Addì
4 febbraio 2002 in Milano si sono incontrati:
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La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Marco
PIURI, Ing. Luigi LEGNANI, Dott. Felice ORSI, Angelo BASILICO
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Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di
Milano FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano
PANZICA, Gian Paolo VOLONTE’, Roberto Monticelli, Carlo OGGIONI
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l’Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal
Signor: Antonio MANTOVANI
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Il CO.M.U. “Coordinamento
Macchinisti Uniti” FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI
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La R.S.U. di Milano rappresentata dai Signori: Giampaolo
LATTUADA, Elvio FERRARIO, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Longino BERTUZZO
Premesso che in data 17 Luglio 2001 la Direzione Aziendale, le OO.SS. Regionali e Territoriali e la R.S.U. hanno sottoscritto gli Accordi n. 3/2001 e n. 6/2001 in materia di sviluppo e processi evolutivi della Società FNME, di mercato di riferimento, di sviluppo del servizio merci, di percorsi professionali, di interventi organizzativi e di ulteriori connessioni negoziali a livello divisionale/direzionale;
considerato:
- che con gli accordi di
settore si è dato attuazione ai punti 6 - Obiettivi - e 7.2 - Ottimizzazione
della prestazione lavorativa – di tale Accordo Quadro;
- che la definizione dei
sopra richiamati accordi di settore mira al raggiungimento di incrementi di
produttività, anche attraverso una maggiore flessibilità della prestazione
lavorativa ed un’estensione degli interventi in situazioni di emergenza;
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che già nell’Accordo Quadro del 17/7/2001 era stato previsto un
incremento dell’Indennità di Presenza Parametrata da ricondurre alla
riduzione della quota di tale voce retributiva utile ai fini della
determinazione della base di calcolo del TFR
le parti, considerate le premesse che costituiscono
parte integrante del presente accordo,
hanno convenuto quanto sotto enunciato:
1. In coerenza con gli impegni contenuti nell’Accordo Quadro n. 3 del 17.7.2001 le parti si impegnano ad un adeguato monitoraggio dell’evoluzione dei processi societari verificandone congiuntamente e concordando la gestione delle possibili ricadute. Tale monitoraggio sarà condotto nell’ambito di una unitarietà di riferimento delle relazioni sindacali.
2. A partire dalle presenze del mese di gennaio 2002, a parziale modifica di quanto contenuto nel punto 8.1 lettera d) dell’Accordo aziendale n° 3/2001 del 17/7/2001, il valore dell’Indennità di Presenza Parametrata di € 0,77 (lire 1.500) viene rideterminato, per tutte le figure professionali, in € 1,04 (lire 2.000) per ogni giornata di effettiva presenza.
A parziale modifica del punto 8.1 lettera a) dell’Accordo Quadro n. 3/2001 del 17.7.2001 il valore del ticket mensa, attualmente di € 4,13 (L. 8.000) passa a € 5,20 a decorrere dalle presenze del mese di gennaio 2003.
3.
A partire dalle presenze del mese di febbraio 2002, in applicazione del
punto 7.2 lettera b) dell’Accordo Quadro del 17/7/2001 e in relazione
all’incremento delle prestazioni notturne e delle attività svolte in
emergenza, derivanti dall’attuazione degli interventi organizzativi previsti
dagli accordi di settore, si stabilisce che l’attuale indennità “Lavoro
Notturno”, già regolamentata dagli accordi 29.11.74 punto 8 e 10.5.96 punto
7.6) venga incrementata fino a raggiungere un valore pari a 1,60 euro (£ 3.100)
per ogni ora o frazione di ora prestata in orario notturno.
4. Al personale in possesso di telefono cellulare di servizio con codifica di esercizio, ai fini di garantire un maggior utilizzo per chiamate di emergenza in relazione alle mansioni svolte, verrà assegnata una ricarica annuale dell’importo di € 51,65.
5.
Le parti, considerata l’impossibilità di dare attuazione per l’anno
2002 al punto 8.2. dell’Accordo n. 3/2001 del 17.7.2001 (Assicurazioni per
inabilità requisiti fisici), anche a fronte della contingente instabilità del
sistema assicurativo, si impegnano a perfezionare quanto previsto dal succitato
Accordo Quadro nel corso del prossimo semestre.
6.
Le parti, considerate le numerose disposizioni pattizie che, dal 1980 in
poi, si sono susseguite a regolamentazione del Servizio MOVIMENTO, la cui
materia in alcuni casi non risulta essere più rispondente alle effettive
esigenze del servizio e talvolta non più adeguata alle prestazioni attualmente
richieste, concordano sulla necessità di istituire una Commissione Tecnica.
Tale Commissione avrà il compito di analizzare la normativa in essere e
valutarne la reale efficacia, anche alla luce delle linee programmatiche di cui
all’Accordo Quadro n. 3/2001 del 17.7.2001.
7.
Le parti, fatta salva l’autonomia dei singoli enti, si impegnano altresì
ad un confronto relativamente alle realtà degli enti aziendali, alla luce delle
evoluzioni normative e con l’obiettivo del mantenimento e/o estensione della
loro capacità strutturale di aderire anche all’evoluzione dei processi
societari.