FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.p.A.

 

                                                                            ACCORDO N 2/2001

                                                                            del 15 febbraio 2001

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Addì 15 febbraio 2001 in Milano si sono incontrati:

 

- la Direzione Aziendale rappresentata dai Signori:

dr. ing. Luigi LEGNANI, dr. Felice ORSI, dr. Claudio POLLASTRI, Angelo BASILICO

 

 

E

 

- le Organizzazioni Sindacali Regionali/Territoriali di Milano FILT/CGIL – FIT/CISL –UlLT/UIL rappresentate dai Signori:

Mauro PAGGI, Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE', Roberto MONTICELLI

 

- l'Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor:              

   Antonio MANTOVANI,

 

- il CO.M.U. "Coordinamento Macchinisti Uniti" F.N.M.E. rappresentato dal Signor:

Giuseppe GOTTARDI

 

- la R.S.U CGIL-CISL-UIL-FAISA/CISAL-COMU di Milano rappresentata dai Signori:

Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO, Marco BORELLI,Valter VOLPI,Giuseppe LIPAROTI, Angelo CARA

 

e,

 

- valutata l'urgenza di addivenire ad un'intesa in tema di ferie arretrate e, più in generale, di regolamentazione del godimento delle ferie ed ex-festività,

 

- ritenuto indispensabile intervenire in tema di concessioni di viaggio.

 

per il Ramo di Milano hanno concordato quanto segue.

 

 

1. REGOLAMENTAZIONE delle FERIE ed EX-FESTIVITA'

 

Considerando i principi discendenti dall'art. 36 della Costituzione, dall’art. 22 dell'Allegato A al RD 148/31, dall'Accordo Nazionale del 27 febbraio 1979, dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981 n. 157, di ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 132 del 24 giugno 1970 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, tenendo conto di quanto specificato nella Circolare INPS n. 186 del 7 ottobre 1999 in tema di obblighi contributivi per i compensi per ferie non godute e della necessità di equo contemperamento tra le esigenze organizzative aziendali e quelle delle/dei dipendenti/agenti alla fruizione delle ferie, le parti, nell'ambito della loro libertà negoziale, regolamentano l'istituto di cui trattasi come appresso specificato.

 

a) A far data dalla competenza decorrente dal 1° gennaio 2001, il diritto al godimento delle giornate di ferie, di "ferie aggiuntive" eventualmente determinate dalla coincidenza del cadere della festività in giornate di SC e/o R, di ex-festività, è esercitato, salva la disposizione di cui ad a 2), entro 12 mesi oltre il termine dell'anno di maturazione.

 

a 1) Per i titoli di cui ad a) è, in via generale, garantita, nell'anno solare, la fruizione di quanto regolato dall'art. 10 del CCNL 12.3.80, così come parzialmente modificato dall'art. 5 del CCNL 27.11.2000, e comunque il godimento di almeno 10 giornate lavorative consecutive (due settimane).

Specificatamente, per il periodo giugno-settembre, è garantita, nell'ambito della programmazione effettuata dai Servizi, alla/aI dipendente la fruizione di almeno 15 giornate lavorative.

 

a 2) Tra le giornate che residuano, oltre quelle di spettanza nazionale di cui ad a1) (21/22 giornate data l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni) per i titoli di cui ad a), possono esserne attribuite un massimo di cinque quali congedi d'ufficio nei periodi ritenuti utili dai servizi aziendali previa comunicazione agli/alle interessati/e.

Per ogni giornata comandata quale congedo d'ufficio viene corrisposta, anche a titolo risarcitorio, apposita maggiorazione denominata "Maggiorazione Congedo d'Ufficio" pari al 15% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal singola/o agente nel mese di erogazione; tale maggiorazione, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.

 

a 3) Entro il primo mese, trascorso il periodo indicato ad a), eventuali residui per ferie, "ferie aggiuntive", ex-festività, verranno automaticamente pagati attraverso l'aggiunta, anche a titolo risarcitorio, alla normale indennità sostitutiva di apposita maggiorazione denominata "Maggiorazione Congedi Residui" pari al 10% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal singola/o agente nel mese di erogazione ; tale maggiorazione, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.

 

b) Le giornate per i titoli di cui ad a) maturate dal 1° gennaio 2000 dovranno essere consumate entro il 31 dicembre 2001; le giornate che residuano al 31 dicembre 2001 vengono automaticamente pagate con le retribuzioni del mese di gennaio 2002 attraverso l'aggiunta, anche a titolo risarcitorio, alla normale indennità sostitutiva di apposita maggiorazione pari al 10% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal singola/o agente nel mese di erogazione; tale maggiorazione, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.

 

c) Le giornate per i titoli di cui ad a) che residuano per gli anni 1998 e 1999, così come risultanti dalla situazione a dicembre 2000, vengono liquidate con le retribuzioni di marzo 2001.

La liquidazione di tali residui avviene attraverso l'aggiunta, anche a titolo risarcitorio, alla normale indennità sostitutiva di apposita indennità pari al 15% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal singola/o agente  all'atto dell'erogazione con esclusione degli aumenti previsti dal CCNL 27.11.2000; tale indennità, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.

 

d) La retribuzione presa a riferimento per la fruizione delle giornate per i titoli di cui ad a) e per l'indennità sostitutiva è quella normale, goduta all'atto della fruizione, in atto nel Ramo di Milano maggiorata del 10%.Tale maggiorazione, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.

 

e) A far data dalla competenza decorrente dal 1° gennaio 2001 il numero delle giornate di ferie per i/e dipendenti neo-assunti/e, più quelle relative alle ex festività di cui alla disciplina dettata dall'Accordo Nazionale 27.2.1979, viene determinato in applicazione dell'art. 10 del CCNL 12.3.80 così come parzialmente modificato dall'art. 5 del CCNL 27.11.2000.

 

 

2. Concessioni di viaggio per i dipendenti e loro familiari

 

A decorrere dal 1° gennaio 2001 vengono abrogate norme contrattuali, disposizioni e prassi relative alle concessioni di viaggio per i dipendenti e loro familiari e sostituite dalla regolamentazione che segue.

 

- Vengono istituiti voucher del valore unitario di L.1 0.000/E 5,16 ciascuno, raccolti in blocchi da 10 voucher e fino ad un massimo di 50 per un controvalore complessivo di L. 500.000/E 258,00.

- I voucher vengono rilasciati, dal Servizio Commerciale, a richiesta del/della dipendente ed hanno validità nel corso dell'anno solare; la loro fruizione è ad esaurimento e non comporta restituzione alcuna al Servizio emittente. Sono utilizzati per l'acquisto, unicamente presso gli impianti della rete sociale di FNME, di qualsiasi tipologia di recapito di viaggio in vigore all'atto dell'acquisto.

 

La spettanza dei voucher ( di cui alla tabella sottoriportata) è, in via generale, in ragione di una concessione per ogni agente e per ogni anno solare, a seconda del carico familiare, considerato a fini fiscali cosi come regolato dall'articolo 12 del T.U.l.R; in via particolare, si specifica che, in ogni caso, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato rientra nel computo delle spettanze anche quando non sia fiscalmente a carico; inoltre, in caso di contemporaneo rapporto di dipendenza dei coniugi, con familiari a carico, dall'Azienda, la sottoriportata tabella è a valere solo per uno dei due riservando all'altro la stessa spettanza prevista per "l'agente senza familiari".

 

                

Carico familiare

Spettanza

Controvalore

Agente senza familiari

1 blocco da 10 voucher

L. 100.000/ E 51,60

Agente con 1 familiare

3 blocchi da 10 voucher

L. 300.000/ E 154,80

Agente con oltre i familiare

o Agente con 1  figlio/a

studente/studentessa a

carico

5 blocchi da 10 voucher

L. 500.000/ E 258,00

                

                  

3. Rideterminazione del contributo aziendale, per i dipendenti, alla Cassa Integrativa

La quota dello 0,50% delle retribuzioni lorde, richiamata al punto XV dell'Accordo Aziendale 11.4.1980 e versata dall'Azienda alla «Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso tra gli Agenti delle Ferrovie Nord Milano Esercizio", viene, a decorrere dal 1° gennaio 2001 incrementata di 20 punti base e quindi portata allo 0,70%.

Le parti concordano che tale incremento (0,20%) sia destinato ai soli soci dipendenti, e per i loro familiari fiscalmente a carico, per finalità inerenti ai contributi connessi con il diritto allo studio.

 

Le parti si impegnano a che i loro rispettivi Consiglieri, nominati nel Consiglio di Amministrazione della "Cassa Integrativa", provvedano all'attuazione di quanto pattuito nell'ambito dei poteri conferiti al Consiglio dall'art. 6 del vigente Statuto.

 

Nota a Margine

 

La disposizione di cui al punto 1/d è per l’intera giornata

e decorrere dalle presenze di marzo 2001

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