FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.p.A.
ACCORDO N 2/2001
del 15 febbraio 2001
VERBALE DI ACCORDO
Addì
15 febbraio 2001 in Milano si sono incontrati:
- la Direzione Aziendale rappresentata dai Signori:
dr. ing. Luigi LEGNANI, dr. Felice ORSI, dr. Claudio POLLASTRI, Angelo
BASILICO
E
-
le Organizzazioni Sindacali Regionali/Territoriali di Milano FILT/CGIL
– FIT/CISL –UlLT/UIL rappresentate dai Signori:
Mauro
PAGGI, Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE', Roberto MONTICELLI
- l'Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor:
Antonio MANTOVANI,
-
il CO.M.U. "Coordinamento Macchinisti Uniti" F.N.M.E.
rappresentato dal Signor:
Giuseppe
GOTTARDI
-
la R.S.U CGIL-CISL-UIL-FAISA/CISAL-COMU di Milano rappresentata dai
Signori:
Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO,
Marco BORELLI,Valter VOLPI,Giuseppe LIPAROTI, Angelo CARA
e,
-
valutata l'urgenza di addivenire ad un'intesa in tema di ferie arretrate e, più
in generale, di regolamentazione del godimento delle ferie ed ex-festività,
-
ritenuto indispensabile intervenire in tema di concessioni di viaggio.
per
il Ramo di Milano hanno concordato quanto segue.
1.
REGOLAMENTAZIONE delle FERIE ed EX-FESTIVITA'
Considerando i principi discendenti dall'art. 36 della
Costituzione, dall’art. 22 dell'Allegato A al RD 148/31, dall'Accordo
Nazionale del 27 febbraio 1979, dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981 n. 157,
di ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 132 del 24 giugno 1970
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, tenendo conto di quanto
specificato nella Circolare INPS n. 186 del 7 ottobre 1999 in tema di obblighi
contributivi per i compensi per ferie non godute e della necessità di equo
contemperamento tra le esigenze organizzative aziendali e quelle delle/dei
dipendenti/agenti alla fruizione delle ferie, le parti, nell'ambito della loro
libertà negoziale, regolamentano l'istituto di cui trattasi come appresso
specificato.
a)
A far data dalla competenza decorrente dal 1° gennaio 2001, il
diritto al godimento delle giornate di ferie, di "ferie aggiuntive"
eventualmente determinate dalla coincidenza del cadere della festività in
giornate di SC e/o R, di ex-festività, è esercitato, salva la
disposizione di cui ad a 2), entro 12 mesi oltre il termine dell'anno di
maturazione.
a 1) Per i titoli di cui ad a) è, in
via generale, garantita, nell'anno solare, la fruizione di quanto regolato
dall'art. 10 del CCNL 12.3.80, così come parzialmente modificato dall'art. 5
del CCNL 27.11.2000, e comunque il godimento di almeno 10 giornate lavorative
consecutive (due settimane).
Specificatamente,
per il periodo giugno-settembre, è garantita, nell'ambito della programmazione
effettuata dai Servizi, alla/aI dipendente la fruizione di almeno 15 giornate
lavorative.
a
2)
Tra le giornate che residuano, oltre quelle di spettanza nazionale di cui ad a1)
(21/22 giornate data l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni) per i
titoli di cui ad a), possono esserne attribuite un massimo di cinque quali
congedi d'ufficio nei periodi ritenuti utili dai servizi aziendali previa
comunicazione agli/alle interessati/e.
Per
ogni giornata comandata quale congedo d'ufficio viene corrisposta, anche a
titolo risarcitorio, apposita maggiorazione denominata "Maggiorazione
Congedo d'Ufficio" pari al 15% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal
singola/o agente nel mese di erogazione; tale maggiorazione, non rientrante nel
concetto di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto
e/o indiretto di legge e/o di contratto.
a
3)
Entro il primo mese, trascorso il periodo indicato ad a), eventuali residui per
ferie, "ferie aggiuntive", ex-festività, verranno automaticamente
pagati attraverso l'aggiunta, anche a titolo risarcitorio, alla normale indennità
sostitutiva di apposita maggiorazione denominata "Maggiorazione Congedi
Residui" pari al 10% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal singola/o
agente nel mese di erogazione ; tale maggiorazione, non rientrante nel concetto
di retribuzione normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o
indiretto di legge e/o di contratto.
b)
Le giornate per i titoli di cui ad a) maturate dal 1° gennaio 2000 dovranno
essere consumate entro il 31 dicembre 2001; le giornate che residuano al 31
dicembre 2001 vengono automaticamente pagate con le retribuzioni del mese di
gennaio 2002 attraverso l'aggiunta, anche a titolo risarcitorio, alla normale
indennità sostitutiva di apposita maggiorazione pari al 10% della Retribuzione
Normale goduta dalla/dal singola/o agente nel mese di erogazione; tale
maggiorazione, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile
ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.
c) Le giornate per i titoli di cui ad
a) che residuano per gli anni 1998 e 1999, così come risultanti dalla
situazione a dicembre 2000, vengono liquidate con le retribuzioni di marzo 2001.
La
liquidazione di tali residui avviene attraverso l'aggiunta, anche a titolo
risarcitorio, alla normale indennità sostitutiva di apposita indennità pari al
15% della Retribuzione Normale goduta dalla/dal singola/o agente
all'atto dell'erogazione con esclusione degli aumenti previsti dal CCNL
27.11.2000; tale indennità, non rientrante nel concetto di retribuzione
normale, non è utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge
e/o di contratto.
d)
La retribuzione presa a riferimento per la fruizione delle giornate per i
titoli di cui ad a) e per l'indennità sostitutiva è quella normale, goduta
all'atto della fruizione, in atto nel Ramo di Milano maggiorata del 10%.Tale
maggiorazione, non rientrante nel concetto di retribuzione normale, non è utile
ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto.
e)
A
far data dalla competenza decorrente dal 1° gennaio 2001 il numero delle
giornate di ferie per i/e dipendenti neo-assunti/e, più quelle relative alle ex
festività di cui alla disciplina dettata dall'Accordo Nazionale 27.2.1979,
viene determinato in applicazione dell'art. 10 del CCNL 12.3.80 così come
parzialmente modificato dall'art. 5 del CCNL 27.11.2000.
2.
Concessioni di viaggio per i dipendenti
e loro familiari
A
decorrere dal 1° gennaio 2001 vengono abrogate norme contrattuali, disposizioni
e prassi relative alle concessioni di viaggio per i dipendenti e loro familiari
e sostituite dalla regolamentazione che segue.
-
Vengono istituiti voucher del valore unitario di L.1 0.000/E 5,16 ciascuno,
raccolti in blocchi da 10 voucher e fino ad un massimo di 50 per un controvalore
complessivo di L. 500.000/E 258,00.
-
I voucher vengono rilasciati, dal Servizio Commerciale, a richiesta del/della
dipendente ed hanno validità nel corso dell'anno solare; la loro fruizione è
ad esaurimento e non comporta restituzione alcuna al Servizio emittente. Sono
utilizzati per l'acquisto, unicamente presso gli impianti della rete sociale di
FNME, di qualsiasi tipologia di recapito di viaggio in vigore all'atto
dell'acquisto.
La
spettanza dei voucher ( di cui alla tabella sottoriportata) è, in via generale,
in ragione di una concessione per ogni agente e per ogni anno solare, a seconda
del carico familiare, considerato a fini fiscali cosi come regolato
dall'articolo 12 del T.U.l.R; in via particolare, si specifica che, in ogni
caso, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato rientra nel computo
delle spettanze anche quando non sia fiscalmente a carico; inoltre, in caso di
contemporaneo rapporto di dipendenza dei coniugi, con familiari a carico,
dall'Azienda, la sottoriportata tabella è a valere solo per uno dei due
riservando all'altro la stessa spettanza prevista per "l'agente senza
familiari".
|
Carico familiare |
Spettanza |
Controvalore |
|
Agente senza familiari |
1 blocco da 10 voucher |
L. 100.000/ E 51,60 |
|
Agente con 1 familiare |
3 blocchi da 10 voucher |
L. 300.000/ E 154,80 |
|
Agente con oltre i familiare o Agente con 1
figlio/a studente/studentessa a carico |
5 blocchi da 10 voucher |
L. 500.000/ E 258,00 |
3.
Rideterminazione del contributo aziendale, per i dipendenti, alla Cassa
Integrativa
La quota dello 0,50% delle retribuzioni lorde,
richiamata al punto XV dell'Accordo Aziendale 11.4.1980 e versata dall'Azienda
alla «Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso tra gli Agenti delle Ferrovie Nord
Milano Esercizio", viene, a decorrere dal 1° gennaio 2001 incrementata di
20 punti base e quindi portata allo 0,70%.
Le parti concordano che tale incremento (0,20%) sia
destinato ai soli soci dipendenti, e per i loro familiari fiscalmente a carico,
per finalità inerenti ai contributi connessi con il diritto allo studio.
Le parti si impegnano a che i loro rispettivi
Consiglieri, nominati nel Consiglio di Amministrazione della "Cassa
Integrativa", provvedano all'attuazione di quanto pattuito nell'ambito dei
poteri conferiti al Consiglio dall'art. 6 del vigente Statuto.
La disposizione di cui al punto 1/d è per
l’intera giornata
e decorrere dalle presenze di marzo 2001