ACCORDO N. 4/2002

del 31/1/2002

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 31 gennaio 2002 in Milano si sono incontrati:

 

-        La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Ing. Luigi LEGNANI, Dott. Felice ORSI, Maurizia ROTA, Angelo BASILICO

 

-               Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE’, Roberto MONTICELLI, Carlo OGGIONI

 

-               l’Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio MANTOVANI

 

-               Il CO.M.U.  “Coordinamento Macchinisti Uniti” FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI

 

-        La R.S.U. di Milano rappresentata dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI, Longino BERTUZZO

 

Premesso che in data 17 Luglio 2001 la Direzione Aziendale, le OO.SS. Regionali e Territoriali e la R.S.U. hanno sottoscritto gli Accordi n. 3/2001 e n. 6/2001 in materia di sviluppo e processi evolutivi della Società FNME, di mercato di riferimento, di sviluppo del servizio merci, di percorsi professionali, di interventi organizzativi e di ulteriori connessioni negoziali a livello divisionale/direzionale;

considerato:

-        che il punto 8.1 lettera c) dell’Accordo n. 3/2001 (Accordo Quadro), in riferimento al costo degli interventi economici ed alle connessioni negoziali ivi previsti, ed in particolare in relazione ai progetti specifici, prevede l’erogazione di quote aggiuntive inerenti all’IGPS per un costo complessivo di Lire 1.280.000.000 (€661.065), che per il Servizio PASSEGGERI viene individuato in Lire 213.000.000 (€110.005);

-        che si rende necessario dare attuazione ai punti 6 - Obiettivi - e 7.2 - Ottimizzazione della prestazione lavorativa – di tale Accordo Quadro;

-        che gli interventi mirati agli incrementi di produttività e ad una maggiore flessibilità nella prestazione lavorativa  costituiranno indice per l’attribuzione del premio di risultato;

-        che il verbale del 2.1.2002 ha dato attuazione ai nuovi turni di servizio ed alla relativa programmazione conseguente alla soppressione/istituzione di nuovi depositi.

 

 

le parti, considerate le premesse che costituiscono parte integrante del presente accordo,

hanno convenuto quanto sotto enunciato:

 

 

1.            OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

 

1.1            Riorganizzazione turni personale viaggiante

·         I turni del personale viaggiante predisposti dal Servizio Passeggeri nonché verificati dai rappresentanti delle specificità professionali di settore, a valere dalla data del 7.1.2002, sono stati redatti in conformità ai criteri generali previsti dall’Allegato n. 2 dell’Accordo Quadro n. 3/2001.

 

·         Con l’entrata in vigore della nuova programmazione dei turni viene istituito il nuovo Deposito di Seveso, con conseguente assegnazione di personale, e soppresso il Deposito di Meda, con conseguente trasferimento del personale ivi assegnato ad altri depositi. Resta inteso che, qualora tale trasferimento comporti disagio per gli agenti interessati, come previsto dalla disposizione del Servizio Personale n. 16 del 30.11.2000, agli stessi verrà corrisposta la relativa “Indennità cambio residenza di servizio”.

 

 

2  INTERVENTI ECONOMICI E CONNESSIONI NEGOZIALI

 

2.1            Incremento valore IGPS per personale viaggiante e gerarchia

A fronte di quanto già stabilito dal punto 8 dell’Accordo Aziendale n. 3/2001 del 17.7.2001, in termini di erogazioni retributive e connessioni negoziali, per la vigenza contrattuale è previsto un ulteriore incremento della voce retributiva Indennità Giornaliera Progetti Specifici, da riconoscere alle figure professionali coinvolte in processi mirati al raggiungimento di obiettivi di polifunzionalità, flessibilità e formazione, come descritto nel presente accordo.

 

In particolare, tale ulteriore incremento della voce retributiva giornaliera IGPS verrà riconosciuto, per ogni giornata di effettiva prestazione e a decorrere dalle presenze del mese di gennaio, agli agenti in possesso delle figure professionali sotto specificate.

 

a)           Coordinatore PV par. 210

Coordinatore d’Ufficio PAR. 205

Specialista Tecnico-Amministrativo par. 193

L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 5.500) € 2,85

 

b)           Assistente Coordinatore PV par. 193

L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 4.500) € 2,33

 

c)           Capo Treno par. 165 

Capo treno par. 158

Capo Treno par. 140

Addetto alla Mobilità par. 170

L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 2.700)  € 1,40

 

 

2.2         Flessibilità della prestazione lavorativa

 

Con riferimento ai criteri generali per la formazione degli orari e dei turni TPL contenuti nell’allegato n. 2 dell’Accordo n. 3/2001 e al fine di avviare un percorso di razionalizzazione e semplificazione dei compensi e delle indennità previste a livello aziendale, così come sancito dall’articolo 3.3. del CCNL 27/11/2000, si dispone che:

a)      il compenso denominato VARIANTE CAU non viene più erogato e deve intendersi abrogato a partire dalle presenze del mese di febbraio 2002.

 

b)      con uguale decorrenza, in caso di variazione del turno di lavoro programmato, sia in residenza che fuori residenza, si corrisponde la sola VARIANTE TURNO, la cui quantificazione viene definita nel seguente modo:

b1)    nel caso in cui il nuovo turno di lavoro comandato abbia una durata massima, comprensiva dei tempi accessori, pari a 7 ore e 48 minuti, l’importo della variante turno sarà pari ai valori contenuti nella colonna 2 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/1998 del 1.10.1998.

b2)     qualora il nuovo turno di lavoro, così come previsto dall’allegato n. 2 all’accordo n. 3/2001 del 17.7.2001 per i comandi fuori residenza, abbia durata superiore a 7 ore e 48 minuti, e comunque non superiore a 8 ore e 20 minuti, l’importo della variante turno sarà pari ai valori contenuti nella colonna 1 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/1998 del 1.10.1998. A questo proposito si precisa che in caso di comando di un turno di durata superiore a 7 ore e 48 minuti, per il solo personale viaggiante, la variante turno deve sempre essere erogata, indipendentemente dal fatto che il turno “disponibile” programmato fosse D1 o D2. Tale indennità inoltre verrà erogata nei casi di comando per la ripresa sulla prima dopo l’R e l’effettivo godimento dell’SC.

 

L’erogazione della variante turno, secondo i criteri fissati al punto b1), resta subordinata ai casi di allungamento, inizio anticipato o fine posticipata del nuovo turno di lavoro (o da D1 a D2 e viceversa).

 

c)             L’indennità denominata COMPENSO DISAGIO viene, a partire da febbraio 2002, corrisposta secondo i seguenti criteri:

c1)    si eroga in aggiunta alla variante turno, solo nel caso in cui il ritardo del treno con cui viene ultimato il turno di lavoro sia pari o superiore a 45 minuti. I criteri di liquidazione di tale voce retributiva, in caso di ritardo treno pari o superiore a 45 minuti, restano immutati (punto 5 accordo aziendale 8/4/1963) e l’importo corrisposto per ogni quota viene definito in misura pari ai valori contenuti nella colonna 1 della tabella allegata all’accordo aziendale n. 8/1998 del 1.10.1998.

c2)     qualora il ritardo dell’ultimo treno effettuato sia relativo ad un turno di lavoro che non comporta l’erogazione della variante turno, così come stabilito al punto b), si corrisponderà il Compenso Disagio a partire dal 15° minuto di ritardo, secondo i criteri definiti dal punto 5 dell’accordo aziendale 8/4/1963 e gli importi contenuti nella tabella allegata all’accordo aziendale n°8/1998 del 1.10.1998.

 

d)      In caso di corresponsione della variante turno, secondo il criterio e gli importi previsti al punto b), si intende assorbita l’erogazione dell’indennità denominata MINOR RIPOSO.

 

 

Si precisa che le indennità previste dal presente accordo sono state incrementate al fine di compensare eventuali prestazioni aggiuntive, imputabili a variazioni di turno e /o ritardi-treno, rispetto alla media plurisettimanale prevista dall’articolo 6 del CCNL del 27/11/2000, da calcolarsi sulla base dei turni di lavoro originariamente programmati. Tutto questo viene definito nel pieno rispetto della normativa di settore volta a regolare l’orario di lavoro e l’articolazione  e la durata dei turni.

 

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