ACCORDO NAZIONALE 7 FEBBRAIO 1991
RELAZIONI INDUSTRIALI DI SETTORE ED ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 1 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990 N. 146 NELLE RELATIVE AZIENDE
Addì 7 febbraio 1991 presso la FEDERTRASPORTI
tra
le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
e
le OO.DD. FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT,
- vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull'esercizio del diritto sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, tendente a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con quello di mobilità dei cittadini:
- visto l'art. 1 della legge,
che considera servizi pubblici essenziali, ai fini del mento del diritto
costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici zi di
trasporto;
- in attuazione della previsione
dell'art. 2, primo e secondo comma della legge fine di consentire alle aziende
di emanare i regolamenti di servizio in applicazione legge stessa;
- considerato che il diritto di
sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette sentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili per garantire il contempera dell'esercizio del
diritto stesso con il godimento dei diritti della persona costituzi mente
tutelati;
- considerato che la legge
demanda alle parti la formulazione di accordi specifi
- valutata altresì l'opportunità di riconsiderare lo stato delle relazioni industrial lappatesi attraverso i precedenti protocolli, tendenti a sostenere un adeguato e mo ruolo dei servizi di trasporto pubblico locale, il miglioramento del loro livello quali e dì efficacia, le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, la garanzia de) servizi tutela dell'utenza in presenza di conflitti di lavoro;
si concorda quanto segue:
Art. 1. - (Campo di applicazione). li presente accordo si applica ai seguenti pu servizi di trasporto:
- autofiloferrotranvie;
-autolinee in concessione;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aeree assimilate, per atto di
concessione alle ferrovie.
I soggetti di cui all'art. 8, comma 2, ultimo periodo della
legge 146/90 ed i s accessori e strumentali necessari all'esercizio del pubblico
servizio di trasporto, comunque gestiti, rientrano nel campo di applicazione del
presente accordo.
Art. 2. - (Procedure di mediazione e raffreddamento).
a) Rinnovi contrattuali nazionali
Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza.
Le associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le trattative entro 60 giorni presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà alla valutazione complessiva della piattaforma rivendicativa
Verificata la possibilità di
dare corso al negoziato, negli ulteriori 60 giorni, le perseguiranno la
definizione della controversia. Qualora le parti non concordino alt iniziative
per la definizione della vertenza, dopo aver eventualmente ricorso ad organismi
esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di
mediazione - iniziative in pendenza
delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste
impedimento ulteriore alle azioni nel rispetto delle norme del presente
protocollo.
b) Vertenze aziendali per l'applicazione di Accordi.
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della violazione, con relativa richiesta di apertura del confronto, il medesimo dovrà avviarsi.
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire alla conci ne della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli superiori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.
Per quanto di competenza è ribadita la riserva esclusiva della sede permanente di garanzia di cui alla lettera d) del "Quadro normativo" dell'Accordo nazionale 20 gi 1986 (2).
In pendenza della procedura
contemplata nella presente lettera b), le parti non faranno ricorso a
provvedimenti od azioni unilaterali, salvi gli obblighi derivanti dalla
regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.
c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L.
Sussistendo i presupposti previsti in particolare dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo nazionale 27 febbraio 1987 (3), la contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C. potrà essere avviata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i 15 giorni successivi dall'avvio.
Entro 30 giorni dall'inizio del confronto, qualora sorgano dubbi sulla competi della sede aziendale e sulla conformità della materia oggetto della contrattazione aziendale alla previsione del precedente capoverso, su iniziativa di una delle parti, può esse chiesto un incontro nel corso del quale si proceda alle suddette verifiche.
Nel caso in cui si verifichino difformità e permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, le questioni verranno sottoposte per iscritto, entro 10 giorni, all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si riuniranno entro 30 giorni per individuare soluzioni per una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.
Superata positivamente la verifica di conformità, nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le strutture aziendali competenti.
Decorso inutilmente questo
termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entro
i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno
interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative
abbiano effetto, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le
azioni considerate più opportune nel rispetto delle norme del presente accordo.
Art. 3. -
(Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero).
a) Sono esclusi dagli scioperi i
seguenti periodi di più intenso traffico:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle
ferie, che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4
luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al agosto al 20 agosto, dal 28 agosto
al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i 3 giorni che precedono e
seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali
ed amministrative generali
- la giornata precedente, quella seguente e quelle
concomitanti con le elezioni amministrative.
Le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti, eviteranno gli scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso
di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravità o di calamità naturali.
b) La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare
gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per
quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali,
alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze
sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria
quelli aziendali.
c) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni.
La revoca o la sospensione dello sciopero,
compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate almeno
24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi
informativi.
d) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare quattro ore di servizio; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, tenendo conto della necessità, in presenza di turni, di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati: modalità, durata e collocazione orari scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza (4).
Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce. per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza con particolare riguardo ai lavoratori e agli studenti.
Esperite le procedure concordate di mediazione e di raffreddamento, effettuati più scioperi di breve durata, eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di due giornate lavorative.
Tra uno sciopero e il successivo deve essere comunque
assicurato un intervallo di almeno sette giorni.
e) Per tutte le vertenze che interessano una o più unità
produttive (i cosiddetti scioperi a scacchiera), ovvero più categorie o profili
professionali, sono esclusi scioperi per unità produttive o singola categoria o
profilo professionale.
f) Vanno evitati scioperi concomitanti con altri settori
interessati al trasporto di massa (F.S., trasporti marittimi locali).
g) L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
In ogni caso devono essere
assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.
h) Le OO.SS. impegnano le
proprie rappresentanze sindacali aziendali, con riferimento all'art. 20 della
legge 300/70 (5), a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino
interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza, con il
pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori del movimento presenti alle
Assemblee in orario non di servizio entro le 10 ore di cui all'art. 33 del
C.C.N.L. 23-7-1976 (6).
i) Al fine di consentire la
emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende si atterranno alle
disposizioni contenute nel presente articolo, nonché ai seguenti punti le cui
modalità operative saranno concordate con le rappresentanze sindacali
aziendali:
- procedure da adottare
all'inizio della fase di sciopero e alla ripresa del servizio;
- criteri, procedure e garanzie
da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- in caso di trasporto di merci,
garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici, di risorse
naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili,
nonché per la continuità delle attività produttive.
Art. 4. - (Comportamento
delle aziende). Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere
relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino le procedure negoziali
previste nel presente accordo.
Le Associazioni datoriali e le
aziende utilizzeranno le torme di raffreddamento, nel quadro di costruttive
relazioni industriali. Inoltre le aziende ripristineranno il regolare servizio
dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della revoca degli
stessi.
Le Associazioni datoriali e le
aziende da esse rappresentate favoriranno forme congrue di pubblicizzazione dei
termini delle vertenze e si impegneranno a dare ogni possibile notizia
all'utenza delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero
verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni
sindacali.
Art.
5. - (Norme finali). Le parti, qualora nell'applicazione del presente
accordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la
piena attuazione dello stesso in relazione al disposto legislativo, si
incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti.
Le parti si riservano di
sottoporre ai propri organi statutari l'approvazione della presente ipotesi di
accordo.
Le Organizzazioni Datoriali FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI dichiarano che la presente ipotesi di accordo avrà validità dopo essere stata sottoposta alla verifica di idoneità da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'ari. 13, lettera a) della legge n. 146/90, c a tal fine producono proprie dichiarazioni, da trasmettere contestualmente alla presente ipotesi di accordo.
* * *
Questo è il testo delle rispettive note trasmesso alla Commissione di Garanzia febbraio 1992:
Le Associazioni datoriali FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANA C, nel trasmettere la presente ipotesi di accordo, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sui contenuti della stessa, anche in riferimento alle notevoli difficoltà incontrate sua definizione - rappresentate da oltre 6 mesi di trattativa - esprimono perplessità e preoccupazione in relazione al disposto di legge per la previsione contenuta nel terzo comma, punto d), art. 3 della predetta ipotesi di accordo, relativa allo sciopero dell'intera giornata.
* * *
Le Organizzazioni FILT-FIT-UILTRASPORTI ritengono che quanto concordato tra le parti disciplina positivamente, nello spirito e nella ratio della legge 146/90, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, rafforzando altresì al massimo la prevenzione ed il raffreddamento dei conflitti che originano il ricorso all'azione sindacale
Ciò posto le OO.SS. dei lavoratori dichiarano che ogni parte dell'Accordo è inscindibile e strettamente correlata alle altre, per cui ogni modifica, ancorché parziale, invaliderebbe la organicità e la finalità costringendo le medesime non solo a corsi privi di qualsiasi efficacia gli effetti che ne conseguono, ma addirittura disdettato "di fatto" l'Accordo stesso.