Si fa seguito alle precedenti comunicazioni ed ai
recenti incontri per portare a conoscenza che in data odierna é stato
sottoscritto l'accordo nazionale autoferrotranvieri 23 marzo 1999, di revisione
dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991 sulla regolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero nel settore dei trasporti autoferrotranviari.
Il testo dell'accordo nazionale 23 marzo 1999 è
unito in allegato ai fini della valutazione di idoneità.
Si segnala che il citato
accordo nazionale recepisce i contenuti della proposta formulata da codesta
Commissione con le deliberazioni del 22 ottobre e del 10 dicembre 1998 e attua,
per il settore, l'impegno contenuto nel punto
5.1., lettera a), del "Patto per il sistema dei trasporti" del 23
dicembre 1998.
VERBALE
DI ACCORDO NAZIONALE
Addì 23 marzo 1999, in Roma,
tra
Federtrasporti, Anac e Fenit
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
¨ in considerazione dell'invito formulato alle parti in premessa dalla "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" con deliberazione del 22 ottobre 1998 di procedere ad una revisione di alcuni punti dell'accordo nazionale autoferrotranvieri del 7 febbraio 1991 e di quello formulato successivamente con la deliberazione del 10 dicembre 1998 di pronunciarsi sulla proposta di modifica del predetta accordo nazionale avanzata dalla Commissione stessa, ribaditi in occasione dell'audizione delle parti del 10-3-98;
¨ in attuazione di quanto previsto al punta 5,1 del "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni industriali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti", del 23 dicembre 1998, giudicato idoneo dalla "Commissione di Garanzia" ai sensi, nei limiti e nelle parti indicati nella motivazioni della deliberazione adottata in occasione della seduta del 25 febbraio 1999;
¨ tenuto conto dell'invito rivolto dalla "Commissione di Garanzia" con la citata deliberazione del 25 febbraio 1999 alle parti stipulanti il "Petto" dei 23 dicembre 1998 di completare gli accordi in tema di prestazioni indispensabili adeguandoli, altresì, ai contenuti della deliberazione medesima;
¨ visto lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)", allegato al D.P.C.M. del 30 dicembre 1998,
si conviene quanto segue:
1. Le parti convengono sulla opportunità di valorizzare sempre più il ruolo delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di categoria quale strumento di governo consensuale dei problemi del settore, in grado di incidere su taluni ricorrenti fattori di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti dei pubblici servizi di trasporto.In questo contesto, il sistema delle relazioni industriali si evolverà verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che saranno stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, finalizzate a coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici definiti dalle imprese
2.
L'articolo 2 (Procedure di mediazione e raffreddamento) dell'accordo
nazionale 7 febbraio 1991 é cosi modificato e integrato.
a) Rinnovi contrattuali nazionali.
Le piattaforme contrattuali
per il rinnovo del c.c.n.l. saranno presentate in tempo utile per consentire
l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto
Durante tale periodo, e per il
mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
La violazione di tale periodo
di raffreddamento comporterà come conseguenza della parte che vi avrà dato
causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal
quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale, così come disciplinata
dall'articolo 1 dell'accordo nazionale 25 lugiio1997,
b) Vertenze aziendali per
l'applicazione o l'interpretazione di accordi.
All'inizio del primo
capoverso, sono inserite le seguenti parole: "Nei casi di vertenze
collettive attinenti l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro
interpretazione.
il terzo capoverso é
soppresso
c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal c.c.n.l.
AI primo capoverso, le parole
"dagli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987" sono
sostituite da "dall'articolo 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997"
e le parole "dall'avvio" da "dalla presentazione della richiesta
motivata di incontro".
Al secondo e al terzo
capoverso, le parole "entro 30 giorni" sono sostituite da "entro
10 giorni".
AI quarto capoverso. le parole
"nei successivi 40 giorni" sono sostituite da "nei successivi 15
giorni, consensualmente prorogabili,
2.1 Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, lettera b), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991,
così come modificato dal presente accordo, nei casi ivi previsti le parti
adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità stabilite dal c,c.n.l.
che prevedano il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta con le loro
rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso il ricorso volontario
consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio
per la composizione.
Il ricorso alle procedure di
conciliazione comporterà la non assunzione di iniziative unilaterali delle
parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative
eventualmente adottate; sarà comunque assicurata la continuità del servizio.
II mancato avvio delle
procedure di raffreddamento e la revoca tardiva vengono considerati come forma
sleale di azione sindacale. II comportamento delle parti viene segnalato alla
Commissione di Garanzia per le valutazioni di competenza
3. L'articolo 3
(Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero) dell'accordo nazionale
7 febbraio 1991 è così modificato ed integrato
Dopo il primo capoverso della
lettera c) sono aggiunti i seguenti capoversi
"Per evitare che lo
stesso servizio pubblico subisca continue interruzioni per effetto di scioperi
proclamati in successione da sigle sindacali diverse, le Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo ricercheranno volontariamente di
coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative
conflittuali. Allo stesso fine, ogni organizzazione sindacale che intende
proclamare uno sciopero rileverà presso l'Osservatorio sui conflitti nei
trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, la eventuale
concomitanza di altre agitazioni ovvero a formalizzare la dichiarazione di
sciopero, le modalità di svolgimento, le motivazioni dell'agitazione stessa.
In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazioni di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio di trasporto o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a 10 giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
Fermo restando il periodo minimo di preavviso e le altre procedure, quando lo sciopero è proclamato da più organizzazioni sindacali, e queste rappresentino, a livello nazionale, in base ai criteri di misurazione richiamati al punto 4 del presente accordo, nel loro insieme, la maggioranza dei dipendenti considerati rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il C.C.N.L degli autoferrotranvieri, in luogo della regola stabilita dal precedente capoverso si applica quanto stabilito dall'ultimo capoverso della lettera d) dell'orticola 3 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, casi come modificato dal presente accordo. Fino alla costituzione delle RSU, la maggioranza sarà computata con riferimento ai dipendenti iscritti.
Dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) AI fine di
escludere ogni uso strumentale della revoca degli scioperi proclamati (cd.
effetto annuncio), la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere
comunicate almeno 5 giorni prima della data prevista per l'effettuazione.
La deroga a tale termine è
giustificata solo dal raggiungimento di un accorda, dall'adesione ad un invito
della "commissione di garanzia" o di altra pubblica autorità, o
dall'avvio delle procedure di cui all'articolo 2 del presente accordo".
AI terzo capoverso della
lettera d) sono abrogate le seguenti parale: "e successivamente di due
giornate lavorative".
Dopo il quarto capoverso della
lettera d) è aggiunto il seguente:
"Fermo restando il periodo minimo di preavviso e le altre procedure di regolamentazione, a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, può essere proclamato da più organizzazioni sindacali stipulanti del c.c.n.l, e dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, così come modificato dal presente accordo, uno sciopero nazionale di 24 ore, finalizzato allo svolgimento di una manifestazione pubblica nazionale dei lavoratori della categoria, in occasione del quale saranno garantiti i soli trasporti specializzati di particolare rilevanza sociale, quali il trasporto dei disabili, degli scolari degli asili e delle scuole materne e dei militari addetti alla sicurezza nazionale".
L'ultima capoverso della
lettera d) é modificato dal seguente:,
"Tra la proclamazione di
uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, da parte delle
stesse organizzazioni sindacali di cui al punto 3, terzo capoverso, dei presente
accordo, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, salvo
revoca dello sciopero stesso.".
3.1 In relazione agli inviti
formulati dalla Commissione di Garanzia ed anche al fine di dare attuazione ai
contenuti della "Carta delta mobilità" (punto 2.1.2. della parte
prima) richiamata in premessa, entro due mesi dalla firma dei presente accordo,
uve ancora non realizzati, le parti definiranno in sede aziendale o focale gli
accordi applicativi sulle fasce orarie di cui al econdo capoverso della lettera
d) dell'articolo 3 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991 sulla base dei criteri
ivi indicati. Qualora entro tale termine non si giungesse alla stipula dei
predetti accordi, le parti concorderanno in sede nazionale i servizi minimi da
garantire all'utenza di cui all'accordo nazionale 7 febbraio 7991.
4. L'articolo 4 (Codice di
comportamento delle associazioni datoriali e delle aziende) dell'accordo
nazionale 7 febbraio 1991 é così modificato ed integrato
II primo capoverso è
sostituito dai seguenti:
"Per prevenire i
conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle
relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le associazioni e le
aziende, ai vari livelli, osserveranno il seguente codice di comportamento
a) Costituisce condizione
comunque necessaria per l'instaurazione e il mantenimento di relazioni sindacali
a qualunque livello l'accettazione, la leale osservanza ed il rispetto
dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, così come modificato dal presente
accordo, e degli accordi aziendali attuativi. Le imprese e le loro Associazioni
non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con
soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti
dall'accordo nazionale 7 febbraio 199'!, così come modificato dal presente
accordo, e dagli accordi aziendali attuativi.
b) A livello nazionale, le
associazioni, oltre a quanto previsto dal c.c_n.f. di categoria, riconoscono la
capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di
sottoscrivere contratti collettivi alle organizzazioni sindacali che abbiano
assunto e rispettino gli obblighi derivanti dall'accordo nazionale 7 febbraio
1991, così come modificato dal presente accordo, e che abbiano una
rappresentatività, nazionale minima nell'ambito di applicazione del c.c.n.l.
degli autoferrotranvieri nella misura del 10 %, verificata sulla base delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle
elezioni delle R.S.U., ove si siano svolte, a tal fine considerando la media tra
il dato associativo ed il dato elettorale. li dato associativo è espresso dalla
percentuale di deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito nazionale. li dato elettorale è
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
nazionale- In questo contesto, le elezioni delle R.S.U., ove non ancora
realizzate, saranno indette entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente accordo.
Alle altre organizzazioni
sindacali che abbiano sottoscritto l'accordo nazionale 7 febbraio 1991, così
come modificato dal presente accordo, e lo osservino lealmente, ma che non
raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lettera b),sono
riconosciute forme di relazioni sindacali secondo quanto sarà previsto nel
contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, senza che questo dia
direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla
sottoscrizione di contratti collettivi nazionali e verrà comunque assicurata la
trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con
le modalità fissate nel contratto.
d) A livello di singole
imprese restano ferme le prerogative sindacali di competenza della r.s.a. o, se
costituite, delle r.s.u., secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale
20-12-93 e dall'accordo 28 marzo 96.
5. il presente accordo
costituisce una prima intesa applicativa dei contenuti del "Patto" del
23 dicembre 1998, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto.
II presente accordo viene sottoposto alla "Commissione di Garanzia" per la prevista valutazione di idoneità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.