
I congedi parentali
"maternità & paternità"
Sino a tre anni di età del bambino sia la madre che il padre hanno diritto all’astensione facoltativa (retribuita) dal lavoro per un periodo complessivo (madre + padre) di mesi sei (6).
La suddetta astensione sarà retribuita al 30% ed avrà la copertura previdenziale figurativa ( i periodi di cui sopra potranno essere riscattati con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria), inoltre non verrà intaccata l’anzianità di servizio aziendale. Effetti negativi si potranno avere invece sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo (madre + padre) di 10 mesi (compresi quelli effettuati nei primi tre anni di età del bambino). Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui sopra è elevato a sette mesi ed il limite complessivo (madre + padre) a 11 mesi.
Anche l’astensione facoltativa dopo i tre anni di vita del bambino, comporta la copertura previdenziale figurativa (riscattabile), mentre spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’A.G.O. (lire 1.800.000 lorde).
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest’ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Anche i suddetti periodi comportano la copertura previdenziale figurativa (riscattabile).