Accordo
anticipazione TFR
In seguito alle modificazioni societarie
che comporteranno graduatorie distinte per ciascuna società e alle novità
introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n, 53, è stato raggiunto ieri un
accordo con il Gruppo FS sui seguenti punti:
§
è mantenuta la procedura speciale riferita ai gravi casi sanitari
(massimo 100) in aggiunta alle nuove disposizioni previste dalla legge 53/2000;
§
le anticipazioni per acquisto alloggi di proprietà FS scadute al
2000 sono state prorogate per il 2001 e 2002;
§
le anticipazioni in corso d’anno per le casuali della legge
53/2000 sono concesse in sovrannumero rispetto alle riduzioni di legge.
La
presentazione delle domande è stata prorogata al 20 aprile p.v.
ACCORDO ANTICIPAZIONE TFR
(Roma, 20 marzo 2001)
Tra il gruppo F.S. – S.p.A.
E
Filt – Fit – Uiltrasporti – Sma – Ugl Ferrovie
In attesa di una ridefinizione complessiva della materia
relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell’ambito della
definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda
quanto segue:
- Per effetto del processo di societarizzazione in atto che comporta il
trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che
passano alle dipendenze delle società medesime, le parti convengono, a
parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:
- le graduatorie per l’anticipazione del TFR previste dall’accordo del 1
febbraio 1996 e successivi saranno distinte per ciascuna società;
- nelle graduatorie saranno inseriti esclusivamente i lavoratori ai quali si
applica il vigente contratto di lavoro del personale 6 febbraio 1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili sarà
calcolato per ciascuna società sulla base di quanto previsto dall’accordo
del 1 febbraio 1996, conteggiando esclusivamente i dipendenti ai quali si
applica il contratto di lavoro del personale del 6 febbraio 1998;
- in via transitoria la procedura speciale prevista dall’accordo del
12-2-1996 viene mantenuta, secondo le attuali modalità, al livello di
Gruppo;
- gli impegni assunti al punto 4) dell’accordo 17-12-1998 in materia di
anticipazioni del TFR sono confermati anche per gli anni 2001 e 2002. La
competenza ad erogare le anticipazioni è delle singole società.
- Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo
2000 n.53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all’anticipazione
del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministro del
Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì atto
di quanto segue:
- La possibilità di richiedere i benefici dell’anticipazione è riferita
ai lavoratori a tempo indeterminato che:
- Quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgono del diritto di
assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto
anni di vita del medesimo;
- Abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal
datore di lavoro;
- Partecipano a piani di formazione, anche aziendali;
- Abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore
di lavoro;
- Non abbiano già ottenuto l’anticipazione per una delle causali già
previste dall’articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere.
Si conferma il principio a carattere generale della non
reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una
sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
- in considerazione del fatto che:
- le anticipazioni concedibili per effetto della legge 53/2000 rientrano,
insieme a quelle relative alle altre causali, nei limiti numerici previsti
dall’articolo 2120 del Codice Civile o dagli accordi in essere e computati
distintamente per ciascuna società;
- la legge prevede tassativamente che l’anticipazione, ove concessa, deve
essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede
la data di inizio del periodo di assenza;
- le causali introdotte dalla legge si riferiscono a situazioni di mancata o
ridotta retribuzione del lavoratore e pertanto di particolare gravosità
dello stesso;
Le parti in via transitoria, convengono quanto segue:
- le domande di anticipazione ex legge 53/2000 che possono essere esaminate
nell’anno 2001 dovranno riferirsi esclusivamente a casistiche che
prevedono la concessione dell’anticipazione stessa, secondo quanto
previsto dalla legge, nel corso dello stesso anno 2001;
- le domande riferite alle causali introdotte dalla legge 53/2000 possono
essere avanzate in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a
quello previsto dalla legge ( 15 o 30 giorni a seconda della tipologia di
assenza);
- le domande prodotte ai sensi della legge 53/2000 – ove corredate di
documentazione necessaria, tempestivamente prodotte e verificata la
sussistenza di tutte le altre condizioni – vengono accolte, senza incidere
sulle graduatorie dell’anno in corso, secondo l’ordine cronologico di
presentazione, atteso quanto previsto al successivo punto 6).
- Nei confronti dei dipendenti che hanno avanzato domande per le causali
previste dalla legge n. 53/2000, non trova applicazione l’ultimo paragrafo
del punto 10 dell’accordo del 1-2-1996;
- Con riferimento alla quantificazione delle anticipazioni ai sensi della
legge 53/2000, le richieste, essendo queste finalizzate all’integrazione o
sostituzione della retribuzione nonché alla copertura degli oneri
contributivi per l’eventuale riscatto del periodo di assenza non
retribuita, non possono eccedere gli importi anzidetti. Tuttavia, qualora il
lavoratore ritenga che la spesa da sostenere sia superiore, dovrà fornire
la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione
di entità superiore comunque nel limite del 70% previsto dal Codice Civile.
- Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali
introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:
- L’entità dell’anticipazione richiesta e al causale;
- La data dell’inizio del congedo corredata dall’autorizzazione del
datore di lavoro ove richiesta.
La documentazione per attestare le spese consiste in:
- Autorizzazione in ordine alla entità della perdita della retribuzione che
sarà tempestivamente verificata dal datore di lavoro;
- Certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali sugli oneri
contributivi sostenuti dal lavoratore;
- Eventuale ulteriore documentazione nel caso la richiesta dovesse eccedere
gli importi per mancata o ridotta retribuzione che sarà valutata dalla
società.
- Per l’anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato
al 20 aprile 2001. I limiti previsti al punto 8 dell’accordo del 1-2-96
sono accertati al 31 marzo 2001.
- Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la
quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina
delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine
all’andamento ed all’entità numerica delle concessioni riferibili alla
causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di
anticipazioni concesse nel corso dell’anno per le causali previste dalla
legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle
anticipazioni individuabili per l’anno successivo.
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