Art.13
Preavviso
I
termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese, sono i seguenti:
a)
fino a cinque anni di servizio compiuti:
per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1^ e 2^
60 giorni di calendario
per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3^
45 giorni di calendario
per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4^
30 giorni di calendario
b)
oltre i cinque anni e fino a dieci anni
di servizio compiuti:
per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1^ e 2^
90 giorni di calendario
per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3^
60 giorni di calendario
per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4^
45 giorni di calendario
c)
oltre i dieci anni di servizio compiuti:
per
i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1^ e 2^
120 giorni di calendario
per
i lavoratori appartenenti all’area professionale 3^
75 giorni di calendario
per
i lavoratori appartenenti all’area professionale 4^
60 giorni di calendario
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni. E' in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.
Ai
sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al
lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della
retribuzione, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente,
comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.