Accordo anticipazione TFR

 

            In seguito alle modificazioni  societarie  che comporteranno graduatorie distinte per ciascuna società e alle novità introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n, 53, è stato raggiunto ieri un accordo  con il Gruppo FS sui seguenti punti:

§              è mantenuta la procedura speciale riferita ai gravi casi sanitari (massimo 100) in aggiunta alle nuove disposizioni previste dalla legge 53/2000;

§              le anticipazioni per acquisto alloggi di proprietà FS scadute al 2000 sono state prorogate per il 2001 e 2002;

§              le anticipazioni in corso d’anno per le casuali della legge 53/2000 sono concesse in sovrannumero rispetto  alle riduzioni di legge.

La presentazione delle domande è stata prorogata al 20 aprile p.v.

 

ACCORDO ANTICIPAZIONE TFR

(Roma, 20 marzo 2001)

Tra il gruppo F.S. – S.p.A.

E

Filt – Fit – Uiltrasporti – Sma – Ugl Ferrovie

 

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell’ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda quanto segue:

 

  1. Per effetto del processo di societarizzazione in atto che comporta il trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che passano alle dipendenze delle società medesime, le parti convengono, a parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:

 

 

 

  1. Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 2000 n.53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all’anticipazione del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministro del Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì atto di quanto segue:

 

 

Si conferma il principio a carattere generale della non reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

 

  1. in considerazione del fatto che:

 

 

Le parti in via transitoria, convengono quanto segue:

 

 

  1. Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:

 

La documentazione per attestare le spese consiste in:

 

 

 

  1. Per l’anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al 20 aprile 2001. I limiti previsti al punto 8 dell’accordo del 1-2-96 sono accertati al 31 marzo 2001.
  2.  

  3. Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine all’andamento ed all’entità numerica delle concessioni riferibili alla causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di anticipazioni concesse nel corso dell’anno per le causali previste dalla legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l’anno successivo.

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