ACCORDO N. 4/2001

del 17 luglio 2001

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì in Milano si sono incontrati:

 

-La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Marco PIURI, Dott. Ing. Luigi LEGNANI, Dott. Felice ORSI, Dott. Claudio POLLASTRI, Angelo BASILICO

 

E

 

- Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL - FIT/CISL - UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE', Roberto MONTICELLI,

 

- l'Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio

MANTOVANI,

 

- Il CO.M.U. "Coordinamento Macchinisti Uniti" FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI,

 

- Le R.S.U. di Milano rappresentate dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARlO, Marco BORELLI, Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI, Longino BERTUZZO,

 

considerato quanto disposto dall' Accordo Quadro n° 3/2001 e dal suo Allegato in merito al servizio merci,

 

 

LE PARTI

per il Ramo di Milano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

 

a) ai fini dell'implementazione del servizio si reputano necessari i sotto indicati interventi:

- creazione di un nucleo di formatori, accreditati anche da F.S., rispondente alle esigenze di abilitare il personale sia sulla rete F.N.M.E. che sulla rete F.S. e conseguente integrazione delle posizioni di gerarchia rimaste scoperte. La suddetta integrazione, rivestendo carattere di urgenza, verrà da subito attivata relativamente a n. 3 posizioni di gerarchia P.M. che potranno essere ricoperte da macchinisti di parametro sia 190 che 183, salvo valutazioni di ulteriori esigenze;

 

- individuazione, su base volontaria, di un nucleo di almeno 12 macchinisti da abilitare all'effettuazione dei treni merci; (il dimensionamento del nucleo dei macchinisti abilitati determinerà le possibili articolazioni tra turni merci e turni su FNME, con l’obbiettivo di una alternanza tra le due tipologie di turno);

 

- individuazione, su base volontaria, di un nucleo di almeno 6 verificatori abilitati anche ad operare sulla rete F .S.;

 

- individuazione, su base volontaria, di un nucleo di almeno 6 manovratori da abilitare ad operare negli impianti F .S. per le esigenze del servizio merci.

 

b) Il personale che si sarà reso disponibile per la copertura dei fabbisogni produttivi inerenti al servizio merci, potrà essere impiegato in modo promiscuo ai servizi merci ed ai servizi passeggeri su rete FNME in relazione alla effettiva disponibilità di personale in possesso delle abilitazioni richieste.

I periodi (di durata almeno biennale) di effettiva prestazione nel servizio merci e/o in quello promiscuo vengono conteggiati col coefficiente 1,66 ai fini dell’accelerazione temporale del percorso professionale. Specificatamente per il personale di macchina tale accelerazione è indirizzata verso la figura professionale di tecnico di bordo.

 

In ogni caso, al termine della fase di start-up (2 anni) sarà assicurato a tale personale la possibilità di ritornare ad essere impiegato solo in attività da svolgere su rete FNME.

 

c) Il servizio merci, prevedrà un numero massimo di 80 notti annue; agli effetti del conteggio di tale numero per "notte" viene intesa una prestazione di almeno 5 ore consecutive di impegno (comprensive dei tempi complementari) tra le ore 22.00 e le ore 5.00.

 

Di norma, tre “notti” così come sopra determinate, costituiscono saturazione della prestazione settimanale.

 

d) Per la prestazione del personale impegnato in servizio merci, oltre al ticket mensa, all'Indennità di Presenza Parametrata ed all'Indennità Giornaliera Progetti Specifici, (erogate per 5 giorni) ove prevista, verranno riconosciute le seguenti indennità per ogni turno effettuato:

 

- Indennità di Turno Merci, pari a 2 quote di cui alla colonna 1 della tabella allegata all'accordo aziendale n. 8/98;

 

- Indennità Notturna Merci, convenzionalmente computata per ogni turno in ragione di 8 ore e non assorbente l’indennità aziendale per lavoro notturno; essa viene calcolata con i criteri della Maggiorazione Notturna e con le seguenti percentuali: 30% fino alle 8 ore di impegno per turno al lordo dei tempi accessori ovvero 50% oltre le 8 ore di impegno per turno - e fino ad un massimo di 12 - aI lordo dei tempi accessori;

 

- Indennità di Maggior Impegno, pari a 2 quote di cui alla colonna 3 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/98;

 

- Indennità di Diana Intera.

 

Le indennità “Turno Merci” e “Notturna Merci” non rientrano nel concetto di Retribuzione Normale, non sono utili ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge e/o di contratto, salvo TFR.

 

e) - il trattamento retributivo di cui al precedente punto d) assorbe qualsivoglia trattamento normativo/retributivo in atto e connesso al tempo occorrente per recarsi al luogo di inizio della prestazione ovvero per ritornare da quello di fine della stessa;

 

- nella durata della prestazione del personale di macchina rientrano i tempi accessori per preparazione e verifica dei mezzi;

 

- nell’ambito di ciascun turno merci solo eventuali ritardi e/o anomalie, inerenti al servizio, e comportanti impegno supplementare superiore ai 30

minuti, verranno retribuiti come prestazioni straordinarie; resta inteso che, in tali casi, all’eventuale superamento del limite di 12 ore, l’azienda provvederà alla sostituzione del personale coinvolto ed all’approntamento di tutte le misure necessarie per il suo rientro ovvero per il pernottamento;

 

- per il personale di gerarchia impegnato in turni merci non opera, e solo nell’ambito di tali turni, quanto previsto al punto 4 dell’accordo aziendale 30.4.1982 in tema di assorbimento di straordinari, trasferte (diarie intere con o senza dormitorio), diarie ridotte.

 

f) per la fase di immediato avvio del servizio potrà anche essere previsto l’impiego operativo del personale di gerarchia PM già in possesso degli accreditamenti FS; nella sola prima fase potrà essere previsto l’impiego di personale idoneo abilitato sulla rete FS in contratto di collaborazione, in affiancamento temporaneo al personale FNME.

 

g) per la fase di sviluppo si prevede, nel corso del mese di settembre p.v., la selezione e l’assunzione di personale tenendo conto delle specifiche esigenze della suddetta fase. Al fine di assicurare al personale già in forza la priorità nell’accesso agli sviluppi indotti dall’attività merci si darà corso ad una selezione interna.

 

h) Data la caratteristica sperimentale dei presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a rivedersi entro 6 mesi dalla data di attivazione del servizio al fine di riconsiderarne il contenuto e la struttura alla luce delle dinamiche organizzative e  contrattuali nazionali di comparto, che la presenza aziendale nel settore del trasporto ferroviario merci via via comporteranno; le parti concordano sull’opportunità di valutare sulla base dell’esperienza che si acquisirà nel corso della prima fase le possibili evoluzioni dei modelli organizzativi con l’obbiettivo di ricercare le migliori integrazioni delle funzioni. Tali integrazioni delle funzioni saranno valutate, in modo specifico, con riferimento alle figure professionali potenzialmente coinvolgibili nell’organizzazione del servizio (macchinisti, capi treno, manovratori, verificatori, ecc.) nei limiti delle normative regolanti la materia di cui trattasi.

 

i) L’Azienda consegna alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, entro luglio 2001, documento esemplificativo dei turni relativi alla fase di start-up.

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