DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 gennaio 2001 (v. stampato Senato n. 3512)
presentato dal ministro del lavoro e della previdenza
sociale
(TREU)
di concerto con il ministro delle finanze
(VISCO)
e con il ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 gennaio 2001
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle
quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che
definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione
dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla
elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla
formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le
proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e
distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi
altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e
tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge,
nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre
leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di
cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si
applica la legge 20 maggio 1970, n.300, con esclusione dell'articolo 18 ogni
volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si
applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14
e 15 della medesima legge n.300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, e
quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, in quanto
compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle
peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti
sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 3.
(Trattamento economico
del sociolavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970,
n.300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore
un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi
medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e
possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione
retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi
dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per
cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a),
mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti
dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n.1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n.302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei
titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59.
Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento
alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un
rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), sono considerati,
agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni,
secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) equiparazione della
contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a
quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi
anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali,
nell'equiparazione di cui alla lettera a) in
un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di
lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis,
numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo
3, commi 1 e 2, lettera a). La
presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni
medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al
comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del
lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
419 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui
rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le
procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti
legislativi 31 marzo 1998, n.80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998,
n.387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra
soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
Art. 6.
(Regolamento interno).
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro
trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti
collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione
aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche
nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle
normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea
della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel
quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione
di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea
della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova
imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle
condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d),
e) ed f) del comma 1, il
regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di
lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel
caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art. 7.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e
loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a)
a q) e sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina
dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto
previsto dalla legge 7 agosto 1997, n.266, e successive modificazioni, per la
piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;
b) esercizio ordinario della
vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa,
finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la
democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio
mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in
materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato
patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e
delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché,
ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza
finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della
vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da
parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, secondo i princìpi e i
criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e
autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza
nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative
non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b)
e d), a cura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di
apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute,
nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale
della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri
funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di
esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se
ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali
per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e
delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri
previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n.59, per la
certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una
effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza
economica e patrimoniale della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni
dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per
l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577;
i) distinzione di finalità,
compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la
certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di
adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza
prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza
con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e
l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle
cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti
per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le
condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative,
tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e)
circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni
nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale
delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le
Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di
natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le
competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del
rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i
codici identificativi delle singole società cooperative;
p) cancellazione dall'Albo
nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici
connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di
vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione
dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del
regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da
abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti
legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima
della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della
trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di
sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.