ACCORDO N. 3/2002

del 31/1/2002

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 31 gennaio 2002 in Milano si sono incontrati:

 

-              La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Ing. Angelo COLZANI, Dott. Felice ORSI, Dott. Ing. Dino SIMEONI, Angelo BASILICO, Roberto CITELLI

 

-               Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE’, Roberto MONTICELLI, Carlo OGGIONI

 

-               l’Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio MANTOVANI

 

-               Il CO.M.U.  “Coordinamento Macchinisti Uniti” FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI

 

-              La R.S.U. di Milano rappresentata dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI, Longino BERTUZZO

 

Premesso che in data 17 Luglio 2001 la Direzione Aziendale, le OO.SS. Regionali e Territoriali e la R.S.U. hanno sottoscritto gli Accordi n. 3/2001, n. 4/2001 e n. 6/2001 in materia di sviluppo e processi evolutivi della Società FNME, di mercato di riferimento, di sviluppo del servizio merci, di percorsi professionali, di interventi organizzativi e di ulteriori connessioni negoziali a livello divisionale/direzionale;

considerato:

-        che il punto 8.1 lettera c) dell’Accordo n. 3/2001 (Accordo Quadro), in riferimento al costo degli interventi economici ed alle connessioni negoziali ivi previsti, ed in particolare in relazione ai progetti specifici, prevede l’erogazione di quote aggiuntive inerenti all’IGPS per un costo complessivo di Lire 1.280.000.000 (€ 661.065), che per il Servizio CONDOTTA viene individuato in Lire 430.000.000 (€ 222.077);

-        che si rende necessario dare attuazione ai punti 6 - Obiettivi - e 7.2 - Ottimizzazione della prestazione lavorativa – di tale Accordo Quadro ed al punto b) dell’Accordo n. 4/2001;

-        che gli interventi mirati agli incrementi di produttività e ad una maggiore flessibilità nella prestazione lavorativa costituiranno indice per l’attribuzione del premio di risultato;

-        che il verbale del 2.1.2002 ha dato attuazione ai nuovi turni di servizio ed alla relativa programmazione conseguente alla soppressione/istituzione di nuovi depositi.

 

 

le parti, considerate le premesse che costituiscono parte integrante del presente accordo,

hanno convenuto quanto sotto enunciato:

 

 

1.            OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

 

1.1            Riorganizzazione turni personale di macchina

a)      I turni del personale di macchina predisposti dal Servizio Condotta nonché verificati dai rappresentanti delle specificità professionali di settore, a valere dalla data del 7.1.2002, sono stati redatti in conformità ai criteri generali previsti dall’Allegato n. 2 dell’Accordo Quadro n. 3/2001 e quelli relativi al regolamento sui tempi accessori, comprensivi delle modifiche sotto riportate. Nella costruzione di detti turni sono state peraltro recepite alcune deroghe, riferite ai tempi accessori, imposte da specifiche necessità tecnico-organizzative.

b)      Tempi accessori approntamento materiale rotabile.

          In applicazione dell’accordo aziendale 17.7.2001 relativamente ai criteri di costruzione dei turni P.M. e nello specifico dei tempi di approntamento ed abbandono del materiale rotabile, e per un processo qualitativo finalizzato ad un maggior controllo nella preparazione del materiale rotabile,  i suddetti tempi, che per tutti i tipi di materiale sono comprensivi di manovra e piazzamenti limitatamente all’Inizio e Fine Turno Macchine, vengono riportati nella seguente tabella:

 

Tempi accessori in minuti:

Inizio Turno Macchine

50

Fine  Turno Macchine

30

Inizio Turno Personale

25

Fine  Turno Personale

15

 

          Le manovre eseguite oltre i tempi previsti dal Turno Personale verranno considerate prestazione aggiuntiva e liquidate con i criteri previsti dal successivo punto 2.2. lettera b1).

 

c)      Indennità per preriscaldamento treni, impegno periodo lavorativo.

          Fatta salva la validità dei turni grafici, nel periodo interessato dall’attività di preriscaldamento prevista da tali turni, i suddetti tempi di approntamento materiale rotabile saranno liquidati con l’indennità già prevista di preriscaldamento treni computata al 67%.

          La Direzione Trazione, in particolare nel periodo di preriscaldamento, si attiverà per garantire la presenza di personale di officina e/o manovra all’inizio del servizio, al fine di assicurare una migliore rispondenza del servizio alle esigenze del cliente.

 

d)             Con l’entrata in vigore della nuova programmazione dei turni viene istituito il nuovo Deposito di Seveso, con conseguente assegnazione di personale, e soppressi i Depositi di Meda ed Erba, con conseguente trasferimento del personale ivi assegnato ad altri depositi. Resta inteso che, qualora tale trasferimento comporti disagio per gli agenti interessati, come previsto dalla disposizione del Servizio Personale n. 16 del 30.11.2000, agli stessi verrà corrisposta la relativa “Indennità cambio residenza di servizio”.  Al personale trasferito dal deposito di Erba al deposito di Asso verrà garantito un trattamento analogo a quello a suo tempo previsto per la soppressione del deposito di Tradate. In caso di successiva riattivazione del deposito di Erba si riserverà un diritto di precedenza, per l’assegnazione a tale deposito, agli agenti in forza presso il deposito di Erba alla data del 2.1.2002.

 

Il precedente punto b) annulla e sostituisce le sole norme corrispondenti sino ad oggi in vigore di cui agli accordi 8 aprile 1963 punti 6 e 7, 12 marzo 1987 punti 1, 2, 5, 6, 8 e 9 e 3 aprile 1987.

 

1.2            Percorso professionale in caso di attività nel servizio merci (Cargo)

Il personale di macchina, ai sensi della lettera b) dell’Accordo n. 4/2001 (Cargo), potrà essere impiegato in modo promiscuo nel servizio merci su rete RFI e nel servizio passeggeri su rete FNME. Ogni anno di effettiva prestazione nel servizio merci e/o in quello promiscuo, con il limite minimo di due anni di prestazione effettiva, avrà valore pari a un anno e otto mesi (coefficiente 1,66), ai fini dell’accelerazione temporale del percorso professionale e sino al raggiungimento del parametro massimo acquisibile – Macchinista par. 190.

Il personale neo-assunto o proveniente da mobilità interna con profilo professionale di Macchinista par. 153 assegnato al servizio merci su rete RFI e/o promiscuo su rete FMNE, in possesso delle previste abilitazioni e/o idoneità, acquisirà  il profilo professionale di Macchinista Par. 183 dopo otto anni di effettiva prestazione ed il profilo professione di Tecnico di Bordo dopo tredici anni di effettiva prestazione.

I macchinisti già in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo n. 4/2001, già abilitati o da abilitare al servizio merci e che accettino di proseguire lo svolgimento del servizio cargo oltre il periodo minimo previsto di due anni, acquisiranno il profilo professionale di Tecnico di Bordo par. 190 al raggiungimento di tredici anni di effettiva prestazione ottenuti sommando l’anzianità già maturata nel profilo professionale e quella rimanente da maturarsi con il criterio del coefficiente 1,66 (un anno e otto mesi).

In applicazione al punto 5 lett. b) dell’Accordo n. 6/2001 del 17.7.2001 per i Capi Treno e gli Operatori Qualificati Par. 160 l’accesso al profilo professionale di Macchinista avviene a parametro 165. In caso di assegnazione al servizio merci su rete RFI e/o servizio promiscuo su rete FNME, tale personale, in possesso delle previste abilitazioni e/o idoneità, acquisirà il profilo professionale di Macchinista par. 183 dopo cinque anni di effettiva prestazione ed il profilo professionale di Tecnico di Bordo Parametro 190 dopo tredici anni di effettiva prestazione.

Fatto salvo l’assorbimento, ove previsto, di quanto stabilito al punto 20 dell’Accordo Aziendale n. 6/2001 del 17.7.2001.

 

2  INTERVENTI ECONOMICI E CONNESSIONI NEGOZIALI

 

2.1            Incremento valore IGPS per personale di macchina e gerarchia

A fronte di quanto già stabilito dal punto 8 dell’Accordo Aziendale n. 3/2001 del 17.7.2001, in termini di erogazioni retributive e connessioni negoziali, per la vigenza contrattuale è previsto un ulteriore incremento della voce retributiva Indennità Giornaliera Progetti Specifici, da riconoscere alle figure professionali coinvolte in processi mirati al raggiungimento di obiettivi di polifunzionalità, flessibilità e formazione, come descritto nel presente accordo.

 

In particolare, tale ulteriore incremento della voce retributiva giornaliera IGPS verrà riconosciuto, per ogni giornata di effettiva prestazione e a decorrere dalle presenze del mese di gennaio 2002, agli agenti in possesso delle figure professionali sotto specificate.

 

a)            (*)Assistente Coordinatore Trazione          par. 193

Coordinatore Trazione                            par. 210

Coordinatore Ferroviario                          par. 210

Coordinatore di ufficio                     par. 205

Specialista Tecnico-Amministrativo    par. 193

(*) A tale figura professionale viene esteso quanto previsto dall’accordo n. 6/2000 del 27.10.2000

L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 5.500) € 2,85

 

b)                 Macchinista          par. 153

Macchinista          par. 165

          Macchinista         par. 183

          Macchinista         par. 190

          Tecnico di bordo  par. 190

 

L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 5.200) € 2,69

 

 

2.2         Flessibilità della prestazione lavorativa

Con riferimento ai criteri generali per la formazione degli orari e dei turni TPL contenuti nell’allegato n. 2 dell’Accordo n. 3/2001 e alle specifiche deroghe riferite ai tempi accessori in termini di maggior flessibilità della prestazione, al fine di avviare un percorso di razionalizzazione e semplificazione dei compensi e delle indennità previste a livello aziendale, così come sancito dall’articolo 3.3. del CCNL 27/11/2000, si dispone che:

 

a)      il compenso denominato VARIANTE CAU non viene più erogato e deve intendersi abrogato a partire dalle presenze del mese di febbraio 2002.

 

b)      con uguale decorrenza, in caso di variazione del turno di lavoro programmato, sia in residenza che fuori residenza, si corrisponde la sola VARIANTE TURNO, la cui quantificazione viene definita nel seguente modo:

b1)    nel caso in cui il nuovo turno di lavoro comandato abbia una durata massima, comprensiva dei tempi accessori, pari a 7 ore e 48 minuti, l’importo della variante turno sarà pari ai valori contenuti nella colonna 2 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/1998 del 1.10.1998.

b2)     qualora il nuovo turno di lavoro, così come previsto dall’allegato n. 2 all’accordo n. 3/2001 del 17.7.2001 per i comandi fuori residenza, abbia durata superiore a 7 ore e 48 minuti, e comunque non superiore a 8 ore e 20 minuti, l’importo della variante turno sarà pari ai valori contenuti nella colonna 1 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/1998 del 1.10.1998. A questo proposito si precisa che in caso di comando di un turno di durata superiore a 7 ore e 48 minuti, per il solo personale di macchina, la variante turno deve sempre essere erogata, indipendentemente dal fatto che il turno “disponibile” programmato fosse D1 o D2. Tale indennità inoltre verrà erogata nei casi di comando per la ripresa sulla prima dopo l’R e l’effettivo godimento dell’SC.

 

L’erogazione della variante turno, secondo i criteri fissati al punto b1), resta subordinata ai casi di allungamento, inizio anticipato o fine posticipata del nuovo turno di lavoro (o da D1 a D2 e viceversa).

 

c)             L’indennità denominata COMPENSO DISAGIO viene, a partire da febbraio 2002, corrisposta secondo i seguenti criteri:

c1)    si eroga in aggiunta alla variante turno, solo nel caso in cui il ritardo del treno con cui viene ultimato il turno di lavoro sia pari o superiore a 45 minuti. I criteri di liquidazione di tale voce retributiva, in caso di ritardo treno pari o superiore a 45 minuti, restano immutati (punto 5 accordo aziendale 8/4/1963) e l’importo corrisposto per ogni quota viene definito in misura pari ai valori contenuti nella colonna 1 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/1998 del 1.10.1998.

c2)     qualora il ritardo dell’ultimo treno effettuato sia relativo ad un turno di lavoro che non comporta l’erogazione della variante turno, così come stabilito al punto b), si corrisponderà il Compenso Disagio a partire dal 15° minuto di ritardo, secondo i criteri definiti dal punto 5 dell’accordo aziendale 8/4/1963 e gli importi contenuti nella tabella allegata all’accordo aziendale n°8/1998 del 1.10.1998.

 

d)      In caso di corresponsione della variante turno, secondo il criterio e gli importi previsti al punto b), si intende assorbita l’erogazione dell’indennità denominata MINOR RIPOSO.

 

 

Si precisa che le indennità previste dal presente accordo sono state incrementate al fine di compensare eventuali prestazioni aggiuntive, imputabili a variazioni di turno e /o ritardi-treno, rispetto alla media plurisettimanale prevista dall’articolo 6 del CCNL del 27/11/2000, da calcolarsi sulla base dei turni di lavoro originariamente programmati. Tutto questo viene definito nel pieno rispetto della normativa di settore volta a regolare l’orario di lavoro e l’articolazione  e la durata dei turni.

 

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