VERBALE DI INTESA
Addì, 16 maggio 2001 in Roma
CONFETRA
ANCOTAT-AGCI
ANCST-LEGACOOP
ANITA
ASSTRI
ECOTRAS
FAI
FEDERCORRIERI
FEDERLAVORO E
SERVIZI-CCI
FEDERTARSLOCHI
FEDESPEDI
FIAP/M
FISI
FITA-CNA
UNITAI
Dall’altra
è stato concordato il seguente accordo a completamento del rinnovo del CCNL trasporto, spedizione e logistica.
LINEE GUIDA PER FORFETIZZAZIONE
Regole generali per l’applicazione dei trattamenti di
forfetizzazione dello straordinario
e dell’indennità di trasferta
·
Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A, B e C sono depositati
in esecuzione della norma di cui al’art. 11 comma 9 del nuovo contratto
nazionale di lavoro.
·
Tutti gli accordi
richiamano, per essere efficaci, la clausola di decadenza semestrale, che
il lavoratore deve sottoscrivere per adesione, all’atto dell’assunzione o
successivamente.
·
Tutti i tempi di lavoro effettivo e i tempi a
disposizione, che devono essere retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL,
sono al netto dei riposi intermedi secondo quanto stabilito dal contratto
nazionale. In ciascun
accordo vengono stabilite le ore totali di lavoro effettuate e di
presenza a disposizione.
·
In tutti gli accordi di forfetizzazione,
i compensi relativi allo straordinario ed alla indennità di
trasferta debbono essere definiti
separatamente in modo da consentire il controllo effettivo delle spettanze
del lavoratore.
·
Contestualmente al foglio paga mensile, l’azienda provvederà a
consegnare al lavoratore una tabella riassuntiva analitica sia dei compensi
pagati a forfait sia delle prestazioni eseguite, sempreché tali dati non
risultino già dai fogli individuali di paga.
·
Gli accordi potranno stabilire le modalità di
applicazione dell’art.14, secondo comma del Regolamento CEE n.3821/85.
·
Gli accordi potranno contenere clausole per
definire periodi sperimentali degli
accordi stessi, stabiliti tra le
parti e prevedere verifiche per adeguare tempi e valori alle effettive
condizioni in cui si eseguono i servizi e che possono variare col tempo. Nel caso di condizioni
variate, le parti provvederanno a rideterminare i compensi pattuiti
precedentemente.
·
Restano salve le condizioni di miglior favore, in
precedenza riconosciute, a parità di orario di lavoro e di prestazioni.
La forfetizzazione prevista dall’art. 11 del nuovo contratto nazionale
di lavoro, può essere concordata
dalle parti, secondo i criteri seguenti:
a)
compensi per viaggio;
b)
compensi in ragione delle ore impiegate dai
lavoratori, accertate secondo
criteri obiettivi;
c)
compensi per fasce di impegno giornaliero
le
parti possono concordare a livello territoriale e/o aziendale
modelli diversi da quelli stabiliti nei procedenti punti.
a) Compensi per viaggio
Tali compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno
un andamento statistico regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico, la
cui variabilità ha scarti contenuti.
Le parti:
a.1
stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinario che, durante il
mese si rendono necessarie ad
eseguire i servizi, nei limiti fissati
dalla legge e dal contratto
collettivo di lavoro, prestando l’attività
per 22 giornate di lavoro.
a.2
forfetizzano
l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 19 del contratto, in modo che
il suo importo sia invariabile per ogni giornata trascorsa in trasferta, sempre
che l’assenza abbia durata superiore alle sei ore.
L’importo giornaliero può essere:
-
quello
dell’indennità da 12 a 18 ore;
-
quello
dato dalla media aritmetica dei tre valori
giornalieri, previsti dallo stesso art. 19;
-
quello
della media ponderale, calcolata in
ragione delle trasferte compiute nel mese, per gli importi previsti per i tre
periodi giornalieri di assenza (6-12; 12-18; 18-24). Tale importo giornaliero si moltiplica per 22.
a.3
Si sommano i due importi totali mensili dei compensi del lavoro
straordinario e dell’indennità di trasferta, calcolati secondo le regole
suddette, ed il risultato della somma costituisce il compenso forfetario
mensile, spettante al lavoratore, per 22 giornate di attività.
a.4
I compensi per viaggio si
calcolano dividendo le ore totali retribuite per lavoro ordinario e
straordinario, per la durata dei singoli viaggi
e si ottiene il numero dei viaggi eseguibili durante il mese, in ragione
della durata di ciascuno.
Si
divide il compenso totale mensile forfetizzato,
per il diverso numero dei viaggi che si compiono durante il totale del tempo di
lavoro (ordinario e straordinario), e si ottiene il compenso per ciascun
viaggio.
a.5
Affinché l’accordo di
forfetizzazione sia legittimo, il lavoratore,
nel ricevere il foglio paga, deve conoscere
il numero delle ore totali così compensate; tale numero
si ricava, dividendo il totale di cui al punto precedente, per
l’importo orario del compenso per lavoro straordinario.
La durata dei viaggi è data dalle statistiche aziendali, secondo i risultati medi ottenuti osservando le regole di ordinaria diligenza; in relazione alla durata, si determina necessariamente anche la lunghezza dei viaggi.
Ai
compensi per viaggio, possono essere previsti compensi aggiuntivi:
-
per specifiche operazioni
accessorie e complementari;
-
per partenza in determinate giornate e soste in trasferta.
Il
metodo di forfetizzazione illustrato
nel punto A, assicura al lavoratore, anche nel caso
in cui il totale dei
compensi per viaggio, diviso per le giornate di attività in trasferta, dia un
importo giornaliero inferiore a
quello dell’indennità forfetizzata di trasferta, il pagamento di tale
indennità forfetizzata, che
costituisce, il valore giornaliero minimo irriducibile.
In questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile per lavoro
ordinario, il lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75 per cento circa
del compenso che riceverebbe per
l’attività prestata nella misura massima consentita.
I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al
punto B) quando i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione sono
molto variabili e non statisticamente accertabili.
b)
Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo
criteri obiettivi
Al fine di consentire il calcolo agevole
delle competenze mensili del personale viaggiante, salva la facoltà di
conguaglio da effettuarsi con le
modalità e nei tempi di decadenza infra specificati, le parti
convengono di utilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale
parametro sia per la diaria di trasferta sia per la retribuzione oraria.
b.1
ai fini retributivi, la durata delle prestazioni
mensili è determinata tra le parti sulla base di:
-
un
tempo di percorrenza delle tratte
effettuate nell’espletamento del servizio, determinato sulla scorta della
velocità media, definita tenendo conto dei tempi di guida e delle pause
previste dal regolamento CEE 3820;
-
un
tempo medio definito in via forfetaria per
altre operazioni complementari;
-
tempo
di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l’autista trascorre
nell’esercizio delle mansioni.
In relazione all’effettiva organizzazione del lavoro esistente in azienda e sulla base dei tempi di percorrenza medi occorrenti per l’espletamento dei viaggi, viene pertanto definita in via teorica, mediante l’applicazione delle tabelle e dei criteri sopra indicati, la prestazione lavorativa mensile di ogni singolo autista, calcolata in ragione delle percorrenze effettuate nell’arco del mese divise per il dato della velocità media sopra individuato, a cui si sommano le ore dovute al totale delle operazioni di carico e scarico svolte, quelle dovute per le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione del mezzo e quelle derivanti dal tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l’autista trascorre nell’esercizio delle mansioni.
La
prestazione lavorativa mensile che,
applicando le tabelle ed i criteri di cui sopra, risulterà
in eccedenza rispetto alle 188 ore nell’arco di 4 settimane,
verrà contabilizzata ai fini retributivi come lavoro straordinario.
Le
parti effettueranno periodicamente una verifica sulla effettiva prestazione resa
dal personale viaggiante; nel caso
in cui dall’esame dei dischi e dalla documentazione di trasporto
fornita dal dipendente, risultino dati di prestazioni difformi rispetto a quanto
predeterminato invia teorica, le parti provvederanno
a rideterminare le spettanze retributive per lavoro ordinario e straordinari dei
dipendenti interessati, con applicazione analitica
delle disposizioni del CCNL di categoria.
b.2
Analoghi
criteri valgono per la determinazione delle diarie
di trasferta; a tali fini vengono stabiliti gli importi spettanti per
ogni singola destinazione, desunti in ragione dei valori giornalieri
convenuti tra le parti e delle ore di
presumibile durata dei viaggi, determinate a seguito di una verifica
congiunta sulla organizzazione del lavoro
esistente ed in ragione dei parametri e dei criteri di cui sopra; detti importi,
ancorché determinati in maniera
forfetaria per semplicità di calcolo, assolvono una funzione meramente
restitutoria e vanno a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore
nell’interesse dell’imprenditore e per l’esercizio delle proprie mansioni.
c.1
Si
definiscono le fasce di impegno
giornaliero secondo quanto previsto dall’art. 11 e 11bis comma 2
c.2
Si
definiscono i tempi
di riposo di cui al regolamento CEE 3820/85. A ciascuna
fascia di impegno giornaliero viene attribuito un compenso per un numero
predeterminato di ore di straordinario ed un trattamento di indennità di
trasferta tenuto conto dei tempi di impegno.
La trasferta può essere forfetizzata sui valori delle fasce o applicata
nelle singole fasce così come prevede
il contratto. Il valore della
trasferta può variare anche
considerando se il periodo
lavorativo delle fasce più basse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la
fascia oraria della cena.
La prestazione di lavoro, così determinata, dovrà
essere eseguita osservando regole di ordinaria diligenza.
Le fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondo criteri
obiettivi quali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri, che
siano determinabili tra le parti nell’ambito aziendale, per calcolare i
risultati delle prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.
Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmente
anche territoriale.
Conciliazione
ed arbitrato: regolamento
In applicazione
dell’art.11 bis e della relativa clausola compromissoria si conviene il
seguente regolamento.
Premesso
che:
-
ai sensi dell’articolo 11, lettera g) della legge
di delega 15 marzo 1997, n.59, il legislatore delegato (decreto legislativo 31
marzo 1998, n.80 e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.887) ha provveduto a
dettare una disciplina che consolida e specifica le regole concernenti strumenti
sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali,
plurimi e di serie nella materia del lavoro ex articolo 409 c.p.c.;
-
finalità
dell’intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di
conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai contratti o accordi collettivi
di lavoro;
-
in
questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro,
le parti stipulanti intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni
legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione
delle controversie, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale,
ferme restando quelle già in atto;
-
al
fine di incentivare l’applicazione delle procedure di conciliazione e delle
procedure arbitrali previste dalla legge, le parti stipulanti si impegnano a
richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al sostegno di dette
procedure.
Tutto ciò premesso, si
conviene quanto segue:
A:
Tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il
tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la
procedura, che viene così definita:
1.
L’ufficio sindacale di conciliazione sarà
costituito da un rappresentante dell’Organizzazione
Sindacale alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un
rappresentante dell’Associazione Imprenditoriale Territoriale cui l’impresa
conferisce mandato speciale.
2.
Il lavoratore o, in caso di controversie plurime e
di serie, i lavoratori, che intendono proporre ricorso innanzi al Giudice del
Lavoro, possono rivolgere richiesta scritta, con lettera raccomandata a.r., alla
Segreteria dell’Ufficio per l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere
contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata a.r., al datore di lavoro
interessato. L’istanza deve contenere
l’indicazione delle parti, l’oggetto della domanda, l’esposizione completa
dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, l’ammontare delle
somme eventualmente richieste, il riepilogo dei documenti allegati, l’elezione
del domicilio presso la Segreteria, il nominativo del rappresentante
dell’Organizzazione Sindacale di cui al punto 1, cui è stata conferita
procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell’ipotesi
in cui attore sia il datore di lavoro. (art. 69 bis, comma 3, lettera c), del
D.Lgs. 29 del 1993).
3.
Le parti con i rappresentanti designati e, se
preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti
alle rispettive OO.SS., si devono riunire entro 20 giorni dall’avvenuto
ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all’esame della
controversia e al tentativo obbligatorio di conciliazione.
4.
Il tentativo di conciliazione viene svolto con
libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni
dalla data del ricevimento della richiesta.
5.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige
processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 411 c.p.c.
6.
Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle
parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto
previsto dall’articolo 411 c.p.c.
7.
Se la conciliazione non riesce si forma processo
verbale, che deve contenere:
a)
i rispettivi termini della controversia
b)
le rispettive prospettazioni
c)
le eventuali disponibilità transattive manifestate
dalle parti
d)
la proposta di definizione della controversia e/o i
motivi del mancato accordo formulati dall’Ufficio.
8.
Le parti possono altresì, indicare la soluzione
anche parziale sulla quale concordano,
precisando quando è possibile, l’ammontare del credito che spetta all’istante. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c. fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.
9.
La segreteria medesima provvede, a richiesta delle
parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
1.
Se il tentativo di conciliazione non riesce, o
comunque è decorso il termine di cui al
punto 4 della lettera A del
presente accordo, le parti interessate possono concordare di deferire la
risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto
dall’art. 412 ter c.p.c. fermo
restando quanto stabilito dall’art. 412 ter, comma 1, c.p.c., le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie del presente
accordo provvedono a costituire il collegio arbitrale anche in forma permanente,
secondo i seguenti criteri.
2.
Il Collegio è composto da un rappresentante
sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante dell’ Associazione imprenditoriale territoriale designato dall’azienda,
e dal Presidente scelto di comune accordo.
In caso di mancato accordo
sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto, successivamente alla
manifestazione di volontà delle parti di cui al terzo e quarto comma del punto
4, per rotazione o altri criteri da individuare da una lista, revisionabile di
norma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi e/o esperti della
materia individuati concordemente dalla Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo e dalle Associazioni
Imprenditoriali.
3.
Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in
volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste
dall’art. 51 c.p.c.
4.
La richiesta di devoluzione della controversia al
collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante,
l’elezione del domicilio presso la segreteria del collegio e l’esposizione
dei fatti.
La richiesta sottoscritta
dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata a.r., alla
segreteria del Collegio e alla controparte, tramite l’Organizzazione sindacale
o le Associazioni imprenditoriali
entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di
cui al punto 6, parte A del presente accordo o dal giorno di scadenza del
periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
La parte istante, entro i
successivi 15 giorni, decorrenti dall’invio della raccomandata a.r. di cui al
comma che precede, dovrà dare conferma scritta, alla segreteria circa la volontà
di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia dell’avviso di
ricevimento della comunicazione trasmessa alla controparte.
Ove la conferma non giunga
entro tale termine, la richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Il Collegio
arbitrale, nella sua decisione, può essere tenuto, a richiesta delle parti, al
rispetto del contratto collettivo e delle norme inderogabili di legge.
Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
Richiesta ed adesione dovranno
contenere la dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi
del Collegio giudicante in rappresentanza delle parti stesse, come pure del
presidente designato ai sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo
Collegio del potere di decidere come stabilito nei punti precedenti.
L’accettazione da parte
degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare per iscritto.
5.
Se il Collegio arbitrale è costituito in forma
permanente, la designazione del
6.
L’eventuale istruttoria della controversia deve
svolgersi in forma prevalentemente
orale,
secondo le modalità fissate dal Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente
interrogare le parti, interessate, nonché le persone che risultino informate
dei fatti.
Le parti possono essere
assistite da Organizzazioni Sindacali e/o da esperti di fiducia.
Nei termini perentori fissati
dal Collegio, le parti possono depositare presso la segreteria memorie e
repliche.
7.
Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a
decorrere dalla data di ricevimento,
presso
la Segreteria, della conferma scritta di cui, al precedente punto 4.
Ove la controversia presenti
particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine può essere prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso di
ingiustificato ritardo protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini
suddetti, il Collegio arbitrale decade dal mandato specifico. La richiesta di
arbitrato viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere, sulla base
degli elementi già acquisiti, entro il termine perentorio di 60 giorni dal suo
insediamento.
8.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli
arbitri ed è redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la
segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle
regole stabilite dal secondo comma dell’art. 412 quater c.p.c.
9.
Fermo restando a carico delle parti della
controversia, l’onere relativo alle spese ed
agli onorari spettanti agli arbitri indicati nel Collegio e gli eventuali esperti in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale saranno divise in parti uguali dagli interessati.
Nel caso di azione di accertamento, a norma dell’art.11 bis, n.5, 2° comma, le spese sono a carico della parte che promuove l’azione stessa.
Sono a carico del datore di lavoro, se l’azione è promossa con l’accordo delle parti, che deve essere concluso in forma scritta e depositato col ricorso al collegio.
10.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al
competente tribunale per errore,
violenza e dolo, nonchè
per inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 412 ter c.p.c.,
delle norme inderogabili di legge e di quanto previsto nel presente accordo.
Il presente accordo è sperimentale ed ha durata
triennale e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delle
parti firmatarie comunicherà all’altra disdetta, con lettera raccomandata
almeno 3 mesi prima della scadenza.
Di
anno in anno, le parti procederanno ad un incontro di verifica circa la
funzionalità della presente intesa. Tutte le questioni concernenti
l’interpretazione e/o l’applicazione del presente accordo sono devolute alla
esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo, le quali
addiverranno alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione.
Entro 60 giorni dalla firma,
le parti definiranno quali saranno le strutture regionali e le segreterie
d’ufficio per l’applicazione, anche graduale, del presente accordo.
Con successivi accordi sarà
stabilito il luogo ove le Commissioni di conciliazione e i Collegi arbitrali
saranno costituiti, le competenze spettanti ai componenti dei Collegi. Quanto
alla competenza territoriale per le controversie si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile.
1.
Le assenze debbono essere tempestivamente
giustificate all'azienda.
2.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha
facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha
altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non
sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
3.
In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda,
l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che
potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non
corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie.
Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed
interventi specialistici.
4.
Le aziende concederanno un permesso retribuito a
causa di decesso:
·
del coniuge anche se legalmente separato;
·
del convivente more uxorio;
·
di parenti entro il II° grado (genitori, nonni,
fratelli);
·
di persone anche non familiari conviventi purché
la convivenza sia attestata da cer-
tificazione anagrafica del lavoratore.
Tali
permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno
ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba
intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
5.
Salvo quanto previsto dal successivo comma sei, le aziende concorderanno
un permesso retribuito a causa di documentata grave infermità del coniuge anche
legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II° grado
(genitori, nonni, fratelli), o di altre persone componenti la famiglia
anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà nella misura minima
di tre giorni lavorativi all'anno.
Fermo restando che il permesso deve essere fruito
entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o
dell'accertamento della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il
lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titolo al
permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.
La
documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal
medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico,
deve essere presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della
attività lavorativa.
6.
In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le
aziende concorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda
diverse modalità di espletamento della attività lavorativa in presenza di
documentata grave infermità che colpisca le persone indicate al comma cinque.
Nel caso di fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal
presente comma i giorni lavorativi, previsti al comma precedente, potranno
essere anche più di tre.
L'accordo
deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità, pari
comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore
ai giorni di permesso sostituiti.
La permanenza della
infermità deve risultare da certificazione del medico specialista del Servizio
Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o
del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico, certificazione che deve tenere conto del diritto alla
riservatezza della persona inferma.
La riduzione dell'orario
di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla
insorgenza del fatto che ne dà causa.
In caso di
accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere
l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie ed il residuo periodo di
permesso può essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.
I permessi di cui al
presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di
legge, quali la legge 104/92 e successive modifiche e da altre norme del
presente contratto.
7.
Le aziende concederanno inoltre i permessi
richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il
minimo di un giorno.
8.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni
15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio.
Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art.
24 bis – Permessi per gravi e documentati motivi familiari.
1.
Il lavoratore può richiedere e usufruire di un
periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell’arco della vita
lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art.4,
comma 2 della legge 8 marzo 2000 n.53 e dell’art.2 del Decreto del Ministro
per la solidarietà sociale 21 luglio 2000 n.278 (“Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.52
concernente congedi per eventi e cause particolari”).
2.
Il
congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un
componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre
persone indicate dall’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, di
persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado,
anche se non conviventi.
I
gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al
presente comma sono costituiti da:
·
necessità familiari derivanti dal decesso di una
delle persone indicate sopra;
· necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di una delle persone suindicate;
·
situazione di grave disagio personale (esclusa
l’ipotesi di malattia) del lavoratore;
·
specifiche patologie acute o croniche a carico di
una delle persone suindicate quali quelle indicate alla lettera d) del comma 1
dell’art.2 del Decreto ministeriale 21 luglio 2000 n.278.
3.
Il congedo può essere fruito in materia
continuativa o frazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro
al termine del rapporto; nel calcolo, si computano anche le frazioni di mese.
4.
Durante il periodo di assenza per congedo di cui al
presente articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto: non ha
diritto a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa.
5.
Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma
secondo dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed
alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini
della anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.
6.
Il lavoratore che intenda godere del permesso di
cui al presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso,
salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario
specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona
interessata, il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del
medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere
indicate altresì la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo
richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo
venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la
relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo venga
richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per
la sua situazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve
essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.
7.
Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione
della domanda, l’azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa;
l’eventuale diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinvio
devono essere motivati:
·
dal mancato rispetto delle condizioni previste
dalla legge o dal regolamento di attuazione;
·
da ragioni tecniche, organizzative e produttive che
non consentano la sostituzione del lavoratore.
8.
E’ data facoltà alle parti di indicare se sia o
meno possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso
affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso
dell’azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.
9.
In caso di parziale accoglimento o di diniego, il
lavoratore può chiedere il riesame della sua domanda nei successivi venti
giorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. territoriali.
10.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato,
l’azienda può negare il congedo perché la durata richiesta è incompatibile
con quella del rapporto di lavoro stesso, per avere già concesso congedi per
durata superiore a 3 giorni, per essere stato il dipendente assunto in
sostituzione di lavoratore assente per motivi di congedo di cui al presente
articolo.
11.
In applicazione del disposto dell’articolo 4,
comma 3 della legge 53/2000, il dipendente che riprenda l’attività lavorativa
dopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due
anni potrà frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata
massima di 160 ore, delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il
periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà
riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed alle mansioni del
dipendente.
1.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
2.
I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo
di ferie.
3.
I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.
4.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi
precedenti.
5.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al
diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, i
dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la
stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera
vita lavorativa.
6.
I lavoratori che, ai fini previsti dall'art.6 della
legge 8 marzo 2000, n.53, intendono:
potranno
usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore
triennali ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre
che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza
per un numero di ore pari a o superiore a 300.
7.
I lavoratori che potranno assentarsi per
frequentare i corsi di cui ai commi 5 e 6 non dovranno superare - nel triennio -
il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva alla data
dell'1.1.2001 e non potranno contemporaneamente superare il 3% del totale della
forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese
che occupano almeno 15 dipendenti.
8.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla
possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori dovranno
inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 gg., alla
Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e
gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore
relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta
percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando
il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai
lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le
caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei
beneficiari dei permessi. In caso di parziale accoglimento o di diniego il
lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni
assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali.
All’art.29 comma 1 aggiungere:
1)
..... e dalla legge 53/2000 e successivi decreti
ministeriali e circolari applicative ... ecc.
All’art.
29 aggiungere comma 6:
6)
il lavoratore che intende avvalersi del diritto di
cui all’articolo 7 comma 1 e successivi ex legge 1204/71, modificato
dall’articolo 3 comma 2 della legge 53/2000, deve preavvisare l’azienda,
mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dell’usufruizione di
tale diritto.