ACCORDO N. 7/2002

del 4/2/2002

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Addì 4 febbraio in Milano si sono incontrati:

 

-              La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Dario LONARDONI, Dott. Felice ORSI, Dott. Ing. Giovanni GALLI, Angelo BASILICO

 

-               Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE’, Roberto MONTICELLI, Carlo OGGIONI

 

-               l’Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio MANTOVANI

 

-               Il CO.M.U.  “Coordinamento Macchinisti Uniti” FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI

 

-              La R.S.U. di Milano rappresentata dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Valter VOLPI, Longino BERTUZZO

 

Premesso che in data 17 Luglio 2001 la Direzione Aziendale, le OO.SS. Regionali e Territoriali e la R.S.U. hanno sottoscritto gli Accordi n. 3/2001 e n. 6/2001 in materia di sviluppo e processi evolutivi della Società FNME, di mercato di riferimento, di percorsi professionali, di interventi organizzativi e di ulteriori connessioni negoziali a livello divisionale/direzionale;

considerato:

-        che il punto 8.1 lettera c) dell’Accordo n. 3/2001 (Accordo Quadro), in riferimento al costo degli interventi economici ed alle connessioni negoziali ivi previsti, ed in particolare in relazione ai progetti specifici, prevede l’erogazione di quote aggiuntive inerenti all’IGPS per un costo complessivo di Lire 1.280.000.000 (€661.065), che per il Servizio GESTIONE IMPIANTI FISSI viene individuato in Lire 209.000.000 (€107.940);

 

-        che si rende necessario dare attuazione ai punti 6 - Obiettivi - e 7.2 - Ottimizzazione della prestazione lavorativa - di tale Accordo Quadro;

 

-        che gli interventi mirati agli incrementi di produttività e ad una maggiore flessibilità nella prestazione lavorativa costituiranno indice per l’attribuzione del premio di risultato

 

le parti, considerate le premesse che costituiscono parte integrante del presente accordo,

hanno convenuto quanto sotto enunciato:

 

 

1.            OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

In applicazione al punto 7.2 dell’Accordo n. 3 del 17/7/2001 si conviene quanto segue:

a)             ALTERNANZA LAVORO NOTTURNO/LAVORO DIURNO

Fermo restando il limite massimo di 80 notti all’anno e, in via generale, quanto previsto dall’Accordo n. 9/99, si precisa che, per casi particolari che non consentano di interrompere le lavorazioni e di alternare squadre diverse, e comunque con esclusione delle attività di assistenza cantiere, ove si verificasse l’opportunità di assicurare la continuità dei lavori eseguiti dalle unità operative aziendali, si potranno programmare, previa verifica congiunta tra il Servizio e i rappresentanti delle specificità professionali, turni notturni che eccedano le cinque notti consecutive fino ad un massimo di 10 notti consecutive nelle due settimane, fatto salvo il vincolo delle giornate di riposo ed un intervallo minimo bisettimanale fra le due programmazioni notturne.

Al fine di una ottimizzazione di impiego delle risorse, in linea di principio verrà favorito il coinvolgimento del maggior numero di agenti idonei.

b)             REVISIONE TURNI DI PRESENZIAMENTO

Per il settore ACS, a parziale modifica dell’attuale organizzazione e per i giorni di sabato, domenica e FI, si concorda di effettuare un unico turno di presenziamento, di norma con tre agenti per zona, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, con estensione degli interventi all’intera zona, fino a 1 ora prima del termine del turno.

c)             REVISIONE TURNI PCIE

A partire dalle presenze del mese di febbraio, per ogni giornata di effettiva prestazione, svolta secondo i turni previsti da programmazione mensile PCIE, viene erogata una indennità denominata IGPS di (L. 6.000) € 3,10 (con assorbimento di quella di cui al successivo punto 4, e di ogni altra indennità prevista qualora sia comandato per attività di ufficio). Il presenziamento viene articolato su 4 turni giornalieri con un organico di 6 agenti.

 

 

2.  AUTONOMIA OPERATIVA DELLE SINGOLE UNITA’

a)             ABILITAZIONE ALLA MANOVRA DEI DEVIATOI E PL

Tutto il personale del servizio dovrà essere abilitato alla manovra manuale o elettrica dal banco di manovra dei deviatoi e PL.

Il conseguimento di tali abilitazioni dovrà essere considerato obbligatorio per l’acquisizione di figure professionali di parametro superiore; per tutti gli agenti che conseguiranno dette abilitazioni entro l’anno 2003, avrà inoltre valore pari a un anno e sei mesi ai fini dell’accelerazione temporale del percorso professionale da Operatore Qualificato PAR. 140 sino al raggiungimento del Parametro 160.

b)                 ESTENSIONE DELLE ABILITAZIONI

Considerate le esigenze operative del servizio, si concorda di estendere anche agli Operatori Qualificati (PAR.140 e 160) il conseguimento delle abilitazioni per la richiesta di tolta tensione e posa in opera del dispositivo di messa a terra delle condutture T.E. Si concorda inoltre di estendere il conseguimento delle abilitazioni previste per operare al PCIE a tutti i Capi Operatori e C.U.T. dell’Unità tecnica I.T.E.

 

 

 

 

3.            OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI D’OPERA

Le attuali norme di circolazione dei carrelli e delle macchine operatrici non prevedono il rispetto del segnalamento ferroviario, obbligando quindi il personale di condotta e scorta ad adottare le modalità previste per la marcia a vista.

Ritenendo ampiamente superate le motivazioni che hanno originato la vigente normativa, è in fase di definizione la proposta di una modifica sostanziale al fine di permettere la circolazione regolata dai sistemi di protezione degli impianti e delle linee nel rispetto del segnalamento ferroviario.

Gli agenti abilitati alla condotta e scorta dovranno frequentare apposito corso di aggiornamento.

 

 

4.             TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E CONNESSIONI NEGOZIALI

Per le attività di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) che comportano una ottimizzazione e un maggior impegno della prestazione lavorativa e contestualmente, in considerazione all’aumento del Ticket mensa disposto dal punto 8.1 lettera a) dell’accordo n.3/2001 per tutto il personale (compresi i CFL in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo) al Settore Impianti Fissi, con esclusione del personale PCIE e del personale impiegatizio, verrà erogata, per ogni giornata di effettiva prestazione e a partire dalle presenze del mese di febbraio, la voce retributiva giornaliera IGPS, la cui valore è composto da una base comune fra i due settori ex MS ed ex IES, derivante dal corrispettivo di cui all’art. 2 dell’Accordo n. 6/98 del 23.7.1998, e da una differenza specifica e professionale fra i due settori ex MS ed ex IES. Pertanto la voce retributiva giornaliera IGPS risulta così rideterminata:

-            Personale ex MS: 50% della quota di cui alla Colonna 1 allegato A all’Accordo n. 8/98;

-            Personale ex IES: 100% della quota di cui alla Colonna 3 allegato A all’Accordo n. 8/98.

A fronte di quanto sopra esposto, a partire dalle presenze del mese di febbraio, viene abrogato il corrispettivo di cui all’art. 2 dell’Accordo n. 6/98 del 23.7.1998, in quanto ridefinito nella misura di cui sopra.

 

Per il personale impiegatizio verrà riconosciuto un incremento della voce retributiva giornaliera IGPS, in base ad ogni giornata di effettiva prestazione e a decorrere dalle presenze del mese di febbraio, agli agenti in possesso delle figure professionali sotto specificate.

a)            Specialista Tecnico-Amministrativo             par. 193

Coordinatore d’Ufficio                                     par. 205

L’incremento giornaliero dell’IGPS sarà pari a (£. 5.500) €2,85

 

 

5.            REPERIBILITA’

Gli agenti disponibili all’effettuazione dei turni di reperibilità dovranno assicurare la loro adesione per un periodo minimo di tre anni rinnovabili automaticamente in mancanza di formale disdetta inviata almeno 6 mesi prima della scadenza concordata (sia per gli agenti che già effettuano turni di reperibilità che per le nuove adesioni). Restano comunque esclusi dall’applicazione di quanto sopra tutti gli agenti per i quali l’istituto della reperibilità è normato dagli accordi stipulati con la firma del contratto di assunzione.

Ritorna all'indice