ACCORDO N. 3/2001

                                                                            del 17 luglio 2001

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì in Milano si sono incontrati:

 

- La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Marco PIURI, Dott. Ing. Luigi LEGNANI, Dott. Felice ORSI, Dott. Ing. Angelo COLZANI, Dott. Mario LONARDONI, Dott. Claudio POLLASTRI, Angelo BASILICO

 

- Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL - FIT/CISL - UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE', Roberto MONTICELLI,

 

- l'Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio MANTOVANI,

 

- Il CO.M.U. "Coordinamento Macchinisti Uniti" FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI,

 

- Le R.S.U. di Milano rappresentate dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARlO, Marco BORELLI, Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI, Longino BERTUZZO,

 

 

ed hanno convenuto quanta sotto enunciate

 

 

Rilevata L’'opportunità di operare affinché FNME, nell'ambito di una più generale ristrutturazione del gruppo FNM, possa affrontare con successo gli scenari aperti dalla liberalizzazione del mercato orientando la sua strategia verso la valorizzazione delle risorse umane e degli asseti materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio culturale, tecnico e valoriale a partire dai quale e possibile costruire una prospettiva di crescita del proprio ruolo sviluppando la capacita di rispondere con efficienza ed efficacia alle sfide del mercato;

 

rilevato altresì:

 

- che tale capacità richiede, in particolare, la flessibilità delle strutture e dei modelli organizzativi un forte orientamento al risultato sia in termini economici che di qualità dei servizi offerti;

 

- che in quest'ottica sono stati avviati i processi di divisionalizzazione che consentono l’univoca definizione dei compiti e delle responsabilità nella gestione delle dinamiche organizzative oltre a determinare una struttura più idonea a cogliere le opportunità più funzionali in termini di alleanze;

 

- che questi processi saranno caratterizzati dalla separazione tra le attività di gestione e sviluppo della rete e le attività di trasporto nelle diverse articolazioni che potranno assumere;

 

- che lo sviluppo di tale assetto organizzativo consente da subito l’adozione generalizzata del modello " cliente - fornitore interno" come strumento per orientare le relazioni tra le strutture divisionali nel senso di maggiore efficienza e qualità delle prestazioni fornite;

 

- considerate che i decreti legislativi attuativi della riforma del settore del trasporto pubblico locale fissano al 2004 la data dalla quale dovranno essere affidati i servizi con procedura concorsuale;

 

- considerate altresì che l’azienda, avendo ottenuto la licenza ad operare sulla rete nazionale ai sensi del D.P.R. 146/99 e della L.388/2000, sarà in grado di attivare su tale rete servizi commerciali ed in particolare servizi merci;

 

- preso atto che il C.d.A. della Società ha deliberate di avviare lo sviluppo dell'attività nel settore delle merci;

 

LE PARTI

 

- evidenziano la necessita di accompagnare la fase di transizione che l’azienda è chiamata ad affrontare con la coesione di tutte le sue componenti attorno agli obiettivi strategici mediante la gestione di relazioni industriali capaci di far crescere la consapevolezza intorno ai processi attraverso la condivisione delle soluzioni nel rispetto della tempestività delle decisioni richiesta da! nuovi scenari;

- si riconoscono nel sistema di relazioni industriali così come tratteggiato dall'art. 1 e rafforzato dagli artt. 11 e 12 del C.C.N.L 27.11.2000,

 

 

E CONCORDANO IL SEGUENTE

 

 

ACCORDO QUADRO

 

 

1. VALIDITA’

 

II presente accordo di secondo livello e valido per il Ramo di MILANO e regola in termini programmaticI e realizzativi la dinamica evolutiva di quanto statuito in premessa per il periodo terminante con il 31 dicembre 2003.

 

2. I PROCESSI EVOLUTIVI DELLA SOCIETA' E LO SVILUPPO DEL KNOW-HOW PER IL MERCATO COMPETITIVO.

 

Le parti prendono atto del processi evolutivi che, nel periodo di vigenza del presente accordo, interesseranno la struttura e I'organizzazione di F.N.M.E. a seguito degli scenari pIù sopra richiamati e ne condividono gli obiettivi finalizzati ad assicurare le migliori opportunità di sviluppo della società.

 

Condividono, dato il carattere intrinsecamente dinamico di tali processi, di prevedere, con opportune periodicità, specifici momenti di informazione e confronto che ne garantiscano un adeguato monitoraggio e gli eventuali interventi negoziali che si rendessero necessari.

 

Le parti concordano che per affrontare il mercato, da subito nel settore merci, e dal 2004 nel t.p.l., e indispensabile sviluppare nel periodo di validità del presente accordo il know-how aziendale per acquisire capacita competitiva; in particolare ritengono fondamentali i seguenti fattori critici di successo:

- La qualità del servizio offerto.

- La formazione e valorizzazione del personale.

- L'efficienza e la flessibilità dei modelli organizzativi.

- L'orientamento al risultato.

- La capacita di presidio del mercato.

 

3. IL MERCATO DI RIFERIMENTO

 

Le parti concordano di assumere il mercato di riferimento, illustrate nell'Allegato 1 al presente accordo che ne forma parte integrante, quale strumento orientatore, programmatico ed organizzativo/realizzativo, del percorso di avvicinamento alla fase di completa liberalizzazione del settore.

 

4. IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE

 

Le parti, sulla base degli elementi informativi in loro possesso alla data di sottoscrizione del presente accordo, prendono atto che I'esecuzione di alcuni degli interventi infrastrutturali e tecnologici più rilevanti (quadruplicamento Cadorna - Bovisa, interramento Castellanza, raddoppio Rescaldina - Busto , potenziamento Vanzaghello - Novara e nodo di Novara , potenziamento Saronno - Seregno , potenziamento alimentazione elettrica e relative condutture , DCO intera rete ecc.) interesserà l’arco della sua vigenza.

 

Dal punto di vista operativo/organizzativo tali interventi comportano:

-    La progressive centralizzazione delle funzioni di gestione e supervisione supportata da sistemi tecnologici evoluti.

-    La gestione della fase della realizzazione degli interventi.

-          L'adeguamento dei processi manutentivi.

 

5. IL RINNOVO DELLA FLOTTA DEI TRENI

 

Le parti sulla base degli elementi informativi in loro possesso alla data di sottoscrizione del presente accordo, prendono atto che proseguirà, nell'arco della sua vigenza, il rinnovo del materiale rotabile e che, dal punto di vista gestionale, assumono particolare rilevanza i seguenti fattori:

-    La gestione delle forniture.

L'adeguamento dei processi manutentivi.

 

6. OBIETTIVI

 

Le parti concordano la seguente articolazione degli obiettivi:

 

6.1 Gestione della fase di start-up del servizio merci.

 

6.2 Gestione della eventuale integrazione dei servizi passeggeri nei termini indicati al punto 1.1 dell'Allegato 1.

 

6.3    Organizzazione delle strutture di formazione dedicate alle esigenze indotte dai processi di cui all'Allegato 1.

 

6.4    Rispetto della conformità degli standard relativi alla qualità, alla redditività ed alla produttività che verranno assunti quali indicatori da considerare ai fini dei premi di risultato da corrispondere oltre I'esercizio 2001, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto nei Contratti di Servizio e nella Carta della Mobilita.

 

6.5 Sviluppo di strumenti organizzativi ed operativi coerenti con l’obiettivo del punto precedente e con le esigenze di capacita competitiva necessaria per affrontare le regole del mercato.

 

6.6    Sviluppo di strumenti organizzativi e gestionali finalizzati a perseguire i migliori standard di sicurezza, affidabilità e disponibilità della rete tenendo conto del procedere degli interventi di potenziamento infrastrutturale e di adeguamento tecnologico e finalizzati, in particolare, al rispetto delle prescrizioni contenute nei Contralto di Programma.

 

Le parti concordano altresì che gli obiettivi sopra richiamati saranno perseguiti con un organico complessivo di 2000 unita.

Tale organico non comprende il personale dedicato all'attività merci coinvolto nella fase di sviluppo.

 

7. CRITERI PER GLI INTERVENTI DI SETTORE.

 

Considerati, da un lato, gli obiettivi complessivi di cui al precedente punto 6 e, dall'altro, la necessita di effettuare immediati interventi mirati alla fase di avvio del servizio merci - con le conseguenti ricadute in termini di attivazione di un processo coinvolgente anche adeguamenti organizzativi generali - le parti, rinviando per le specificazioni di dettaglio ad una successiva fase di negoziazione divisionale/direzionale con le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, concordano sui seguenti criteri per gli interventi di settore.

 

7.1 Resa media convenzionale per la determinazione del rapporto turno/organico.

 

Considerato che la prestazione nell'arco delta settimana avviene su 5 giorni, le parti concordano di determinare in almeno 215 giornate la resa media convenzionale annua utile per stabilire il rapporto turno/organico.

 

7.2    Ottimizzazione della prestazione lavorativa.

 

Le parti, anche in applicazione dell'art. 6 del CCNL 27.11.2000 in materia di orario di lavoro, concordano sulle seguenti determinazioni:

 

a) per il personale di macchina e di scorta e fatto rinvio a quanto contenuto all'Allegato 2 che forma parte integrante del presente accordo; l’attuazione, per il personale di scorta, di quanto previsto in detto allegato, consentirà altresì I'avvio delle attività di supervisione linee e di formazione nell'ambito del Servizio Passeggeri.

 

b) Per il personale operaio I'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro viene determinata in ragione delle necessita organizzative aziendali avvicinando sempre più la prestazione effettiva all'arco temporale di 7 ore e 48 minuti.

Tenuto conto delle esigenze di adeguamento dei processi manutentivi di cui ai punti 4 e 5 si prevedono interventi relativi all'ottimizzazione delle prestazioni notturne.

 

c) L'orario del personale impiegatizio impegnato in attività proprie delle divisioni verrà rimodulato al fine di rispondere pienamente alla loro operatività.

In generate, per il personale impiegatizio, viene ribadita la possibilità di essere inserito nei settori dell'esercizio con contratti part-time.

 

d) Per il personale di manovra sarà prevista I'opportunità di acquisire abilitazioni alla condotta dei treni nell'ambito del deposito e/o di determinati Impianti - che costituiranno titolo preferenziale per lo sviluppo al profilo di Macchinista - ovvero l’ampliamento della professionalizzazione mediante l’abilitazione alle attività commerciali; tale opportunità e rivolta sia agli addetti appartenenti alla Divisione Esercizio Rete sia agli addetti appartenenti alla Divisione Trazione previo accertamento del possesso dei requisiti necessari.

 

e) Per il personale delle stazioni lo sviluppo al profilo di Dirigente di Movimento e rivolto sia agli addetti appartenenti alla Divisione Esercizio Rete sia agli addetti appartenenti alla Divisione Trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari.

 

f) Per il personale delle stazioni con contratto full-time vengono ribaditi i criteri generali in essere di articolazione dei turni mentre per l’'ottimizzazione complessiva delle prestazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro viene ritenuto necessario il ricorso allo strumento del part-time anche ai fini dell'evoluzione delle variabili tecnologiche prospettate al punto 4.

 

g) Per il personale di alcune biglietterie gestite direttamente dalla Divisione Trasporti sarà previsto un modello di impiego tipo "agenzia multiservice", che consentirà uno sviluppo in termini di commercializzazione di prodotti e servizi e garantirà nel contempo la valorizzazione dello spazio stazione.

 

 

8.       INTERVENTI ECONOMICI E CONNESSIONI NEGOZIALI

 

8.1    A fronte di quanto sopra disposto ed anche a titolo di copertura, ad ogni effetto, del periodo intercorrente tra la scadenza dell'accordo di ristrutturazione n° 6 del 10 maggio 1996 e l’'effettività dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti pattuiscono che:

 

a) a decorrere dalle presenze del mese di settembre 2001, II valore del ticket mensa passa da Lire 5.000 (€ 2,58) a Lire 8.000 (€ 4,13); a decorrere dalle presenze del mese di luglio 2003, il valore del ticket mensa passa da Lire 8.000 (€ 4,13)  a Lire 10.000 (€5,16);

b) per il solo anno 2001, per gli agenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo il premio di produzione (pari al 35% dell’importo della tredicesima mensilità ed erogato contemporaneamente ad essa) verra maggiorato "una tantum" nella misura del 15%; tale maggiorazione una tantum non e utile ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contralto;

c) l’allegato 3 mostra il riferimento complessivo di costo degli interventi economici connessi con il presente accordo;

in particolare I'indicazione relativa al costo di Lire 1.280.000.000, a titolo di erogazione di quote/quote aggiuntive inerenti all'I.G.P.S., e connessa con le negoziazioni a livello divisionale/direzionale, da concludersi comunque entro il 30 novembre 2001, legate all'attuazione degli interventi organizzativi di cui al punto 7; resta comunque inteso che l’erogazione di tali quote e direttamente collegata all'effettiva implementazione di tali interventi anche a decorrere nel corso del 2001;

d) anche a fronte di quanto esposto alia lettera c), il valore dell'I.P.P. , a decorrere dalle presenze del mese di gennaio 2002 viene incrementato, per tutte le figure professionali, dell'importo di Lire 1.500; in via particolare, al fine di favorire un recupero di risorse economiche, con pari decorrenza PI.P.P. entrerà per il 50% del suo valore nella base di computo del T.F.R. con ciò abrogando le previdenti disposizioni pattizie;

e) l’'Azienda attuerà una politica di incentivazione retributiva del quadri legata alle valutazioni delle competenze, delle prestazioni e delle posizioni nella struttura.

 

8.2 Le parti si impegnano a che, entro dicembre 2001, venga definita la possibilità di una copertura assicurativa per il personale risultante inidoneo, parzialmente o totalmente, a seguito delle visite di revisione previste dalle normative vigenti; gli oneri derivanti dall’istituzione di tale polizza verranno ripartiti tra Azienda  e stipulanti nella misura che le parti stabiliranno.

 

8.3 II presente accordo e connesso, costituendo con essi un complesso negoziale inscindibile ai fini dell'efficacia e della validità di ognuno, con l’accordo n° 5 relative alla previdenza complementare, con l’accordo n° 6 relative ai percorsi professionali, con l’accordo n° 4 relative al servizio merci.

 

8.4 A dicembre 2001 verranno definiti i criteri per la determinazione del premio di risultato da riconoscersi per gli anni 2002 e 2003, con verifiche del raggiungimento degli obiettivi programmati nei mesi di dicembre di ciascun anno.

 

8.5 L'effettività dell'entrata in vigore del complesso negoziale di cui al punto 8.3 decorre dalla comunicazione all'Azienda della sua approvazione, per parte sindacale, dagli organismi a ciò preposti.

 

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