ACCORDO N. 8/2002

del 4/2/2002

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 4 febbraio 2002 in Milano si sono incontrati:

 

-              La Direzione Aziendale rappresentata dai Signori: Dott. Marco PIURI, Ing. Luigi LEGNANI, Dott. Felice ORSI, Angelo BASILICO

 

-               Le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Milano FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL rappresentate dai Signori: Ivano PANZICA, Gian Paolo VOLONTE’, Roberto Monticelli, Carlo OGGIONI

 

-               l’Organizzazione Sindacale FAISA/CISAL rappresentata dal Signor: Antonio MANTOVANI

 

-               Il CO.M.U.  “Coordinamento Macchinisti Uniti” FNME rappresentato dal Signor: Giuseppe GOTTARDI

 

-              La R.S.U. di Milano rappresentata dai Signori: Giampaolo LATTUADA, Elvio FERRARIO, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Longino BERTUZZO

 

 

Premesso che in data 17 Luglio 2001 la Direzione Aziendale, le OO.SS. Regionali e Territoriali e la R.S.U. hanno sottoscritto gli Accordi n. 3/2001 e n. 6/2001 in materia di sviluppo e processi evolutivi della Società FNME, di mercato di riferimento, di sviluppo del servizio merci, di percorsi professionali, di interventi organizzativi e di ulteriori connessioni negoziali a livello divisionale/direzionale;

considerato:

-        che con gli accordi di settore si è dato attuazione ai punti 6 - Obiettivi - e 7.2 - Ottimizzazione della prestazione lavorativa – di tale Accordo Quadro;

-        che la definizione dei sopra richiamati accordi di settore mira al raggiungimento di incrementi di produttività, anche attraverso una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed un’estensione degli interventi in situazioni di emergenza;

-        che già nell’Accordo Quadro del 17/7/2001 era stato previsto un incremento dell’Indennità di Presenza Parametrata da ricondurre alla riduzione della quota di tale voce retributiva utile ai fini della determinazione della base di calcolo del TFR

 

le parti, considerate le premesse che costituiscono parte integrante del presente accordo,

hanno convenuto quanto sotto enunciato:

 

1.   In coerenza con gli impegni contenuti nell’Accordo Quadro n. 3 del 17.7.2001 le parti si impegnano ad un adeguato monitoraggio dell’evoluzione dei processi societari verificandone congiuntamente e concordando la gestione delle possibili ricadute. Tale monitoraggio sarà condotto nell’ambito di una unitarietà di riferimento delle relazioni sindacali.

 

2.   A partire dalle presenze del mese di gennaio 2002, a parziale modifica di quanto contenuto nel punto 8.1 lettera d) dell’Accordo aziendale n° 3/2001 del 17/7/2001, il valore dell’Indennità di Presenza Parametrata  di € 0,77 (lire 1.500) viene rideterminato, per tutte le figure professionali, in € 1,04 (lire 2.000) per ogni giornata di effettiva presenza.

      A parziale modifica del punto 8.1 lettera a) dell’Accordo Quadro n. 3/2001 del 17.7.2001 il valore del ticket mensa, attualmente di € 4,13 (L. 8.000) passa a € 5,20  a decorrere dalle presenze del mese di gennaio 2003.

 

3.   A partire dalle presenze del mese di febbraio 2002, in applicazione del punto 7.2 lettera b) dell’Accordo Quadro del 17/7/2001 e in relazione all’incremento delle prestazioni notturne e delle attività svolte in emergenza, derivanti dall’attuazione degli interventi organizzativi previsti dagli accordi di settore, si stabilisce che l’attuale indennità “Lavoro Notturno”, già regolamentata dagli accordi 29.11.74 punto 8 e 10.5.96 punto 7.6) venga incrementata fino a raggiungere un valore pari a 1,60 euro (£ 3.100) per ogni ora o frazione di ora prestata in orario notturno.

 

4.   Al personale in possesso di telefono cellulare di servizio con codifica di esercizio, ai fini di garantire un maggior utilizzo per chiamate di emergenza in relazione alle mansioni svolte, verrà assegnata una ricarica annuale dell’importo di € 51,65.

 

5.   Le parti, considerata l’impossibilità di dare attuazione per l’anno 2002 al punto 8.2. dell’Accordo n. 3/2001 del 17.7.2001 (Assicurazioni per inabilità requisiti fisici), anche a fronte della contingente instabilità del sistema assicurativo, si impegnano a perfezionare quanto previsto dal succitato Accordo Quadro nel corso del prossimo semestre.

 

6.   Le parti, considerate le numerose disposizioni pattizie che, dal 1980 in poi, si sono susseguite a regolamentazione del Servizio MOVIMENTO, la cui materia in alcuni casi non risulta essere più rispondente alle effettive esigenze del servizio e talvolta non più adeguata alle prestazioni attualmente richieste, concordano sulla necessità di istituire una Commissione Tecnica. Tale Commissione avrà il compito di analizzare la normativa in essere e valutarne la reale efficacia, anche alla luce delle linee programmatiche di cui all’Accordo Quadro n. 3/2001 del 17.7.2001.

 

7.   Le parti, fatta salva l’autonomia dei singoli enti, si impegnano altresì ad un confronto relativamente alle realtà degli enti aziendali, alla luce delle evoluzioni normative e con l’obiettivo del mantenimento e/o estensione della loro capacità strutturale di aderire anche all’evoluzione dei processi societari.

 

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