ACCORDO
NAZIONALE
PER
LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
NELLE
AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
(categoria
degli autoferrotranvieri ed internavigatori)
tra
FEDERTRASPORTI
FENIT
e
FILT
CGIL
FIT
CISL
UILTRASPORTI
‑ visto il protocollo Governo‑Parti sociali del 23 luglio 1993;
‑ considerata, altresì, per le associazioni aderenti alle
confederazioni firmatarie, la disciplina generale in materia di rappresentanze
sindacali unitarie contenuta negli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993
e del 29 settembre 1994;
‑ preso atto che, essendo la partecipazione alle elezioni della R.S.U.
aperta ad altre associazioni sindacali, le OO.SS. firmatarie del presente
accordo dichiarano che agevoleranno tale partecipazione nello spirito del
presente accordo e del protocollo del 23 luglio 1993;
si conviene
sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, denominate
R.S.U., nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (autofiloferrotranvie,
autolinee in concessione, navigazione interna lagunare, navigazione interna
lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri ed aeree assimilate, per atto di
concessione alle ferrovie).
In ogni azienda esercente servizi pubblici di trasporto, la R.S.U. è la
struttura unitaria sindacale di base e costituisce l'organo unitario del
rapporto diretto tra lavoratori e sindacati.
La R.S.U. deve concretizzare l'iniziativa sindacale con particolare riguardo
alle specifiche condizioni di lavoro degli addetti e, pertanto, subentra in ogni
fattispecie di settore e unità organizzativa aziendale alle strutture
preesistenti (commissioni interne, consigli unitari di azienda, R.S.A.)
gestendo, sempre ed esclusivamente per le materie dell'area aziendale ad essa
demandate, le prerogative ad essa riconosciute nei contratti collettivi, come
specificato nel presente accordo.
La R.S.U., provvede a convocare assemblee d'azienda o d'impianto secondo
quanto previsto dal presente accordo al fine di dibattere i problemi che
investono le condizioni di lavoro della categoria sia sul piano normativo ché
ambientale, nonchè di illustrare le linee generali e particolari di politica
sindacale delle Confederazioni ai vari livelli.
PARTE PRIMA
MODAL1TA
DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
1. ‑ Ambito ed
iniziativa per la costituzione
1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituita in ogni
azienda con più di 15 dipendenti ad iniziativa delle associazioni sindacali
stipulanti il protocollo del 23 luglio 1993 e che abbiano stipulato o aderito
all' a. n. 7 febbraio1991.
2. Hanno altresì potere d’iniziativa, le associazioni sindacali di cui al
punto 4, lettere a) e b), parte seconda del presente accordo.
3. In fase di prima applicazione, l'iniziativa di cui al primo comma deve,
di norma, essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del
presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, sarà esercitata almeno
tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il/i rappresentante/i
per la sicurezza di cui all'art.18, comma 6 del D.Lgs. 626/94 e all'accordo
nazionale sui rappresentanti per la sicurezza del 28.3.1996, ù/sono indicato/i
contestualmente alla costituzione della R.S.U. e tra i suoi componenti.
2. ‑
Composizione
1. Alla costituzione della R.S.U. si procede assegnando i seggi in misura
proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno concorso
alla competizione elettorale.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle varie categorie
professionali operanti nel settore al fine di garantire un'adeguata composizione
della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza
di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. ‑ Numero dei
componenti
1.Il numero dei componenti la R.S.U. non può superare:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano fino a
70 dipendenti;
b) 5 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 71 a
100 dipendenti;
c) 7 componenti per, la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 101
a 150 dipendenti;
d) 9 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 151 a
200 dipendenti;
e) 12 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 201
a 500 dipendenti;
f) 15 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 501
a 1000 dipendenti;
g) 40 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 1001
a 2500 dipendenti;
h) 70 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 2501
a 3000 dipendenti;
i) 80 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 3001
a 4000 dipendenti;
l) 90 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 4001
a 6000 dipendenti;
m) 120 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da
6001 a 10000 dipendenti;
n) 150 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano più
di 10000 dipendenti;
ai fini di cui sopra si considerano dipendenti gli agenti di ruolo presenti in azienda, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, esclusi gli stagionali.
2. Nelle aziende con oltre 200 dipendenti potranno essere costituiti
organismi di coordinamento in base alle intese definite dalle OOSS dei
lavoratori stipulanti il presente accordo, tra i componenti la R.S.U., con il
compito di rappresentare la R.S.U. di fronte alla direzione aziendale, per le
materie di interesse aziendale generale e di convocare formalmente le riunioni
della stessa R.S.U.
3. Nei limiti numerici complessivi di cui al comma 1 l'insieme degli addetti
all'impianto interessato (officina, direzione, deposito, scalo, ecc,) è
rappresentato da uno o più componenti la R.S.9. eletto/i nei vari gruppi
omogenei o aree professionali; l'entità numerica dei componenti varia a seconda
della consistenza dell'organico del luogo di lavoro.
4. Resta inteso che, in ogni azienda. non dovrà essere costituita più di
una R.S.U.
5. Per quanto riguarda le aziende miste associate alla Federtrasporti, le
parti, a livello locale,applicheranno quanto definito al primo comma,
verificando la coerenza con le eventuali soluzioni in atto negli altri settori
presenti nell'azienda stessa.
4 ‑ Diritti,
permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
1. I componenti della R.S.U. subentrano ai dirigenti r.s.a. nella titolarità
dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle
disposizioni legislative e contrattuali, fatto salvo il disposto di cui all'art.
19 dell' 11 aprile 1995.
2. È comunque confermato, in favore delle associazioni sindacali che ne
hanno i requisiti, il diritto di indire, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, lettera h) dell'a.n. 7.2.1991, l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro, per 5 delle 10 ore annue retribuite.
3. Per quanto attiene il diritto a permessi sindacali non retribuiti e il
diritto di affissione si conferma altresì quanto rispettivamente previsto dagli
art. 30, ultimo comma, e 26 del c.c.n.l. 23.7.1976.
5. ‑ Compiti e
funzioni
1. La R.S.U. subentra alle r.s.a. nella titolarità dei poteri e
nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di
legge e di contratto nazionale salvo quanto disposto al successivo comma. Le
parti procederanno, nell'ambito del rinnovo del C.C.N.L., ad una ridefinizione
del complesso della materia propria dell'area aziendale.
2.La R.S.U. concorre con le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL
territorialmente competenti titolari della contrattazione aziendale alla stipula
del contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie proprie dell'area
aziendale, con le procedure, tempi, modalità !e nei limiti che saranno
stabiliti in sede di contrattazione nazionale in applicazione dell'art. 16,
comma 1, dell.' a.n. 11.4.1995.
6. ‑ Durata e
sostituzione nell'incarico
1. La R.S.U. resta in carica per tre anni, e ciascuno dei componenti può
essere rieletto.
In caso di mancato
rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a
tre mesi, le strutture territoriali di categoria superiore intervengono per
promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l'accordo
necessario, trascorso un ulteriore periodo di tre mesi, la struttura di
categoria di livellò superiore indice le elezioni per il rinnovo delle R.S.U.
sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, la R.S.U. si considera decaduta.
2. In caso di dimissioni dall'incarico di componente la R.S.U. o di
risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le sostituzioni dei componenti la R.S.U. non possono concernere un numero
superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente
obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente
accordo.
4. Ove, a seguito di mutamenti nella concessione di linee,
nell'organizzazione dei servizi o nei sistemi di esercizio, si verifichino delle
modifiche non marginali e non temporanee del numero dei dipendenti dell'azienda,
si procederà entro 2 mesi alla rideterminazione del numero dei componenti della
R.S.U. esisterete o, in casi di particolare rilevanza, alla elezione di una
nuova R.S.U.
7. ‑ Decisioni
1. Le decisioni relative a materie di competenza della R.S.U. sono assunte
dalla stessa in base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS. dei
lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. ‑ Clausola
di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente accordo o
che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19 della legge 20/5/1970 n. 300, e ogni
altra struttura sindacale aziendale comunque denominata.
2. Le strutture aziendali di cui al comma precedente già esistenti devono
pertanto considerarsi decadute all'atto di costituzione della R.S.U.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO
ATTUATIVO PER LA ELEZIONE DELLE R.S.U.
1. ‑ Modalità
di indizione delle elezioni
1. Almeno tre mesi prima la scadenza del mandato della R.S.U. le
associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima del presente accordo,
congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno ad indire le elezioni mediante
comunicazione da inviare alla direzione aziendale e da affiggere
nell'apposi‑ albo/i che l'azienda metterà a disposizione per l'occasione.
Il termine per la presentazione delle liste. è di 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata
alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Nella composizione della R.S.U., dovendo tener conto delle specificità
professionali dei lavoratori addetti, il corpo elettorale dell'impianto sarà
suddiviso proporzionalmente in gruppi omogenei e/o in aree professionali;
qualora in un impianto l'esiguità del numero dei lavoratori non consentisse il
raggiungimento del quoziente previsto, tutti i lavoratori appartenenti ad un
unico gruppo omogeneo, presenti nei vari impianti dell'azienda, saranno
accorpati elettoralmente ed assegnati all'impianto più rispondente alle
esigenze funzionali e professionali rappresentate.
2. ‑ Quorum per
la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo favoriranno la
più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alla stessa abbia preso parte più della metà
dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione
elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in
ordine ala validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a
determinare.
3. ‑ Elettorato
attivo e passivo
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori (a tempo determinato ed
indeterminato) dipendenti dell'azienda alla data delle elezioni (esclusi i
dirigenti).
2. Sono eleggibili o designabili i lavoratori a tempo indeterminato, non in
prova, dipendenti dell'azienda (esclusi i dirigenti).
4. ‑
Presentazione delle liste
1. Le strutture competenti a presentare le liste sono le seguenti:
a) Le Associazioni sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo e
quelle stipulanti o aderenti al C.C.N.L. autoferrotranvieri e all'a.n. 7.2.1991.
FILT, FIT e UILT
presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal
Preambolo Unitario CGIL-CISL-UIL intangibile di cui all'intesa quadro CGIL-CISL-UIL dell' 1.3.91.
Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri ed
internavigatori della FILT CGIL - FIT CISL e UILTRASPORTI decidono che le tre
liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un'unica scheda
preceduta dal Preambolo Unitario. I settori autoferrotranvieri ed
internavigatori della FILT CGIL - FIT CISL e UILTRASPORTI si impegnano, senza
alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale
nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce;
b) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto
ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente, sottoscrivendo due copie di
identico verbale, i contenuti del presente accordo e della vigente
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi di
trasporto (attualmente A.N. 7.2.91 e accordi aziendali attuativi).
Una copia del verbale di
cui sopra deve essere inviata alla direzione aziendale prima della affissione
delle liste.
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori aventi diritto
al voto pari al 5% del totale degli stessi.
I lavoratori aventi
diritto potranno firmare per una sola lista. In caso contrario la firma è nulla
di diritto in tutte le liste nelle quali la stessa è stata apposta.
Per quanto riguarda i
quadri, la percentuale di cui sopra va riferita al complesso dei lavoratori
dell'azienda individuati come quadri ai sensi della vigente disciplina
contrattuale nazionale in materia.
2. Se le associazioni sindacali di cui alla lettera b) del precedente comma intendono indire le elezioni della R.S.U.,
le modalità previste dai numeri 1) e 2) della precedente lett. b)
sono anticipate al momento della relativa comunicazione. Per la
presentazione della lista resta fermo il termine stabilito al punto 1, parte
seconda.
3. Nel caso che lavoratori aderenti ad una organizzazione si presentino alle
elezioni sotto altra sigla, le strutture territoriali di settore interessate ne
sconfesseranno ogni appartenenza.
4.Ogni associazione sindacale si impegna a presentare una sola lista.
5. – Candidati
1.Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i
membri della commissione elettorale.
2.Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista
3. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato
risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale procederà
all'annullamento della candidatura su tutte le liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il doppio
del numero dei componenti la R.S.U.
6. ‑
Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto, svolgimento della
consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni
sindacali presentatrici delle liste, la commissione elettorale.
2. La commissione elettorale è composta da non candidati e in modo
paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra.
3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e gli
scrutatori di cui al successivo punto 8.
7. ‑ Compiti
della commissione
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo
la sua completa integrazione e comunque non prima della scadenza del termine di
cui al punto 1, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse
ai requisiti previsti del presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale;
d) comunicare la dislocazione, il giorno c l'orario di apertura e chiusura
dei seggi;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere, su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di
liste.
8. ‑ Scrutatori
1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24
ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. ‑ Affissioni
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori a cura della commissione elettorale mediante affissione nell'albo/i
di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
10. ‑
Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il
voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per
interposta persona.
11. ‑ Schede
elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la
loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dai presidenti del seggio.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione
della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
12. ‑
Preferenze
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista da lui votata.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del
candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente
come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a
liste differenti, rende nulla la scheda.
4. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di
liste differenti, considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
13. ‑ Modalità
della votazione
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione
elettorale previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere
a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del
servizio.
2. Qualora le circostanze lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare sotto ogni aspetto la segretezza del voto e garantendo, di norma, la
contestualità della votazione stessa.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo/i esistente/i presso le
aziende, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. Le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, agevoleranno la
partecipazione al voto dei lavoratori addetti al movimento e turnisti.
14. ‑
Composizione del seggio elettorale
1. Il seggio elettorale è composto dal presidente nominato dalla
commissione elettorale di cui al punto 6 e dagli scrutatori di cui al punto 8.
15. ‑
Attrezzatura del seggio elettorale
1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un' urna
elettorale idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elet‑
tori aventi diritto al voto presso di esso e validato dalla commissione
elettorale.
16. ‑
Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto dovranno esibire al presidente
del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le
operazioni elettorali.
17. ‑ Compiti
del presidente del seggio elettorale
II presidente del seggio elettorale farà apporre all'elettore nell'elenco
di cui al punto 16 la firma accanto al suo nominativo.
18. ‑
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali in tutti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni verrà consegnato ‑ unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) ‑ alla commissione elettorale che, in caso che più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio verbale. .
3. La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi
i verbali) trasmesso dai seggi: il piego sigillato, dopo la definitiva convalida
della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la
direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre
mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale.
19. ‑
Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi
sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Sul 33% totale dei seggi, allo scopo di rafforzare la solidarietà fra i
Sindacati Confederali, tutta la parte di pertinenza di CGIL, CISL e UIL, quale
che sia la percentuale di ciascuna Organizzazione verrà conteggiata
complessivamente e ripartita fica CGIL, CISL e UIL in misura paritetica.
3. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno
attribuiti in ragione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in
caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
20. ‑ Ricorsi
alla commissione elettorale
1. La commissione elettorale, sulla base del risultati di scrutinio, procede
alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione
stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza
che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende
confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma la commissione ne dà
atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini di cui al comma
precedente, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo
nel verbale di cui al primo comma la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,
sempre a cura della commissione elettorale, all'associazione datoriale di
categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
21. ‑ Comitato
dei garanti
1. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello
territoriale, da usa membro designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali, presentatrici di liste, da un rappresentante designato
dall'associazione datoriale di categoria di appartenenza, ed è presieduto dal
direttore dell'U.R.L.M.O. o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro
il termine perentorio di dieci giorni.
22. ‑
Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
1. La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U., una volta
definiti gli eventuali ricorsi sarà comunicata per iscritto alla direzione
aziendale ed alla associazione nazionale datoriale cui aderisce l'azienda, a
cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
23. ‑ Revoca
dei componenti la R.S.U.
1. È prevista la revoca del mandato al rappresentante eletto a seguito di
motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale.
La richiesta di revoca deve essere dibattuta e accettata con voto, da almeno due
terzi i componenti. la R.S.U.
24. ‑
Adempimenti della direzione aziendale
1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione
elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a
consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
PARTE
TERZA
NORMA
TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
25. ‑ Norma
transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che gli esiti delle elezioni
effettuate fino alla data della presente regolamentazione si intendono
transitoriamente confermati sino alla loro scadenza e comunque non oltre il
31/12/96.
26. ‑
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente regolamentato si richiamano le disposizioni
degli Accordi interconfederale del 20 dicembre 1993 e
del 29 settembre 1994.
2. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti stipulanti, previo preavviso pari a 4 mesi.
3. Le parti convengono che, qualora intervenga una nuova disciplina
legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, ancorché parzialmente,
la materia del presente accordo, si procederà ad un riesame dello stesso al
fine di verificare la corrispondenza con i contenuti della normativa
sopravvenuta.
4. Le parti concordano altresì che dall'applicazione del presente accordo
non devono comunque derivare, per ogni singola azienda, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli già in atto per gli stessi istituti.
5. Le norme del Titolo IV del C.C.N.L. 23.7.1976, non compatibili con la
presente norma e con l'art. 19 1.300/70, così come riformulato a seguito
all'esito referendario, si intendono abrogate.
FEDERTRASPORTI
FILT ‑ CGIL
FENIT
FIT ‑ CISL
UILTRASPORTI
************************************************************************************************
Rappresentante
dei Lavoratori
per
la
Sicurezza
Il giorno 28 del mese di
marzo dell'anno 1996
tra
Federtrasporti
Fenit
e
Filt
Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti
‑ visto il decreto legislativo 19 settembre 1954, n. 626 che, nel
disciplinare la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, demanda alla
contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
‑ ritenuto di dover corrispondere positivamente agli orientamenti
partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
‑ considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (artt.
18, 19 e 20) si ispira a criteri di partecipazione ed intende così contribuire
al superamento di posizioni di conflittualità;
si conviene quanto segue
1. ‑ Il
rappresentante per la sicurezza
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende
saranno promosse iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la
identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
2. ‑ Aziende
fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto
dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione
elettiva.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a
redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al
datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti della azienda e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contralto a tempo indeterminato
dipendenti della azienda.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dal’art.
19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a
12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30
ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere
b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ogni azienda riceverà il verbale di elezione del rappresentante per la
sicurezza e trasmetterà il nominativo eletto all'organismo paritetico così
come sarà definito e con le modalità previste da successivo accordo. In via
transitoria, il nominativo dell'eletto verrà comunicato all'associazione
nazionale dei datori di lavoro firmatari del presente accordo.
3. ‑ Aziende
con più di 15 dipendenti
Aziende da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti nel numero dei componenti
della R.S.U. si individua un rappresentante per la sicurezza.
Aziende con più di 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti il numero di
rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale numero è ricompreso nel numero dei
componenti la R.S.U., così come definita dall'accordo nazionale del 28.3.96.
Permessi
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
i rappresentanti per la sicurezza utilizzeranno, per l'esercizio delle loro
funzioni, permessi retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)
ed 1) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede aziendale le parti procederanno all'assorbimento, sino a
concorrenza, delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza
eventualmente già riconosciute per lo stesso titolo.
Procedure
per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
All'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a rappresentante per
la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per
l'elezione della R.S.U.
La procedura di elezione è quella applicata per l'elezione della R.S.U.
Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. ovvero siano ancora operanti
le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante
per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro un mese dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la
sicurezza è/sono
designato/i dai componenti della R S.U. al loro interno.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia' sta ancora costituita (e fino a tale
evento) il rappresentante/i per la sicurezza è/sono elevo/i dai lavoratori al
loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di
dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentate per la sicurezza
esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60
giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste
per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione
medesima.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato con le modalità previste dall'accordo nazionale 28.3.96 sulle
RSU, alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione all'organismo
paritetico che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista
dall'accordo nazionale di cui sopra.
4. ‑
Attribuzione del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la
cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626
del 1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono anche congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli
eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di
formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le
osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione,
apponendo la propria frma sul verbale stesso.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, e
comunque, non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora
individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si
rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. stipulanti il
presente accordo.
5. ‑
Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e
la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.
19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione
dei rischi di cui all'art. 4, comma 2. del D.Lgs. 626/94 custodito presso
l'azienda ovvero unità produttiva ai sensi dell'art.4, comma 3, dello stesso
provvedimento.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si
intendono quelle riferite alle materie previste dal D.Lgs. 626/94.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del principio
di riservatezza.
6. ‑ Formazione
dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Fermo restando quanto previsto negli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 la
formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del
datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi in
ragione di 32 ore lavorative annue.
Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti
materie:
‑ conoscenze generali e sicurezza del lavoro;
‑ conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative
misure di prevenzione protezione;
‑ metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Sulla base della esemplificazione di cui sopra l'azienda promuoverà la
consultazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo sui
contenuti della formazione, e sulle metodologie di insegnamento.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, promuove una integrazione della formazione.
7. ‑ Riunioni
periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 le riunioni
periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi
di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
Ferma restando la validità degli accordi aziendali eventualmente già
sottoscritti in materia, qualora a livello aziendale, sia già prevista una
disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza,
ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi
dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le parti potranno
armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo
riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.
Per quanto non espressamente definito si rinvia agli accordi interconfederali.
In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo
n. 626 del 1994 in tema di costituzione e funzioni degli Organismi paritetici le
parti stipulanti il presente accordo rinviano ad un accordo successivo che terrà
anche conto di quanto disciplinato a livello interconfederale.
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