FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.p.A.

 

 

 

ACCORDO N. 1/2001

                                    del  15 febbraio 2001

 

 

VERBALE Dl ACCORDO

 

 

Addì 5 febbraio 2001 in Milano si sono incontrati:

 

- la Direzione Aziendale. rappresentata dai Signori:

 

ing. Luigi LEGNANI dr. Felice 0RSI, dr. Claudio POLLASTRl, Angelo BASILICO

 

 

E

 

 

-         le Organizzazioni Sindacali Regionali / Territoriali di Milano FILT/CGIL

     FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori:

Mauro  PAGGI,  Ivano  PANZICA,  Gian  Paolo  VOLONTE'.,   Roberto  

     MONTICELLI

 

-      l'organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor:

Antonio MANTOVANI,

 

-    il CO.M.U. "Coordinamento Macchinisti Uniti" F.N.M.E. rappresentato dal

Signor: Giuseppe GOTTARDI

 

-    la R.S.U CGIL -CISL-UIL-FAISA/CISAL COMU di Milano rappresentata dai

Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO1 Marco BORELLI, Valter VOLPI, Giuseppe LIPAROTI, CARA Angelo

 

e, per il Ramo di Milano, hanno convenuto quanto segue:

 

Le parti, nel darsi reciprocamente atto che le allegate tabelle di prima applicazione del nuovo inquadramento per il personale in forza alla data di sottoscrizione del CCNL ed ancora in servizio al 1° gennaio 2001 sono state redatte in coerenza con i dettami di cui aII'art. 2A) punti  2 –3 – 4 – 5 – 6 - 8/2

B) / 2 C) punti da 1/1 a 1/6 e 2 D) e costituiscono pertanto la base attuativa del  contratto stesso anche in ordine alle comunicazioni individuali che dovranno essere inviate ai singoli lavoratori,                                                                     

 

A)   convengono, nel prendere atto della trasformazione in assegno ad personam dell'ex "nuovo terzo elemento salariale" per il personale in forza al 25 luglio 1997, così come disposto daIl'art. 3 punto i lettera h del CCNL 27.11.2000, sulla trasformazione in assegno ad personam dei "residui CAU"  per il personale a tempo indeterminato in forza alla data di effettiva implementazione aziendale del CCNL 27.11.2000;

 

B)   convengono altresì sui correttivi retributivi applicati nell'ambito dell'indennità Compensi Vari, anche mediante specifica attribuzione di quota aggiuntiva all'indennità di funzione, a seguito delle trasformazioni in. assegno ad personam di cui sopra, per figure professionali rivestite alla data del 15 febbraio 2001 e non riconoscibili a personale ivi inquadrato dopo tale data;

 

C)  si impegnano ad adeguare entro il 31/3/2001 la disciplina aziendale in materia di percorsi professionali (e di adeguamenti retributivi) secondo le. previsioni di cui aIl'art. 2 A) punti 3 - 4 - 5 - 12 del CCNL 27.11.2000, in ciò ricomprendendo anche aree e/o qualifiche oggi non immediatamente attribuibili a singoli lavoratori o gruppi di essi (es. area servizi ausiliari per la mobilità e singole qualifiche di altre aree);

 

D)   nell'impegnarsi a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6 punti a), c) ed f) e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto e) del medesimo articolo 6 in materia dl orarIo di lavoro, concordano sulla data del 1° giugno 2001 come data di entrata in vigore del regime delle 17 settimane; tale regime verrà attuato, ferma restando l'articolazione della prestazione lavorativa settimanale su cinque giorni regolata secondo le caratteristiche di organizzazione del lavoro presenti nei diversi servizi aziendali, mediante opportune verifiche tecniche da realizzarsi entro i primi giorni del mese di maggio p.v..

 

E)   convengono sull'adozione integrale delle disposizioni di cui all'art. 7 del CCNL sui rapporti di lavoro flessibili alfine di consentire un piano di assunzioni per i mesi di aprile e maggio, previa informazione in proposito alla RSU aziendale da parte della Direzione;

 

F)   concordano nell'inserire le sopraccitate materie in un percorso di contrattazione di secondo livello che preveda tra l'altro un intervento, in misura da definire ma comunque già, almeno in parte, operante nel corso del 2001, sul valore del ticket mensa fino al limite fiscalmente utile, e l'erogazione di un premio di risultato che sia imperniato da un lato sui dati di redditività aziendale dall'altro faccia riferimento, per le aree professionali più elevate, ad elementi di merito ed a risultati raggiunti in ordine ad obiettivi predefiniti, mentre per le aree professionali operative tenga conto anche degli eventuali incrementi di produttività derivanti da accorpamento o ricomposizione di mansioni e flessibilità. Verranno in questo ambito considerati interventi di qualifiche professionali interessate in data anteriore al maggio del 96 nonché riconfigurazione di istituti aziendali relativamente ad agenti già rivestenti le adeguamenti della struttura contributiva al Fondo Pensione delle Società del Gruppo FNM tenendo conto delle soluzioni adottate dal CCNL.

 

G) In  ordine  all'imminente  riorganizzazione  aziendale,  basata sulla divisionalizzazione,  la Direzione aziendale assume l'impegno ad una riunione informativa con le 00.SS. da tenersi entro febbraio e comunque immediatamente a valle dell'esame della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società,  in ogni caso antecedente l'emanazione degli ordini di servizio attuativi.

 

H) Le parti convengono, infine, di adottare tutte le opportunità previste dal CCNL     per meglio accompagnare il processo di divisionalizzazione, non escludendo, tra dette opportunità, il ricorso alla procedura di cui all'art. 2 A punto 7 del CCNL, qualora se ne ravvisi l'esigenza nell'ambito di una diversa organizzazione del lavoro

 

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