-
- Convengono
1) di regolare, anche per l'anno 2002. in deroga a quanto stabilito nella norma
transitoria di cui all'art. 5 del CCNL del1'11 gennaio 2001, integralmente ed
esclusivamente il premio di produttività oggetto del presente accordo con la
contrattazione nazionale;
2) di correlare l'attribuzione di tale premio ai risultati di redditività e di produttività
aziendali conseguiti sulla base di modalità e condizioni sotto riportate.
- PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2002 PER IL
PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE QUADRI,OPERATIVA E BASE
A) Per la misurazione degli incrementi di redditività aziendale e di produttività del lavoro
verrà utilizzato un indicatore composito, sulla base degli elementi tecnici rilevabili dal
Bilancio della Società, costituito da:
> MARGINE OPERATIVO LORDO: nella misura del 35%, calcolato come segue:
M.O.L. = RICAVI TOTALI -COSTI OPERATIVI TOTALI
>RICAVI DA SERVIZIO PRO-CAPITE, nella misura dell' 65%, calcolato come segue:
RICAVI PRO CAPITE = (SALDO RICAVI SERVIZI POSTALI & FINANZIARI) : N
Dove
N = numero medio annuo dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e di
formazione lavoro, al netto .del numero medio annuo delle unità comandate/distaccate.
B) Il valore dell'indicatore composito dell'anno di riferimento (2002) verrà raffrontato con il
corrispondente valore dell'anno precedente (2001 ), previa rivalutazione di quest'ultimo
in base alla variazione media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
C) Il valore del predetto rapporto misurerà, in via convenzionale, la variazione
percentuale dell'indicatore composito dell'anno di riferimento su quello
precedente
D)l'importo unitario lordo da prendere a base per il calcolo del Premio
pro-capite per il 2002 viene definito, per specifici inquadramenti e
settori di applicazione, nella tabella (allegato n. 1 ), che forma parte integrante del presente accordo.
E) Il premio lordo pro-capite relativo al 2002 verrà definito moltiplicando gli importi di cui
alla predetta "tabella" per la percentuale di cui al successivo punto F), direttamente
correlata alla variazione percentuale dell'indicatore composito di cui alla lettera C), con
l'eccezione regolata sub lettera H} punto secondo.
F) Ove il rapporto di cui sub C) faccia registrare una variazione percentuale:
- uguale o maggiore del 5%
verrà corrisposto i1100% dell'importo, unitario lordo (*)
- uguale o maggiore del 3%
verrà corrisposto 1'80% dell'importo e minore del 5% unitario lordo (*)
-uguale o maggiore de11'1%
verrà corrisposto il 60% dell'importo e minore del 3% unitario lordo (*)
-minore dell'1 %
non verrà corrisposto il premio:
- (*) di cui alla richiamata "tabella" (allegato n.1 ).
-
G) Il premio di produttività non concorre alla determinazione del trattamento di fine
rapporto.
-
H) Il premio di produttività verrà determinato ed erogato:
-nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A con contratto a
tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova e con contratto di
formazione lavoro che risulti in forza alla data del 30 novembre 2002 , nella
misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui alla lettera
- E), previa verifica delle condizioni di cui ai comma che precedono, secondo la ripartizione
e nei tempi previsti alla successiva lettera L). In tale circostanza verrà
ovviamente effettuato il "conguaglio" del Premio spettante, portando in
detrazione gli "acconti" già erogati in applicazione delle intese citate in
premessa, secondo le modalità ed I criteri già applicati nel corso del medesimo
anno, previo calcolo delle trattenute per le giornate di assenza, da destinarsi
sulla base dei criteri previsti alla successiva lettera I). Nella scheda (allegato n.2) si indica, a titolo esemplificativo, la procedura da seguire per il predetto
"conguaglio";
I) Per quanto concerne i criteri di attribuzione individuale del Premio di produttività 2002
al personale con contratto a tempo indeterminato e di formazione lavoro, si conviene
che:
-ogni giornata di assenza dal servizio -fatta eccezione di quelle per ferie, congedo
matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi
sindacali, permessi
I retribuiti concessi a vario titolo, infortuni sul lavoro, malattie dovute a
patologie di particolare gravità di cui all'art. 40 del CCNL dell'11 gennaio 2001 e
ricoveri astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio per un periodo di
astensione di cinque mesi, ed eventuali periodi di interruzione - riduce
il premio di produttività in ragione 1/312 nei confronti del personale
che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero in ragione di 11260 nei confronti di quello che
effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimana!i, dell'importo unitario
annuo lordo stabilito nella "tabella" (allegato n.1) in base all'inquadramento ed
alle Strutture operative di riferimento;
- le predette decurtazioni del Premio in ragione delle assenze, ove già non
effettuate a valere sulle anticipazioni corrisposte nell'anno, saranno operate
sul "conguaglio" che verrà regolato, come previsto alla
successiva lettera L), con lo stipendio del mese di aprile 2003, nonchè per la parte residua, ove il predetto
"conguaglio" non fosse capiente, sugli stipendi dei mesi successivi, entro il limite
mensile di 115 degli stipendi medesimi;
-le quote di Premio non erogate al personale di ciascuna Struttura/Ufficio, in
ragione delle assenze fatte registrare da ciascun lavoratore, verranno ripartite tra il
personale della rispettiva Struttura/Ufficio in proporzione ai giorni di effettiva
presenza in servizio di ciascun dipendente fatti registrare nell'anno di riferimento e
saranno erogate ai destinatari con la retribuzione del mese di aprile:
-nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di formazione
lavoro durante l'anno 2002, il Premio di produttività compete in ragione ai
giorni di)servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno medesimo: in caso di
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di formazione lavoro a
tutto il 30 novembre 2002 il Premio resta definito unicamente con le anticipazioni
già erogate fino alla data di cessazione. In caso infine di cessazione, nel periodo
dal 1 al 15 dicembre 2002 compresi, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di
formazione lavoro, il Premio di Produttività viene ridotto nella misura di un dodicesimo;
-nel caso di passaggio all'Area di inquadramento superiore nel corso del 2002, Il
Premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in
ciascuna Area: analogo criterio si applica nel caso di esercizio di mansioni
superiori non in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, per un periodo continuativo ed ininterrotto di almeno tre mesi: analogo
criterio si applica infine nel caso di passaggio a diversi settori di attività;
-il Premio di produttività per la parte riferita al "conguaglio" di cui alla precedente
lettera H) non spetta al personale destinataria, nell'anno di riferimento, di sanzione
disciplinare che abbia comportato l'applicazione di un provvedimento disciplinare
più grave della multa.
L) il Premio di produttività per la parte riferita al "conguaglio" di cui alla precedente
lettera H) verrà erogata nella misura:
-del 90%, con lo stipendio del mese di novembre 2002:
-del 10%, con lo stipendio del mese di aprile 2003.
M) il presente accordo, che regola esclusivamente il sistema di determinazione
del Premio di produttività relativo all'esercizio 2002,è
immediatamente operativo dalla data di sottoscrizione:dalla quale decorre anche il termine previsto
dalla legge per il deposito del relativo originale presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Roma.
-
-
Le parti convengono inoltre di incontrarsi entro il mese di gennaio p.v. al fine
di definire modalità, obiettivi e parametri relativi al Premio 2003, e di valutare l'estensione del nuovo
Premio al personale assunto con contratto di apprendistato.
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NOTE A VERBALE
Ai fini dell'erogazione del premio viene convenzionalmente considerato facente parte
della:
DIREZIONE, tutto il personale dipendente dalle strutture Centrali e Territoriali delle
Direzioni e delle Divisioni:
PRODUZIONE, tutto il personale dipendente dagli Uffici Postali, dai Centri Rete
Postale, dai CUAS e dalla Comunicazione Elettronica. Si considerano assimilati alla
sportelleria ì seguenti settori: servizio telefonico 186 e call center, servizio assistenza
clienti e servizio help desk delle Divisioni. Si considerano inoltre di produzione ed
assimilati al C.R.P. gli addetti ai seguenti settori: Centrare telex, Gruppi NTM e
Manutenzione Centrale, Laboratori Elettronici limitatamente al personale tecnico, ed
addetto alle informazioni anche con numeri Verdi, EAM del CED Centrale, Centro
materiali di Scanzano, Centro Nazionale Pegasus, limitatamente al personale tecnico
informatico I Servizio Sistemi Centrali limitatamente al personale tecnico.
Roma,