMMATORE

SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO

193

117.924

122.018

126.113

130.207

134.301

138.395

142.490

188

ASSISTENTE 1° cl. ex. c.c.n.l. 23.7.76 ad esaurimento

ex ASSISTENTE 1° CON PARAMETRO ad esaurimento

193

117.924

122.018

126.113

130.207

134.301

138.395

142.490

173

CAPO OPERAI

CAPO OPERATORI

188

23.157

23.838

24.519

25.200

25.881

26.562

27.243

173

ASSISTENTE / PROGRAMMATORE JUNIOR / CAPO TURNO OPER.

COLLABORATORE DI UFFICIO

175

127.204

131.688

136.172

140.656

145.139

149.623

154.107

159

OPERAIO TECNICO / CAPO SQUADRA OP. / COORD. MAN. ARM.

OPERATORE TECNICO

170

39.872

41.324

42.777

44.229

45.682

47.134

48.587

159

ADDETTO OPERATIVO DI GESTIONE e/o STAZIONE

OPERATORE DI GESTIONE

158

140.169

144.344

148.518

152.693

156.867

161.042

165.216

159

SEGRETARIO / OPERATORE CED / CAPO SALA REG. DATI

OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2)

155

169.640

175.544

181.448

187.352

193.255

199.159

205.063

144

AGENTE OPERATIVO DI MOVIMENTO e/o GESTIONE

OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2)

143

128.256

132.825

137.394

141.962

146.531

151.100

155.669

144

ADDETTO A PRATICHE AMMINISTRATIVE

LAVORATORI DA RIQUALIFICARE con parametro ad es.

140

151.870

157.329

162.788

168.247

173.706

179.165

184.624

144

OPERAIO QUALIFICATO

OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1)

140

151.870

157.329

162.788

168.247

173.706

179.165

184.624

126

CAPO MANOVRA

CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA

135

35.922

36.990

38.057

39.125

40.193

41.261

42.328

126

OPERATORE SCAMBI CABINA

OPERATORE DI SCAMBI CABINA

135

35.922

36.990

38.057

39.125

40.193

41.261

42.328

126

IMPIEGATO GENERICO

OPERATORE DI UFFICIO

130

75.279

77.831

80.382

82.934

85.485

88.037

90.588

126

OPERAIO GENERICO

OPERATORE DI MANUTENZIONE

130

75.279

77.831

80.382

82.934

85.485

88.037

90.588

112

CAPO SQUADRA MANOVALI

CAPO SQUADRA AUSILIARI

121

23.338

23.991

24.643

25.295

25.947

26.600

27.252

126

VERIFICATORE

OPERATORE GENERICO CON PARAMETRO ad esaurimento

121

151.226

156.448

161.670

166.893

172.115

177.337

182.559

112

COORDINATORE AUSILIARI / ADD. MAN. / ADD. ARM.

OPERATORE GENERICO

116

62.695

64.831

66.967

69.103

71.239

73.375

75.511

112

CENTRALINISTA

AUSILIARIO

110

109.924

113.704

117.485

121.265

125.046

128.826

132.607

100

PORTIERE / USCIERE / MANOVALE / GUARDIANO

AUSILIARIO GENERICO

100

86.028

88.995

91.962

94.929

97.896

100.863

103.830

PRECEDENTI FIGURE PROFESSIONALI

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

RETRIB.

INDENNITA' DI

A.P.A.

T.D.R.

TABELLARE

CONT. + EDR

1

206

ANALISTA PROGRAMMATORE

COORDINATORE DI UFFICIO con parametro ad esaurimento

207

1.511.100

1.057.953

61.361

118.286

188

COORDINATORE DI STAZIONE

COORDINATORE FERROVIARIO con parametro ad esaurimento

207

1.511.100

1.057.953

61.361

118.286

 

Chiarimenti applicativi dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000

In data odierna le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, hanno sottoscritto un verbale di riunione con le Associazioni Datoriali ASSTRA e ANAV, che allegano in copia, per definire i chiarimenti applicativi, condivisi, dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 per il rinnovo del CCNL.

Unitamente all’intesa, sono state predisposte e sottoscritte ulteriori due tabelle denominate "Allegato 3" e "Allegato 4", che sono da considerare, al pari delle note di chiarimento, parte integrante del su menzionato Accordo Nazionale.

La tabella "Allegato 3", fermo restando il valore percepito dagli interessati degli altri istituti contrattuali in essere, va applicata per determinare la retribuzione tabellare con l’aumento contrattuale a decorrere da 1 gennaio 2001, dei lavoratori a Contratto di Formazione e lavoro già in forza alla data del 27 novembre 2000.

Fino all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro, la tabella retributiva "Allegato 3" resterà applicata a questi lavoratori, per i quali, restano in ogni caso invariate sia le norme transitorie, sia le norme relative alla determinazione degli eventuali trattamenti ad personam ove previsti.

La tabella "Allegato 3" va inoltre utilizzata per determinare gli eventuali assegni ad personam relativi alle qualifiche non definite dalla precedente tabella "Allegato 2".

Per semplificare inoltre le procedure per il calcolo delle retribuzioni per i nuovi lavoratori assunti a Contratto di Formazione e Lavoro, dopo la firma dell’Accordo nazionale del 27 novembre 2000, è stata predisposta la tabella "Allegato 4", comprendente i valori minimi tabellari, la contingenza più l’EDR e il TDR.

Facciamo inoltre presente che con il verbale di riunione odierno, abbiamo corretto l’errore di trascrizione della precedente tabella "Allegato 2," per la voce "contingenza + EDR", relativa al parametro 207, che pertanto è pari a £ 1.057.963 e non come riportato, £ 1.057.953.

Le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, consapevoli della complessità della fase applicativa dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 relativo al rinnovo del CCNL di categoria e alla nuova classificazione del personale, sono a disposizione delle strutture periferiche per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.

Verbale di riunione

Addi 25 gennaio 2001 presso la sede dell'ASSTRA, si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA e ANAV e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti al fine di chiarire e completare il contenuto dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri. A tale scopo le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 dell'intesa predetta, hanno convenuto quanto segue:

 

 

L'art. 2, lett. A, punto 4:

al primo periodo l'espressione "a decorrere dalla data di applicazione" deve intendersi "dalla data di decorrenza";

 

 

L'art. 2, lett. A, punto 6:

al terzo periodo l'espressione "in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova classificazione" deve intendersi "in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione";

 

 

L'art. 2, lett. A, punto 8:

al secondo periodo l'espressione "data di applicazione" deve intendersi "data di decorrenza";

 

 

L'art. 2, lett. D, punto 1:

l'espressione "in servizio il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione" deve intendersi " in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione";

 

 

L'art. 2, lett. D, punto 2:

l'espressione "30 giorni prima della data predetta" deve intendersi "30 giorni prima della data di applicazione della nuova classificazione;

 

 

L'art. 2, lett. D, punti 7/8/9:

al primo alinea, primo periodo, l'espressione "data di applicazione" deve intendersi "data di decorrenza", al secondo alinea l'espressione "data di applicazione" deve intendersi "data di decorrenza";

 

L'art. 3, punto 1:

l'espressione "a decorrere dalla data di applicazione" deve intendersi "dalla data di decorrenza";

 

 

 

TAB. ALL. 3

Tabella da valere per il computo dei nuovi trattamenti ad personam non definiti nella tabella allegata 2, nonché per la retribuzione tabellare da erogare dal 1° gennaio 2001 ai C.F.L. in servizio alla data del 1° gennaio 2001 assunti in data anteriore al 27 novembre 2000

Livello

Retribuzione tabellare al 31.12.00

Retribuzione tabellare

dal 1.1.01

1.610.398

1.808.511

1.474.410

1.655.794

1.345.577

1.511.112

1.238.218

1.390.545

5° bis

1.188.117

1.334.281

1.138.015

1.278.015

1.030.656

1.157.448

901.823

1.012.766

801.620

900.236

715.733

803.783

     

 

 

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