Il decreto sui lavori
usuranti
I N T R O D U Z I O N E
In ogni sistema di sicurezza sociale è presente la preoccupazione di adattare i requisiti dell’età pensionabile alle particolari condizioni di determinate categorie, con riguardo all’età richiesta e al numero dei contributi necessario.
Si può datare dal 1992, con la legge–delega, Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 "per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza pubblica", l’inizio del processo di riforma del sistema previdenziale italiano che è ancora in atto. In quell’anno si mise mano all’età pensionabile, innalzandola (seppur in modo graduale) a 65 anni per l’uomo e 60 per la donna. Questa misura non riguardò alcune categorie (art.3 comma b), che mantengono l’età pensionabile previgente:
LA NORMATIVA
Il ministero del Lavoro ha varato oggi 4 agosto 1999 il decreto per individuare le mansioni particolarmente usuranti, con i conseguenti benefici pensionistici. Il concorso dello Stato agli enti previdenziali è fissato in 250 miliardi di lire l’anno.
Il decreto datato 19 maggio 1999 è stato pubblicato sulla G.U. n.208 del 04-09-99.
LE NOVITA’ IN SINTESI
ART.2 DECRETO 19 MAGGIO 1999
Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti:
Da questa nuova classificazione si evince che l’attività di guida di autobus dei Pubblici Servizi di Trasporto non viene considerata come attività particolarmente usurante, conseguentemente per ora, gli autisti non potranno godere dei benefici di cui sotto:
ART. 2 D.Lgs n° 374/1993
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ( 8 ottobre 1993), nelle attività particolarmente usuranti di cui all’art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività (a partire dall’8 ottobre 93), fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità., viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati. (Periodo aggiunto dall’art. 1, L. 8 agosto, n. 335).
I congedi parentali
"maternità & paternità"
Sino a tre anni di età del bambino sia la madre che il padre hanno diritto all’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo (madre + padre) di mesi sei (6).
La suddetta astensione sarà retribuita al 30% ed avrà la copertura previdenziale figurativa ( i periodi di cui sopra potranno essere riscattati con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria), inoltre non verrà intaccata l’anzianità di servizio aziendale. Effetti negativi si potranno avere invece sulle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo (madre + padre) di 10 mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui sopra è elevato a sette mesi ed il limite complessivo (madre + padre) a 11 mesi.
Anche l’astensione facoltativa dopo i tre anni di vita del bambino, comporta la copertura previdenziale figurativa (riscattabile), mentre spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’A.G.O. (lire 1.800.000 lorde).
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest’ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Anche i suddetti periodi comportano la copertura previdenziale figurativa (riscattabile).