ACCORDO
N. 4/2001
del
17 luglio 2001
Addì in Milano si sono
incontrati:
-La Direzione Aziendale
rappresentata dai Signori: Dott. Marco PIURI, Dott. Ing. Luigi LEGNANI, Dott.
Felice ORSI, Dott. Claudio POLLASTRI, Angelo BASILICO
E
- Le Organizzazioni
Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL - FIT/CISL - UILT/UIL
rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE', Roberto
MONTICELLI,
- l'Organizzazione Sindacale
FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio
MANTOVANI,
- Il CO.M.U.
"Coordinamento Macchinisti Uniti" FNME rappresentato dal Signor:
Giuseppe GOTTARDI,
- Le R.S.U. di Milano
rappresentate dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARlO, Marco BORELLI,
Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI, Longino BERTUZZO,
considerato quanto disposto
dall' Accordo Quadro n° 3/2001 e dal suo Allegato in merito al servizio merci,
LE
PARTI
per
il Ramo di Milano
CONVENGONO
QUANTO SEGUE
a)
ai fini dell'implementazione del servizio si reputano necessari i sotto indicati
interventi:
-
creazione di un nucleo di formatori, accreditati anche da F.S., rispondente alle
esigenze di abilitare il personale sia sulla rete F.N.M.E. che sulla rete F.S. e
conseguente integrazione delle posizioni di gerarchia rimaste scoperte. La
suddetta integrazione, rivestendo carattere di urgenza, verrà da subito
attivata relativamente a n. 3 posizioni di gerarchia P.M. che potranno essere
ricoperte da macchinisti di parametro sia 190 che 183, salvo valutazioni di
ulteriori esigenze;
- individuazione, su base
volontaria, di un nucleo di almeno 12 macchinisti da abilitare all'effettuazione
dei treni merci; (il dimensionamento del nucleo dei macchinisti abilitati
determinerà le possibili articolazioni tra turni merci e turni su FNME, con
l’obbiettivo di una alternanza tra le due tipologie di turno);
- individuazione, su base
volontaria, di un nucleo di almeno 6 verificatori abilitati anche ad operare
sulla rete F .S.;
- individuazione, su base volontaria, di un nucleo di almeno 6 manovratori da abilitare ad operare negli impianti F .S. per le esigenze del servizio merci.
b)
Il personale che si sarà reso disponibile per la copertura dei fabbisogni
produttivi inerenti al servizio merci, potrà essere impiegato in modo promiscuo
ai servizi merci ed ai servizi passeggeri su rete FNME in relazione alla
effettiva disponibilità di personale in possesso delle abilitazioni richieste.
I periodi (di durata almeno
biennale) di effettiva prestazione nel servizio merci e/o in quello promiscuo
vengono conteggiati col coefficiente 1,66 ai fini dell’accelerazione temporale
del percorso professionale. Specificatamente per il personale di macchina tale
accelerazione è indirizzata verso la figura professionale di tecnico di bordo.
In ogni caso, al termine della fase di start-up (2 anni) sarà assicurato a tale personale la possibilità di ritornare ad essere impiegato solo in attività da svolgere su rete FNME.
c)
Il servizio merci, prevedrà un numero massimo di 80 notti annue; agli effetti
del conteggio di tale numero per "notte" viene intesa una prestazione
di almeno 5 ore consecutive di impegno (comprensive dei tempi complementari) tra
le ore 22.00 e le ore 5.00.
Di norma, tre “notti”
così come sopra determinate, costituiscono saturazione della prestazione
settimanale.
d)
Per la prestazione del personale impegnato in servizio merci, oltre al ticket
mensa, all'Indennità di Presenza Parametrata ed all'Indennità Giornaliera
Progetti Specifici, (erogate per 5 giorni) ove prevista, verranno riconosciute
le seguenti indennità per ogni turno effettuato:
- Indennità di Turno Merci,
pari a 2 quote di cui alla colonna 1 della tabella allegata all'accordo
aziendale n. 8/98;
- Indennità Notturna Merci,
convenzionalmente computata per ogni turno in ragione di 8 ore e non assorbente
l’indennità aziendale per lavoro notturno; essa viene calcolata con i criteri
della Maggiorazione Notturna e con le seguenti percentuali: 30% fino alle 8 ore
di impegno per turno al lordo dei tempi accessori ovvero 50% oltre le 8 ore di
impegno per turno - e fino ad un massimo di 12 - aI lordo dei tempi accessori;
- Indennità di Maggior
Impegno, pari a 2 quote di cui alla colonna 3 della tabella allegata
all’accordo aziendale n. 8/98;
- Indennità di Diana
Intera.
Le indennità “Turno
Merci” e “Notturna Merci” non rientrano nel concetto di Retribuzione
Normale, non sono utili ai fini di alcun istituto diretto e/o indiretto di legge
e/o di contratto, salvo TFR.
e)
- il trattamento retributivo di cui al precedente punto d) assorbe qualsivoglia
trattamento normativo/retributivo in atto e connesso al tempo occorrente per
recarsi al luogo di inizio della prestazione ovvero per ritornare da quello di
fine della stessa;
- nella durata della prestazione del personale di macchina rientrano i tempi accessori per preparazione e verifica dei mezzi;
- nell’ambito di ciascun
turno merci solo eventuali ritardi e/o anomalie, inerenti al servizio, e
comportanti impegno supplementare superiore ai 30
minuti, verranno retribuiti
come prestazioni straordinarie; resta inteso che, in tali casi, all’eventuale
superamento del limite di 12 ore, l’azienda provvederà alla sostituzione del
personale coinvolto ed all’approntamento di tutte le misure necessarie per il
suo rientro ovvero per il pernottamento;
- per il personale di gerarchia impegnato in turni merci non opera, e solo nell’ambito di tali turni, quanto previsto al punto 4 dell’accordo aziendale 30.4.1982 in tema di assorbimento di straordinari, trasferte (diarie intere con o senza dormitorio), diarie ridotte.
f)
per la fase di immediato avvio del servizio potrà anche essere previsto
l’impiego operativo del personale di gerarchia PM già in possesso degli
accreditamenti FS; nella sola prima fase potrà essere previsto l’impiego di
personale idoneo abilitato sulla rete FS in contratto di collaborazione, in
affiancamento temporaneo al personale FNME.
g)
per la fase di sviluppo si prevede, nel corso del mese di settembre p.v., la
selezione e l’assunzione di personale tenendo conto delle specifiche esigenze
della suddetta fase. Al fine di assicurare al personale già in forza la priorità
nell’accesso agli sviluppi indotti dall’attività merci si darà corso ad
una selezione interna.
h)
Data la caratteristica sperimentale dei presente accordo, le parti si impegnano
reciprocamente a rivedersi entro 6 mesi dalla data di attivazione del servizio
al fine di riconsiderarne il contenuto e la struttura alla luce delle dinamiche
organizzative e contrattuali
nazionali di comparto, che la presenza aziendale nel settore del trasporto
ferroviario merci via via comporteranno; le parti concordano sull’opportunità
di valutare sulla base dell’esperienza che si acquisirà nel corso della prima
fase le possibili evoluzioni dei modelli organizzativi con l’obbiettivo di
ricercare le migliori integrazioni delle funzioni. Tali integrazioni delle
funzioni saranno valutate, in modo specifico, con riferimento alle figure
professionali potenzialmente coinvolgibili nell’organizzazione del servizio
(macchinisti, capi treno, manovratori, verificatori, ecc.) nei limiti delle
normative regolanti la materia di cui trattasi.
i) L’Azienda consegna alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, entro luglio 2001, documento esemplificativo dei turni relativi alla fase di start-up.