
PRE ACCORDO SUL RINNOVO DEL C.C.N.L. 2000-2003
PARTE ECONOMICA
Erogazione di una somma una-tantum di lire 1.000.000 ( 5° livello) entro il mese di aprile 2000 e di un'altra analoga da erogare in data successiva ancora da stabilire.
Un aumento contrattuale in due tranches la prima delle quali avrà decorrenza con le paghe di giugno 2000 - la seconda nel 2001 - da definire anche sulla base del lavoro sulla classificazione.
Fiscalmente l'importo della prima rata di una tantum riferita al periodo che va dall'1.1.98 al 30.6.2000 dovrà essere assoggettato a tassazione separata mentre il restante a tassazione corrente. Esempio: 24/ 30 a tassazione separata 6/30 a tassazione corrente. Quindi su lire 1.000.000, 800.000 saranno a tassazione separata e 200.000 a tassazione corrente.
|
LIVELLO |
PARAMETRO |
IMPORTO |
|
Prima Tranche |
||
| 1° | 225 | 1.415.100 |
| 2° | 206 | 1.295..600 |
| 3° | 188 | 1.182.400 |
| 4° | 173 | 1.088.100 |
| 5° bis | 166 | 1.044.000 |
| 5° | 159 | 1.000.000 |
| 6° | 114 | 905.700 |
| 7° | 126 | 792.500 |
| 8° | 112 | 704.400 |
| 9° | 100 | 629.000 |
PRE ACCORDO SUL RINNOVO DEL C.C.N.L. 2000-2003
PARTE ECONOMICA
Erogazione di una somma una-tantum di lire 1.000.000 ( 5° livello) entro il mese di aprile 2000 e di un'altra analoga da erogare in data successiva ancora da stabilire.
Un aumento contrattuale in due tranches la prima delle quali avrà decorrenza con le paghe di giugno 2000 - la seconda nel 2001 - da definire anche sulla base del lavoro sulla classificazione.
Fiscalmente l'importo della prima rata di una tantum riferita al periodo che va dall'1.1.98 al 30.6.2000 dovrà essere assoggettato a tassazione separata mentre il restante a tassazione corrente. Esempio: 24/ 30 a tassazione separata 6/30 a tassazione corrente. Quindi su lire 1.000.000, 800.000 saranno a tassazione separata e 200.000 a tassazione corrente.
Firmato il contratto per i lavoratori autoferrotranvieri
Considerazioni generali
CGIL CISL UIL danno un giudizio positivo sull'Accordo del 27.11.2000 per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del Trasporto Pubblico Locale, sottoscritto da Governo, Regioni, Enti Locali, Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali Confederali.
CGIL CISL UIL prendono atto che anche altre organizzazioni come Faisa e Ugl, dopo aver a lungo polemizzato, hanno scelto la strada della firma dell'Accordo.
E' auspicabile che altre organizzazioni a carattere professionale, dopo il fallimento dell'ultimo sciopero, decidano di firmare.
L'accordo conferma l'assetto contrattuale vigente e nei suoi 12 articoli (con un allegato relativo ai servizi ausiliari della mobilita') introduce regole nuove e positive sui seguenti argomenti:
B - l'impegno all'attivazione di una politica per la formazione e la riqualificazione
professionale;
CONSIDERAZIONI E COMMENTI SUI DIVERSI ARTICOLI
Per meglio comprendere il valore dei risultati e' opportuno ragionare sulla situazione di contesto in cui si e' sviluppata la vertenza e commentare i singoli articoli.
Il contesto
Le controparti, fin dal documento elaborato a Bologna nel luglio 1999, hanno aperto uno scontro pesante con il sindacato, basato, da un lato, sulla considerazione che efficienza e produttivita’ andavano conseguiti intervenendo principalmente sul costo del lavoro, dall’altro, sulla rivendicazione di una liberta’ di impresa troppo a lungo repressa.
Con cio’ respingendo l’idea di concepire un rinnovo contrattuale inserito in un contesto di nuovo sviluppo, di opportunita’ di espansione per il TPL, attivato dai processi di riforma e da una ripresa della politica di investimenti e di destinazione di risorse pubbliche al settore.
Questa strategia e’ stata portata avanti principalmente da Federtrasporti, ma il documento di Bologna è frutto di elaborazione unitaria delle controparti.
In sostanza, a fronte di una piattaforma sindacale che ha puntato, a consolidare le politiche di riforma del settore e delle imprese, con una positiva innovazione sulla tutela del lavoro, le controparti hanno proposto una ricetta inadeguata, senza rinunciare al tentativo di ottenere ulteriori risorse pubbliche.
Questo atteggiamento ha sostanzialmente impedito che il confronto contrattuale si sviluppasse nel merito dei singoli punti; tant’e’ vero che, nel periodo da marzo a settembre ci sono stati pochissimi incontri tra le parti, mentre il Ministero del Lavoro ha faticosamente operato per definire una trama, sulla quale cucire una possibile intesa.
Da parte delle imprese, sono state poste, in realta’, questioni che, in un contesto di confronto e di concertazione delle politiche complessive di settore, trovano anche nel Sindacato un positivo interesse, a partire dal problema del costo dei carburanti.
Appariva, e appare, invece, inaccettabile, la riproposizione di quel patto corporativo che ha sempre caratterizzato le politiche del settore, con le risorse pubbliche sempre pronte a coprire i costi delle intese fra le parti.
Niente di illecito e scandaloso, ma certamente legato al sistema che ha preceduto la riforma e che, sul piano dei risultati, ci ha consegnato il fallimento tecnico, economico e finanziario del settore del TPL.
Il sindacato e i lavoratori, pertanto, si sono trovati a dover fronteggiare sia le posizioni preconcette sul contratto, sia il peso di aver rifiutato il patto corporativo proposto dalle controparti.
Inoltre, l’attivazione dei processi di riforma ha ridimensionato il ruolo del Governo ed ha reso protagonisti Regioni ed Enti Locali, molto spesso in passato alleati del sindacato nel rivendicare dal Governo nuove politiche del settore, nuove risorse e impegni concreti per la soluzione dei contratti nazionali.
Peraltro, le differenze e pregiudiziali di alcuni grandi comuni, nella fase della pre-intesa, si sono allargate alle regioni, che hanno assunto un atteggiamento molto defilato fino al punto di voler mettere in discussione la parte economica dell'intesa, giudicata troppo onerosa.
Il CCNL ha sancito la sconfitta dell’offensiva ideologica e neocorporativa delle controparti, facendo Regioni ed Enti Locali, ha sancito un ruolo del Governo sia nella continuita’ diuna prevalere le ragioni della piattaforma sindacale, ha avviato il coinvolgimento di politica nazionale del settore, sia nella garanzia rispetto al rinnovo contrattuale.
Ma, soprattutto, ha confermato il ruolo ed il peso del contratto nazionale in un settore caratterizzato da un forte decentramento politico-amministrativo, nonche’ oggetto di rottura degli assetti monopolistici a favore della competizione e della concorrenza per il mercato, anche fra nuovi soggetti imprenditoriali.
Il rapporto tra piattaforma e risultati
Nella parte politica e di premessa della piattaforma le OO.SS. proponevano i seguenti argomenti:
ALIQUOTE E INVESTIMENTI
Impegno del Governo per l’allineamento delle aliquote contributive e previdenziali e per un ulteriore sviluppo degli investimenti per materiale rotabile e infrastrutture su ferro.
Nel mese di dicembre con la legge n. 472 e con la finanziaria entrambe le questioni hanno trovato risposta positiva: questo è un importante risultato della mobilitazione e dell’iniziativa del sindacato, subito applicato perché già dal mese di gennaio 2000 i lavoratori hanno trovato in busta paga £ 60.000 lorde medie in più. Mentre e' in arrivo il Decreto relativo al 1999.
Accordo per una corretta attuazione della riforma e per un riconoscimento del ruolo del sindacato attraverso un serio e concreto impegno del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali.
Nella premessa del Protocollo del 14 dicembre fra Governo, Regioni, imprese e OO.SS., soprattutto ai commi 5 e 8 viene confermato l’impegno con un ruolo attivo del Governo ed un ruolo ben delineato delle Regioni.
Nel capitolo "Si conviene che" del medesimo protocollo 14 dicembre c’e’ un rafforzamento di questi concetti ai commi 1, 4 e 9; nell’accordo sul sistema concertativo questa problematica trova risposta nei compiti della sede nazionale e della sede regionale di concertazione. In questo ambito deve essere valorizzato il ruolo riconosciuto al sindacato per l’attuazione delle politiche di riforma.
Tutti questi contenuti sono stati confermati da Regioni ed Enti locali con l'accordo per il rinnovo del CCNL.
INTESA PER RELAZIONI SINDACALI POSITIVE
Necessita’ di un sistema concertativo a tutti i livelli e di relazioni industriali piu’ equilibrate.
Su questo argomento sono stati sottoscritti due protocolli/intese che sono inseriti, a pieno titolo, nell’accordo per il CCNL "per farne parte integrante e sostanziale" , non soltanto come impegni di natura politica. Particolarmente significativi, a questo proposito, i seguenti punti:
Strumenti per esigere il rispetto del CCNL
Vengono confermati e rafforzati i due livelli di contrattazione, con obbligo di confronto a livello aziendale su riorganizzazione e ristrutturazione, mentre viene individuata una importante e nuova funzione di verifica - a livello territoriale – sul rispetto del CCNL da parte delle imprese.
Aumentare il numero dei passeggeri
Operare perche’ la riforma del settore e la riorganizzazione del sistema e delle imprese punti ad aumentare il numero dei passeggeri.
Su questo aspetto viene fatto un particolare richiamo nei seguenti punti:
Accordo preciso sulla garanzia dell’unicita’ contrattuale nel quadro dei processi di riforma e di riorganizzazione.
Su questo argomento sono stati acquisiti impegni concreti sui seguenti punti:
questi impegni sono rafforzati da un disegno contrattuale che, da una parte, prevede una nuova struttura del CCNL articolata in una parte generale ed in parti specifiche per ogni area produttiva, dall’altra parte, prevede una nuova classificazione.
TUTELA DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE
Vengono individuate procedure certe riguardanti le politiche di tutela dell'occupazione e della professionalita’.
Questo argomento e’ uscito dal limbo degli impegni politici generici, per diventare accordo contrattuale. Particolarmente significativi risultano i seguenti punti:
Peraltro, partendo dalla condivisione dell’obiettivo dell’efficienza, della competitivita’ e della riduzione strutturale dei costi, le imprese avvieranno il confronto con il sindacato sulle tematiche della riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale senza ricorrere ad atti unilaterali.
Individuazione dei criteri equilibrati per la selezione delle imprese.
Su questo argomento ci sono, tra gli altri, due richiami specifici:
- comma 6 del capitolo "si conviene che" del Protocollo del 14 dicembre
- comma 2 del sistema concertativo che invidua i compiti della sede regionale di concertazione.
Il capitolo sulle politiche formative e' molto positivo e qualificante rispetto alle novita' ed ai cambiamenti che interesseranno il settore nel futuro e perche' propone di costituire strumenti concreti di intervento.
Gli aumenti retributivi (Art. 10)
Dentro la voce miglioramenti del trattamento economico devono essere considerati:
La quota una-tantum di L. 1.500.000 si aggiunge al milione gia' erogato ad aprile, viene erogata a dicembre per 1.000.000 e gennaio per 500.000.
Dal punto di vista della busta paga piu' pesante occorre considerare la riduzione della aliquota contributiva, ormai strutturale, per circa 60-70 mila lire medie.
La classificazione (art. 2)
E' la quarta riforma della classificazione che riguarda la categoria, ma e' la prima che non ha dovuto attendere una legge per essere applicata, grazie alla legge 270 del 1988 che ha delegificato tutta la normativa sulla materia.
In passato le tabelle delle qualifiche sono state approvate con la legge 858 e con la legge 30.
Abbiamo tenuto fede al principio scritto e approvato in piattaforma di realizzare una classificazione che per le aree produttive riguardanti l'esercizio non comportasse differenze fra vecchie e nuove retribuzioni, mentre per le aree degli uffici e della manutenzione occorreva tener conto dei CCNL di riferimento (commercio e metalmeccanici). In questo modo abbiamo pagato il prezzo dell'unicita' contrattuale, pur salvaguardando (con gli ad personam), il trattamento dei lavoratori in forza.
Le novita' piu' significative rispetto al passato riguardano:
La normativa generale, invece, rispecchia quelle che hanno caratterizzato il passato perche' legate ad aspetti giuridici di tutela del lavoratore e di salvaguardia delle prerogative dell'azienda.
Riassetto del Salario (Art. 3)
Come nel passato, la nuova classificazione impone un lavoro di rimodulazione di tutte le voci del salario nazionale.
Sul piano sindacale ci sembra di poter valorizzare due aspetti:
Questo favorisce non solo la possibilita' di riformare il salario aziendale conservando voci diverse da prestazioni effettive e premio di risultato, ma anche di stabilire nel CCNL (sostenuto dalla legge) quali voci compongono il salario aziendale.
Per quanto riguarda l'assorbimento degli ad personam, valga il seguente esempio:
Il meccanismo di assorbimento e' divenuto obbligatorio per evitare che, soprattutto nel caso di avanzamento automatico, si realizzi tra lavoratori oggi in servizio una differenza dovuta al valore di "ad personam" che non viene assorbito.
Esempio:
op. qualif. 1 op. qualif. 2
tabellare 1.022.000 1.168.000
contingenza 1.033.152 1.039.009
T D R 80.000 91.429
SCATTI 249.270 286.368
AD PERS. 184.824 ====
TOTALE 2.569.246 2.584.806
Prendendo come base teorica due lavoratori al massimo degli scatti (per comodità di confronto), quello che avanza raggiunge il collega con un aumento reale di £. 15.560, a causa dell’assorbimento del valore "ad personam".
Senza tale assorbimento, il lavoratore che avanza prende la stessa retribuzione del collega, ma aggiunge a questa il valore della quota "ad personam" di £. 184.284.
Non ci e' sembrata una situazione facilmente gestibile.
Area della mobilita' (Art. 4)
Questa area produttiva e' regolata dalle norme dell'art. 4 e da quelle particolari contenute nell'Allegato A).
Ci sembra opportuno valorizzare i seguenti aspetti:
Le norme contrattuali e le retribuzioni per questa area riguardano le analoghe norme del CCNL Commercio, attualmente applicato nella generalita' delle aziende che svolgono attivita' ausiliarie e di parcheggio.
Orario di lavoro (Art. 6)
Alle lettere a), b), c), d) e f) vengono confermate le intese sottoscritte il 2 marzo scorso.
In generale possiamo dire che:
In particolare, alla lettera e) vengono precisati i poteri sindacali di esame preventivo e di verifica successiva dell'equilibrio fra minimi e massimi nel turno nonche' nella cadenza corretta di riposi periodici con possibilita' di aprire un contenzioso sull'argomento.
Sugli stessi problemi e' prevista una possibilita' di intervento del livello regionale.
Mercato del lavoro (Art. 7)
La normativa su questa materia e' ampia e complessa, pertanto sui singoli aspetti e' preferibile andare alla lettura dei testi.
Ma, ci sembra opportuno sottolineare il valore della premessa che introduce le diverse norme, perche' propone una visione coordinata ed integrata della problematica, individua uno strumento nazionale di confronto, impone alle imprese di operare dopo aver informato preventivamente il sindacato aziendale (su questioni che le leggi istitutive e la maggior parte dei CCNL non prevedono).
Nel merito dei singoli punti possiamo dire di aver operato per:
Da questo punto di vista e' significativa la norma sul part-time, l'obbligo di formazione per i CFL, la preventiva informazione/formazione del lavoratore temporaneo sull'assetto della rete aziendale, sulla struttura e su tutto cio' che gli consente di lavorare bene e in sicurezza per se' e per gli altri.
Sull'apprendistato abbiamo ridotto il periodo a 30 mesi, previsto un periodo di formazione che va da 80 a 120 ore/anno, stabilito una retribuzione che riduce la sola paga tabellare nazionale, lasciando invariata contingenza, TDR ed altre eventuali voci nazionali.
Reperibilita' (Art. 9)
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle competenti OO.SS. l’istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive.
Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere pregiudicato il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro.
Dichiarazione di esigibilita' (Art. 11)
Le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3, punto 4) e nell'Accordo preliminare, punto 4, terza e quarta alinea, considerata l'attuale fase di profondo mutamento del settore, che richiede efficienti revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani di impresa volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell'offerta di trasporto e al conseguente sviluppo delle attività gestite, convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora oggetto di confronto aziendale per l'applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello.
In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si pervenisse a livello aziendale alle intese previste dal presente accordo, verrà attivata la procedura di cui all’art. 2 dell’accordo nazionale 7.2.91.
Inscindibilita' delle norme contrattuali (Art. 12)
Le disposizioni del presente Accordo, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo.
Commento agli artt. 11 e 12
Queste norme sono significative e importanti perche' nel caso dell'art. 11 ultimo comma viene evitato il tentativo di centralizzare il confronto (le imprese volevano portarlo fino al Ministero del Lavoro per il lodo) mantenendo tutto nell'ambito delle attuali procedure di raffreddamento del conflitto.
L'ultimo comma dell'art. 12 e' utile perche' rafforza la normativa esistente evitando strane interpretazioni sul superamento di regole contrattuali.
Nota sulle tabelle 1 e 2
In linea di principio il lavoro tecnico sulle tabelle ha consentito di mantenere invariato il valore dell'aumento anche considerando le varie voci che compongono la retribuzione nazionale (vedi sopra).
La ragione sta nel fatto che con la definizione dei nuovi valori di stipendio, emergono differenze su tre voci:
Per evitare di avere tre differenti voci ad personam, in capo allo stesso lavoratore, questi tre valori sono stati sommati e, di conseguenza, per ogni situazione di anzianita' individuale e' stato costruito un valore, evidenziato nella tabella 2. Questo meccanismo poteva essere evitato operando sul congelamento degli scatti già maturati, con un risultato identico sul piano sostanziale.
TABELLE RELATIVE AI VALORI PREESISTENTI DI:
LIV. RETR. TAB. CONTINGENZA TDR SCATTI(A.P.A.)
1 1.610.398 1.055.667 141.509 73.444
2 1.474.410 1.047.567 129.560 67.242
3 1.345.577 1.039.391 118.239 61.367
4 1.238.218 1.031.632 108.805 56.470
5BIS 1.188.117 1.027.995 104.571 54.186
5 1.138.015 1.026.277 100.000 51.900
6 1.030.656 1.020.438 90.566 47.004
7 901.823 1.014.580 79.245 41.129
8 801.620 1.008.027 70.445 36.559
9 715.733 1.002.922 62.893 32.642
NUOVA CLASSIFICAZIONE PARAMETRALE
|
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI |
A |
B |
C |
D |
|
|
P |
RETRIBUZIONE |
INDENNITA' |
A.P.A. |
T.D.R. |
|
|
A |
TABELLARE |
DI CONTINGENZA |
1 |
||
|
R. |
+ E.D.R. |
||||
|
RESPONSABILE UNITA' AMM.VA /TECNICA COMPLESSA |
250 |
1.825.000 |
1.074.240 |
74.188 |
142.857 |
|
PROFESSIONAL |
230 |
1.679.000 |
1.065.738 |
68.253 |
131.429 |
|
CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA / TECNICA |
230 |
1.679.000 |
1.065.738 |
68.253 |
131.429 |
|
COORDINATORE DI ESERCIZIO Ex Coordinatore Movimento e Traffico 3°L. |
210 |
1.533.000 |
1.057.963 |
62.318 |
120.000 |
|
COORDINATORE |
210 |
1.533.000 |
1.057.963 |
62.318 |
120.000 |
|
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) |
210 |
1.533.000 |
1.057.963 |
62.318 |
120.000 |
|
CAPO UNITA' TECNICA |
205 |
1.496.500 |
1.057.963 |
60.834 |
117.143 |
|
COORDINATORE DI UFFICIO |
205 |
1.496.500 |
1.057.963 |
60.834 |
117.143 |
|
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) |
202 |
1.474.600 |
1.057.963 |
59.944 |
115.429 |
|
SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO |
193 |
1.408.900 |
1.050.204 |
57.273 |
110.286 |
|
ADDETTO ALL'ESERCIZIO Ex Addetto Movimento e Traffico (AMT) 4° L. |
193 |
1.408.900 |
1.050.204 |
57.273 |
110.286 |
|
CAPO STAZIONE |
193 |
1.408.900 |
1.050.204 |
57.273 |
110.286 |
|
ASSISTENTE COORDINATORE |
193 |
1.408.900 |
1.050.204 |
57.273 |
110.286 |
|
TECNICO DI BORDO |
190 |
1.387.000 |
1.050.204 |
56.383 |
108.571 |
|
MACCHINISTA (Pos.4) |
190 |
1.387.000 |
1.050.204 |
56.383 |
108.571 |
|
CAPO OPERATORI |
188 |
1.372.400 |
1.046.568 |
55.789 |
107.429 |
|
MACCHINISTA (Pos.3) |
183 |
1.335.900 |
1.046.568 |
53.888 |
104.571 |
|
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) Nuovo livello - dopo 21 anni guida |
183 |
1.335.900 |
1.046.568 |
53.888 |
104.571 |
|
OPERATORE CERTIFICATORE |
180 |
1.314.000 |
1.044.849 |
53.415 |
102.857 |
|
COORDINATORE DELLA MOBILITA' |
178 |
1.299.400 |
1.044.849 |
52.822 |
101.714 |
|
COLLABORATORE DI UFFICIO |
175 |
1.277.500 |
1.044.849 |
51.986 |
100.000 |
|
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) Ex 5° Livello - Dopo 16 anni di guida |
175 |
1.277.500 |
1.044.849 |
51.986 |
100.000 |
|
OPERATORE TECNICO |
170 |
1.241.000 |
1.044.849 |
50.448 |
97.143 |
|
ADDETTO ALLA MOBILITA' |
170 |
1.241.000 |
1.044.849 |
50.448 |
97.143 |
|
MACCHINISTA (Pos.2) |
165 |
1.204.500 |
1.039.009 |
48.964 |
94.286 |
|
CAPO TRENO (Pos.3) |
165 |
1.204.500 |
1.039.009 |
48.964 |
94.286 |
|
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) |
160 |
1.168.000 |
1.039.009 |
47.726 |
91.429 |
|
OPERATORE DI GESTIONE |
158 |
1.153.400 |
1.039.009 |
47.726 |
90.286 |
|
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) Ex 6° Livello - Dopo 9 anni di guida |
158 |
1.153.400 |
1.039.009 |
47.726 |
90.286 |
|
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE |
158 |
1.153.400 |
1.039.009 |
47.726 |
90.286 |
|
CAPO TRENO (Pos.2) |
158 |
1.153.400 |
1.039.009 |
47.726 |
90.286 |
|
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) |
155 |
1.131.500 |
1.033.152 |
45.996 |
88.571 |
|
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA |
154 |
1.124.200 |
1.033.152 |
45.700 |
88.000 |
|
MACCHINISTA (Pos.1) |
153 |
1.116.900 |
1.033.152 |
45.403 |
87.429 |
|
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA' |
151 |
1.102.300 |
1.033.152 |
44.809 |
86.286 |
|
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) |
143 |
1.043.900 |
1.033.152 |
42.435 |
81.714 |
|
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) |
140 |
1.022.000 |
1.033.152 |
41.545 |
80.000 |
|
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) Ex 7° Livello - Livello di ingresso |
140 |
1.022.000 |
1.033.152 |
41.545 |
80.000 |
|
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) |
140 |
1.022.000 |
1.033.152 |
41.545 |
80.000 |
|
CAPO TRENO (Pos.1) |
140 |
1.022.000 |
1.033.152 |
41.545 |
80.000 |
|
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) |
139 |
1.014.700 |
1.033.152 |
40.776 |
79.429 |
|
OPERATORE DELLA MOBILITA' |
138 |
1.007.400 |
1.033.152 |
40.776 |
78.857 |
|
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA |
135 |
985.500 |
1.026.599 |
40.061 |
77.143 |
|
OPERATORE DI SCAMBI CABINA |
135 |
985.500 |
1.026.599 |
40.061 |
77.143 |
|
OPERATORE DI UFFICIO |
130 |
949.000 |
1.026.599 |
38.578 |
74.286 |
|
OPERATORE DI MANUTENZIONE |
130 |
949.000 |
1.026.599 |
38.578 |
74.286 |
|
COLLABORATORE DI ESERCIZIO |
129 |
941.700 |
1.026.599 |
38.281 |
73.714 |
|
OPERATORE DI MANOVRA |
123 |
897.900 |
1.026.599 |
36.974 |
70.286 |
|
CAPO SQUADRA AUSILIARI |
121 |
883.300 |
1.021.495 |
35.907 |
69.143 |
|
OPERATORE GENERICO |
116 |
846.800 |
1.021.495 |
34.423 |
66.286 |
|
AUSILIARIO |
110 |
803.000 |
1.021.495 |
32.779 |
62.857 |
|
100 |
730.000 |
1.015.000 |
29.675 |
57.143 |
|
P |
P |
|||||||||
|
A |
PRECEDENTI FIGURE PROFESSIONALI |
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI |
A |
PERSONAM |
PERSONAM |
PERSONAM |
PERSONAM |
PERSONAM |
PERSONAM |
PERSONAM |
|
R. |
R. |
A.P.A. 0 |
A.P.A. 1 |
A.P.A. 2 |
A.P.A. 3 |
A.P.A. 4 |
A.P.A. 5 |
A.P.A. 6 |
||
|
225 |
ANALISTA DI SISTEMI |
PROFESSIONAL |
230 |
148.094 |
153.286 |
158.477 |
163.669 |
168.860 |
174.052 |
179.243 |
|
206 |
ANALISTA PROGRAMMATORE |
COORDINATORE DI UFFICIO con parametro ad esaurimento |
207 |
163.742 |
169.623 |
175.503 |
181.384 |
187.265 |
193.146 |
199.026 |
|
188 |
CAPO TECNICO |
CAPO UNITA' TECNICA |
205 |
15.708 |
16.241 |
16.775 |
17.308 |
17.841 |
18.374 |
18.908 |
|
188 |
CAPO UFFICIO |
COORDINATORE DI UFFICIO |
205 |
15.708 |
16.241 |
16.775 |
17.308 |
17.841 |
18.374 |
18.908 |
|
188 |
PROGRAMMATORE |
SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO |
193 |
117.924 |
122.018 |
126.113 |
130.207 |
134.301 |
138.395 |
142.490 |
|
188 |
ASSISTENTE 1° cl. ex. c.c.n.l. 23.7.76 ad esaurimento |
ex ASSISTENTE 1° CON PARAMETRO ad esaurimento |
193 |
117.924 |
122.018 |
126.113 |
130.207 |
134.301 |
138.395 |
142.490 |
|
173 |
CAPO OPERAI |
CAPO OPERATORI |
188 |
23.157 |
23.838 |
24.519 |
25.200 |
25.881 |
26.562 |
27.243 |
|
173 |
ASSISTENTE / PROGRAMMATORE JUNIOR / CAPO TURNO OPER. |
COLLABORATORE DI UFFICIO |
175 |
127.204 |
131.688 |
136.172 |
140.656 |
145.139 |
149.623 |
154.107 |
|
159 |
OPERAIO TECNICO / CAPO SQUADRA OP. / COORD. MAN. ARM. |
OPERATORE TECNICO |
170 |
39.872 |
41.324 |
42.777 |
44.229 |
45.682 |
47.134 |
48.587 |
|
159 |
ADDETTO OPERATIVO DI GESTIONE e/o STAZIONE |
OPERATORE DI GESTIONE |
158 |
140.169 |
144.344 |
148.518 |
152.693 |
156.867 |
161.042 |
165.216 |
|
159 |
SEGRETARIO / OPERATORE CED / CAPO SALA REG. DATI |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) |
155 |
169.640 |
175.544 |
181.448 |
187.352 |
193.255 |
199.159 |
205.063 |
|
144 |
AGENTE OPERATIVO DI MOVIMENTO e/o GESTIONE |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) |
143 |
128.256 |
132.825 |
137.394 |
141.962 |
146.531 |
151.100 |
155.669 |
|
144 |
ADDETTO A PRATICHE AMMINISTRATIVE |
LAVORATORI DA RIQUALIFICARE con parametro ad es. |
140 |
151.870 |
157.329 |
162.788 |
168.247 |
173.706 |
179.165 |
184.624 |
|
144 |
OPERAIO QUALIFICATO |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) |
140 |
151.870 |
157.329 |
162.788 |
168.247 |
173.706 |
179.165 |
184.624 |
|
126 |
CAPO MANOVRA |
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA |
135 |
35.922 |
36.990 |
38.057 |
39.125 |
40.193 |
41.261 |
42.328 |
|
126 |
OPERATORE SCAMBI CABINA |
OPERATORE DI SCAMBI CABINA |
135 |
35.922 |
36.990 |
38.057 |
39.125 |
40.193 |
41.261 |
42.328 |
|
126 |
IMPIEGATO GENERICO |
OPERATORE DI UFFICIO |
130 |
75.279 |
77.831 |
80.382 |
82.934 |
85.485 |
88.037 |
90.588 |
|
126 |
OPERAIO GENERICO |
OPERATORE DI MANUTENZIONE |
130 |
75.279 |
77.831 |
80.382 |
82.934 |
85.485 |
88.037 |
90.588 |
|
112 |
CAPO SQUADRA MANOVALI |
CAPO SQUADRA AUSILIARI |
121 |
23.338 |
23.991 |
24.643 |
25.295 |
25.947 |
26.600 |
27.252 |
|
126 |
VERIFICATORE |
OPERATORE GENERICO CON PARAMETRO ad esaurimento |
121 |
151.226 |
156.448 |
161.670 |
166.893 |
172.115 |
177.337 |
182.559 |
|
112 |
COORDINATORE AUSILIARI / ADD. MAN. / ADD. ARM. |
OPERATORE GENERICO |
116 |
62.695 |
64.831 |
66.967 |
69.103 |
71.239 |
73.375 |
75.511 |
|
112 |
CENTRALINISTA |
AUSILIARIO |
110 |
109.924 |
113.704 |
117.485 |
121.265 |
125.046 |
128.826 |
132.607 |
|
100 |
PORTIERE / USCIERE / MANOVALE / GUARDIANO |
AUSILIARIO GENERICO |
100 |
86.028 |
88.995 |
91.962 |
94.929 |
97.896 |
100.863 |
103.830 |
|
PRECEDENTI FIGURE PROFESSIONALI |
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI |
RETRIB. |
INDENNITA' DI |
A.P.A. |
T.D.R. |
|||||
|
TABELLARE |
CONT. + EDR |
1 |
||||||||
|
206 |
ANALISTA PROGRAMMATORE |
COORDINATORE DI UFFICIO con parametro ad esaurimento |
207 |
1.511.100 |
1.057.953 |
61.361 |
118.286 |
|||
|
188 |
COORDINATORE DI STAZIONE |
COORDINATORE FERROVIARIO con parametro ad esaurimento |
207 |
1.511.100 |
1.057.953 |
61.361 |
118.286 |
Chiarimenti applicativi dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000
In data odierna le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, hanno sottoscritto un verbale di riunione con le Associazioni Datoriali ASSTRA e ANAV, che allegano in copia, per definire i chiarimenti applicativi, condivisi, dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 per il rinnovo del CCNL.
Unitamente all’intesa, sono state predisposte e sottoscritte ulteriori due tabelle denominate "Allegato 3" e "Allegato 4", che sono da considerare, al pari delle note di chiarimento, parte integrante del su menzionato Accordo Nazionale.
La tabella "Allegato 3", fermo restando il valore percepito dagli interessati degli altri istituti contrattuali in essere, va applicata per determinare la retribuzione tabellare con l’aumento contrattuale a decorrere da 1 gennaio 2001, dei lavoratori a Contratto di Formazione e lavoro già in forza alla data del 27 novembre 2000.
Fino all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro, la tabella retributiva "Allegato 3" resterà applicata a questi lavoratori, per i quali, restano in ogni caso invariate sia le norme transitorie, sia le norme relative alla determinazione degli eventuali trattamenti ad personam ove previsti.
La tabella "Allegato 3" va inoltre utilizzata per determinare gli eventuali assegni ad personam relativi alle qualifiche non definite dalla precedente tabella "Allegato 2".
Per semplificare inoltre le procedure per il calcolo delle retribuzioni per i nuovi lavoratori assunti a Contratto di Formazione e Lavoro, dopo la firma dell’Accordo nazionale del 27 novembre 2000, è stata predisposta la tabella "Allegato 4", comprendente i valori minimi tabellari, la contingenza più l’EDR e il TDR.
Facciamo inoltre presente che con il verbale di riunione odierno, abbiamo corretto l’errore di trascrizione della precedente tabella "Allegato 2," per la voce "contingenza + EDR", relativa al parametro 207, che pertanto è pari a £ 1.057.963 e non come riportato, £ 1.057.953.
Le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, consapevoli della complessità della fase applicativa dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 relativo al rinnovo del CCNL di categoria e alla nuova classificazione del personale, sono a disposizione delle strutture periferiche per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.
Verbale di riunione
Addi 25 gennaio 2001 presso la sede dell'ASSTRA, si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA e ANAV e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti al fine di chiarire e completare il contenuto dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri. A tale scopo le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 dell'intesa predetta, hanno convenuto quanto segue:
|
L'art. 2, lett. A, punto 4: |
al primo periodo l'espressione "a decorrere dalla data di applicazione" deve intendersi "dalla data di decorrenza"; |
|
L'art. 2, lett. A, punto 6: |
al terzo periodo l'espressione "in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova classificazione" deve intendersi "in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione"; |
|
L'art. 2, lett. A, punto 8: |
al secondo periodo l'espressione "data di applicazione" deve intendersi "data di decorrenza"; |
|
L'art. 2, lett. D, punto 1: |
l'espressione "in servizio il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione" deve intendersi " in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione"; |
|
L'art. 2, lett. D, punto 2: |
l'espressione "30 giorni prima della data predetta" deve intendersi "30 giorni prima della data di applicazione della nuova classificazione; |
|
L'art. 2, lett. D, punti 7/8/9: |
al primo alinea, primo periodo, l'espressione "data di applicazione" deve intendersi "data di decorrenza", al secondo alinea l'espressione "data di applicazione" deve intendersi "data di decorrenza"; |
|
|
L'art. 3, punto 1: |
l'espressione "a decorrere dalla data di applicazione" deve intendersi "dalla data di decorrenza"; |
TAB. ALL. 3
Tabella da valere per il computo dei nuovi trattamenti ad personam non definiti nella tabella allegata 2, nonché per la retribuzione tabellare da erogare dal 1° gennaio 2001 ai C.F.L. in servizio alla data del 1° gennaio 2001 assunti in data anteriore al 27 novembre 2000
|
Livello |
Retribuzione tabellare al 31.12.00 |
Retribuzione tabellare dal 1.1.01 |
|
1° |
1.610.398 |
1.808.511 |
|
2° |
1.474.410 |
1.655.794 |
|
3° |
1.345.577 |
1.511.112 |
|
4° |
1.238.218 |
1.390.545 |
|
5° bis |
1.188.117 |
1.334.281 |
|
5° |
1.138.015 |
1.278.015 |
|
6° |
1.030.656 |
1.157.448 |
|
7° |
901.823 |
1.012.766 |
|
8° |
801.620 |
900.236 |
|
9° |
715.733 |
803.783 |
