Addì
4 febbraio in Milano si sono incontrati:
-
La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Dario
LONARDONI, Dott. Felice ORSI, Dott. Ing. Giovanni GALLI, Angelo BASILICO
-
Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di
Milano FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano
PANZICA, Gian Paolo VOLONTE’, Roberto MONTICELLI, Carlo OGGIONI
-
l’Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal
Signor: Antonio MANTOVANI
-
Il CO.M.U. “Coordinamento
Macchinisti Uniti” FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI
-
La R.S.U. di Milano rappresentata dai Signori: Giampaolo
LATTUADA, Elvio FERRARIO, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI,
Longino BERTUZZO
Premesso che in data 17 Luglio 2001 la Direzione Aziendale, le OO.SS.
Regionali e Territoriali e la R.S.U. hanno sottoscritto gli Accordi n. 3/2001 e
n. 6/2001 in materia di sviluppo e processi evolutivi della Società FNME, di
mercato di riferimento, di percorsi professionali, di interventi organizzativi e
di ulteriori connessioni negoziali a livello divisionale/direzionale;
considerato:
- che il punto 8.1 lettera c)
dell’Accordo n. 3/2001 (Accordo Quadro), in riferimento al costo degli
interventi economici ed alle connessioni negoziali ivi previsti, ed in
particolare in relazione ai progetti specifici, prevede l’erogazione di quote
aggiuntive inerenti all’IGPS per un costo complessivo di Lire 1.280.000.000
(€661.065), che per il Servizio GESTIONE IMPIANTI FISSI viene individuato in
Lire 209.000.000 (€107.940);
- che si rende necessario
dare attuazione ai punti 6 - Obiettivi - e 7.2 - Ottimizzazione della
prestazione lavorativa - di tale Accordo Quadro;
- che gli interventi mirati
agli incrementi di produttività e ad una maggiore flessibilità nella
prestazione lavorativa costituiranno indice per l’attribuzione del premio di
risultato
le parti, considerate le premesse che costituiscono
parte integrante del presente accordo,
hanno convenuto quanto sotto enunciato:
1.
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
In applicazione al punto 7.2 dell’Accordo n. 3 del 17/7/2001 si conviene quanto segue:
a)
ALTERNANZA LAVORO NOTTURNO/LAVORO DIURNO
Fermo restando il limite massimo di 80 notti
all’anno e, in via generale, quanto previsto dall’Accordo n. 9/99, si
precisa che, per casi particolari che non consentano di interrompere le
lavorazioni e di alternare squadre diverse, e comunque con esclusione delle
attività di assistenza cantiere, ove si verificasse l’opportunità di
assicurare la continuità dei lavori eseguiti dalle unità operative aziendali,
si potranno programmare, previa verifica congiunta tra il Servizio e i
rappresentanti delle specificità professionali, turni notturni che eccedano le
cinque notti consecutive fino ad un massimo di 10 notti consecutive nelle due
settimane, fatto salvo il vincolo delle giornate di riposo ed un intervallo
minimo bisettimanale fra le due programmazioni notturne.
Al fine di una ottimizzazione di impiego delle
risorse, in linea di principio verrà favorito il coinvolgimento del maggior
numero di agenti idonei.
b)
REVISIONE TURNI DI PRESENZIAMENTO
Per il settore ACS, a parziale modifica dell’attuale
organizzazione e per i giorni di sabato, domenica e FI, si concorda di
effettuare un unico turno di presenziamento, di norma con tre agenti per zona,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, con estensione
degli interventi all’intera zona, fino a 1 ora prima del termine del turno.
c)
REVISIONE TURNI PCIE
A partire dalle presenze del mese di febbraio, per
ogni giornata di effettiva prestazione, svolta secondo i turni previsti da
programmazione mensile PCIE, viene erogata una indennità denominata IGPS di (L.
6.000) € 3,10 (con assorbimento di quella di cui al successivo punto 4, e di
ogni altra indennità prevista qualora sia comandato per attività di ufficio).
Il presenziamento viene articolato su 4 turni giornalieri con un organico di 6
agenti.
2. AUTONOMIA OPERATIVA DELLE SINGOLE UNITA’
a)
ABILITAZIONE ALLA MANOVRA DEI DEVIATOI E PL
Tutto
il personale del servizio dovrà essere abilitato alla manovra manuale o
elettrica dal banco di manovra dei deviatoi e PL.
Il
conseguimento di tali abilitazioni dovrà essere considerato obbligatorio per
l’acquisizione di figure professionali di parametro superiore; per tutti gli
agenti che conseguiranno dette abilitazioni entro l’anno 2003, avrà inoltre
valore pari a un anno e sei mesi ai fini dell’accelerazione temporale del
percorso professionale da Operatore Qualificato PAR. 140 sino al raggiungimento
del Parametro 160.
b)
ESTENSIONE DELLE ABILITAZIONI
Considerate
le esigenze operative del servizio, si concorda di estendere anche agli
Operatori Qualificati (PAR.140 e 160) il conseguimento delle abilitazioni per la
richiesta di tolta tensione e posa in opera del dispositivo di messa a terra
delle condutture T.E. Si concorda inoltre di estendere il conseguimento delle
abilitazioni previste per operare al PCIE a tutti i Capi Operatori e C.U.T.
dell’Unità tecnica I.T.E.
3. OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI D’OPERA
Le
attuali norme di circolazione dei carrelli e delle macchine operatrici non
prevedono il rispetto del segnalamento ferroviario, obbligando quindi il
personale di condotta e scorta ad adottare le modalità previste per la marcia a
vista.
Ritenendo
ampiamente superate le motivazioni che hanno originato la vigente normativa, è
in fase di definizione la proposta di una modifica sostanziale al fine di
permettere la circolazione regolata dai sistemi di protezione degli impianti e
delle linee nel rispetto del segnalamento ferroviario.
Gli
agenti abilitati alla condotta e scorta dovranno frequentare apposito corso di
aggiornamento.
4. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E CONNESSIONI NEGOZIALI
Per le attività di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3) che comportano una ottimizzazione e un maggior
impegno della prestazione lavorativa e contestualmente, in considerazione
all’aumento del Ticket mensa disposto dal punto 8.1 lettera a) dell’accordo
n.3/2001 per tutto il personale (compresi i CFL in forza alla data di
sottoscrizione del presente accordo) al Settore Impianti Fissi, con esclusione
del personale PCIE e del personale impiegatizio, verrà erogata, per ogni
giornata di effettiva prestazione e a partire dalle presenze del mese di
febbraio, la voce retributiva giornaliera IGPS, la cui valore è composto da una
base comune fra i due settori ex MS ed ex IES, derivante dal corrispettivo di
cui all’art. 2 dell’Accordo n. 6/98 del 23.7.1998, e da una differenza
specifica e professionale fra i due settori ex MS ed ex IES. Pertanto la voce
retributiva giornaliera IGPS risulta così rideterminata:
- Personale
ex MS: 50% della quota di cui alla Colonna 1 allegato A all’Accordo n. 8/98;
- Personale
ex IES: 100% della quota di cui alla Colonna 3 allegato A all’Accordo n. 8/98.
A fronte di quanto
sopra esposto, a partire dalle presenze del mese di febbraio, viene abrogato il
corrispettivo di cui all’art. 2 dell’Accordo n. 6/98 del 23.7.1998, in
quanto ridefinito nella misura di cui sopra.
Per
il personale impiegatizio verrà riconosciuto un incremento della voce
retributiva giornaliera IGPS, in base ad ogni giornata di effettiva prestazione
e a decorrere dalle presenze del mese di febbraio, agli agenti in possesso delle
figure professionali sotto specificate.
a) Specialista Tecnico-Amministrativo par. 193
Coordinatore d’Ufficio par. 205
L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 5.500) €2,85
5.
REPERIBILITA’
Gli agenti disponibili all’effettuazione dei turni di reperibilità dovranno assicurare la loro adesione per un periodo minimo di tre anni rinnovabili automaticamente in mancanza di formale disdetta inviata almeno 6 mesi prima della scadenza concordata (sia per gli agenti che già effettuano turni di reperibilità che per le nuove adesioni). Restano comunque esclusi dall’applicazione di quanto sopra tutti gli agenti per i quali l’istituto della reperibilità è normato dagli accordi stipulati con la firma del contratto di assunzione.