FERROVIE
NORD MILANO ESERCIZIO S.p.A.
ACCORDO N. 1/2001
del 15 febbraio 2001
VERBALE Dl ACCORDO
Addì 5 febbraio 2001 in Milano si sono incontrati:
- la Direzione Aziendale. rappresentata dai Signori:
ing.
Luigi LEGNANI dr. Felice 0RSI, dr. Claudio POLLASTRl, Angelo BASILICO
E
-
le Organizzazioni Sindacali Regionali / Territoriali di
Milano FILT/CGIL
FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai
Signori:
Mauro PAGGI,
Ivano PANZICA,
Gian Paolo
VOLONTE'., Roberto
MONTICELLI
-
l'organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor:
Antonio
MANTOVANI,
- il
CO.M.U. "Coordinamento Macchinisti Uniti" F.N.M.E. rappresentato dal
Signor: Giuseppe GOTTARDI
- la
R.S.U CGIL -CISL-UIL-FAISA/CISAL COMU di Milano rappresentata dai
Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO1 Marco
BORELLI, Valter VOLPI, Giuseppe LIPAROTI, CARA Angelo
e, per il Ramo di Milano, hanno convenuto quanto segue:
Le parti, nel darsi reciprocamente atto che le allegate tabelle di prima
applicazione del nuovo inquadramento per il personale in forza alla data di
sottoscrizione del CCNL ed ancora in servizio al 1° gennaio 2001
sono state redatte in coerenza con i dettami di cui aII'art. 2A) punti
2 –3 – 4 – 5 – 6 - 8/2
B) / 2 C) punti da 1/1 a 1/6 e 2 D) e costituiscono pertanto la base attuativa del contratto stesso anche in ordine alle comunicazioni individuali che dovranno essere inviate ai singoli lavoratori,
A)
convengono, nel prendere atto della trasformazione in assegno ad personam
dell'ex "nuovo terzo elemento salariale" per il personale in forza al
25 luglio 1997, così come disposto daIl'art. 3 punto i lettera h del CCNL
27.11.2000, sulla trasformazione in assegno ad personam dei "residui CAU" per il personale a tempo indeterminato in forza alla data di
effettiva implementazione aziendale del CCNL 27.11.2000;
B)
convengono altresì sui correttivi retributivi applicati nell'ambito
dell'indennità Compensi Vari, anche mediante specifica attribuzione di quota
aggiuntiva all'indennità di funzione, a seguito delle trasformazioni in.
assegno ad personam di cui sopra, per figure professionali rivestite alla data
del 15 febbraio 2001 e non riconoscibili a personale ivi inquadrato dopo tale
data;
C)
si impegnano ad adeguare entro il 31/3/2001 la disciplina aziendale in
materia di percorsi professionali (e di adeguamenti retributivi) secondo le.
previsioni di cui aIl'art. 2 A) punti 3 - 4 - 5 - 12 del CCNL 27.11.2000, in ciò
ricomprendendo anche aree e/o qualifiche oggi non immediatamente attribuibili a
singoli lavoratori o gruppi di essi (es. area servizi ausiliari per la mobilità
e singole qualifiche di altre aree);
D)
nell'impegnarsi a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6 punti a),
c) ed f) e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto e) del medesimo
articolo 6 in materia dl orarIo di lavoro, concordano sulla data del 1° giugno
2001 come data di entrata in vigore del regime delle 17 settimane; tale regime
verrà attuato, ferma restando l'articolazione della prestazione lavorativa
settimanale su cinque giorni regolata secondo le caratteristiche di
organizzazione del lavoro presenti nei diversi servizi aziendali, mediante
opportune verifiche tecniche da realizzarsi entro i primi giorni del mese di
maggio p.v..
E)
convengono sull'adozione integrale delle disposizioni di cui all'art. 7
del CCNL sui rapporti di lavoro flessibili alfine di consentire un piano di
assunzioni per i mesi di aprile e maggio, previa informazione in proposito alla
RSU aziendale da parte della Direzione;
F)
concordano nell'inserire le sopraccitate materie in un percorso di
contrattazione di secondo livello che preveda tra l'altro un intervento, in
misura da definire ma comunque già, almeno in parte, operante nel corso del
2001, sul valore del ticket mensa fino al limite fiscalmente utile, e
l'erogazione di un premio di risultato che sia imperniato da un lato sui dati di
redditività aziendale dall'altro faccia riferimento, per le aree professionali
più elevate, ad elementi di merito ed a risultati raggiunti in ordine ad
obiettivi predefiniti, mentre per le aree professionali operative tenga conto
anche degli eventuali incrementi di produttività derivanti da accorpamento o
ricomposizione di mansioni e flessibilità. Verranno in questo ambito
considerati interventi di qualifiche professionali interessate in data anteriore
al maggio del 96 nonché riconfigurazione di istituti aziendali relativamente ad
agenti già rivestenti le adeguamenti della struttura contributiva al Fondo
Pensione delle Società del Gruppo FNM tenendo conto delle soluzioni adottate
dal CCNL.
G) In
ordine all'imminente
riorganizzazione aziendale,
basata sulla divisionalizzazione, la
Direzione aziendale assume l'impegno ad una riunione informativa con le 00.SS.
da tenersi entro febbraio e comunque immediatamente a valle dell'esame della
proposta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, in
ogni caso antecedente l'emanazione degli ordini di servizio attuativi.
H) Le parti convengono, infine, di adottare tutte le
opportunità previste dal CCNL
per meglio accompagnare il processo di divisionalizzazione, non
escludendo, tra dette opportunità, il ricorso alla procedura di cui all'art. 2
A punto 7 del CCNL, qualora se ne ravvisi l'esigenza nell'ambito di una diversa
organizzazione del lavoro